Pensioni, I contributi da disoccupazione non concorrono alla pensione di anzianità in totalizzazione

Mercoledì, 19 Ottobre 2022
La Cassazione conferma l’orientamento dell’Inps. Ai fini del raggiungimento dei 40 anni di contributi necessari per la pensione di anzianità non si contano i periodi di disoccupazione.

Ai fini del perfezionamento del requisito dell’anzianità contributiva non inferiore a 40 anni richiesto per l’accesso alla pensione di anzianità in regime di totalizzazione nazionale (Dlgs n. 42/2006) deve essere considerata la contribuzione utile al diritto. Pertanto, dovranno essere esclusi i periodi di contribuzione figurativa per malattia o disoccupazione. E’ il principio fissato dalla Cassazione nella sentenza n. 29968 del 13 Ottobre 2022 nella quale i giudici hanno sostanzialmente promosso l’orientamento dell’Inps respingendo la tesi di un pensionato che si era visto respingere la domanda di pensione di anzianità.

La questione

Riguarda la facoltà introdotta dal dlgs n. 42/2006 di totalizzare i periodi temporali non coincidenti in tutte le gestioni della previdenza obbligatoria (anche quelle dei liberi professionisti) accettando, tuttavia, almeno di regola il calcolo contributivo dell’assegno pensionistico. Si tratta della cd. prima facoltà di unificazione gratuita della contribuzione mista che negli ultimi anni ha perso successo a vantaggio del cumulo gratuito di cui alla legge n. 228/2012 e successive modifiche. Quest’ultimo, a differenza della totalizzazione, preserva il sistema di calcolo dell’assegno e, pertanto, ha riscosso più appeal tra i pensionandi a partire dal 2017. 

Con la totalizzazione nazionale è possibile conseguire la pensione di vecchiaia, la pensione di anzianita', la pensione di inabilità e la pensione indiretta. La prestazione di vecchiaia è erogata al raggiungimento dei 66 anni unitamente al possesso di almeno 20 anni di contributi; la pensione di anzianita' invece è indipendente dall'età anagrafica e viene erogata con 41 anni di contributi. Oltre al perfezionamento dei suddetti requisiti per il conseguimento del rateo è necessario attendere l'apertura di una finestra mobile rispettivamente di 18 mesi o di 21 mesi (nel caso di pensione di anzianita').

Pensione di anzianita'

Nella Circolare n. 69/2006 l’Inps ha stabilito che ai fini del perfezionamento del requisito dell’anzianità contributiva non inferiore a 40 anni (ora 41 anni per via degli adeguamenti alla speranza di vita) richiesto per l’accesso alla pensione di anzianità da totalizzazione deve essere considerata solo la contribuzione utile al diritto. Pertanto, devono essere esclusi i periodi di contribuzione figurativa per malattia o disoccupazione (che saranno validi, invece, ai soli fini della misura dell’assegno). Ciò in forza dell’articolo 22 della legge n. 153/1969.

La Corte d’Appello di Firenze, tuttavia, ribaltando la pronuncia di primo grado ha contestato l’orientamento dell’Inps ritenendo computabili ai fini della pensione di anzianità con totalizzazione i contributi figurativi per disoccupazione ai fini del conseguimento del requisito contributivo indipendente dall’età. Facendo leva sulla circostanza che il dlgs n. 42/2006 non contiene alcuna esclusione in merito.

La decisione

Nel dare ragione all’Inps la Cassazione stressa il principio generale secondo cui l'accesso al trattamento di anzianità presuppone che la contribuzione sia effettiva (salve le eccezioni di cui all'art. 22 I. 153/69). A tal fine, spiegano i giudici, non «può attribuirsi rilevanza al mancato richiamo, nella disciplina della totalizzazione, alla regola secondo la quale per accedere alla pensione in base al solo requisito contributivo è necessario che il periodo di contribuzione sia effettivo: invero, l'assenza di un'espressa previsione normativa nel senso della effettività della contribuzione non consente di affermare l'utilità della contribuzione figurativa, ed in particolare di quella per disoccupazione, ai fini della formazione del requisito di accesso alla pensione di anzianità, dovendosi in generale escludere una totale equiparazione tra contributi effettivi e figurativi». Tale orientamento, peraltro, è stato già espresso dalla Corte in diverse occasioni (cfr. ex multis Cass. Ord. N. 23293/2019) e, pertanto, concludono i giudici non sussistono elementi per un ripensamento. Di conseguenza la Cassazione ha accolto il ricorso dell’Inps bocciando la tesi del pensionato.

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