Pensioni, Con la totalizzazione il calcolo è sempre contributivo

Nicola Colapinto Lunedì, 05 Luglio 2021
E' irrilevante la circostanza che l'assicurato abbia maturato 18 anni di contribuzione al 31 dicembre 1995. La Cassazione precisa i contorni del dlgs n. 42/2006. Solo se è maturato un diritto autonomo il calcolo della pensione può essere misto.
La totalizzazione nazionale comporta l'applicazione del sistema di calcolo contributivo anche nei confronti dei lavoratori che abbiano raggiunto o superato i 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995. Lo chiarisce la Corte di Cassazione nella sentenza n. 18616/2021 con la quale i giudici tornano sui risvolti applicativi della totalizzazione nazionale.

Totalizzazione

Come noto il dlgs n. 42/2006 ha consentito per la prima volta la totalizzazione gratuita dei contributi presenti in diverse gestioni previdenziali (Ago, Gestione Separata, Gestioni sostitutive ed esclusive dell'AGO, casse professionali). La norma - a differenza della più recente facoltà di cumulo dei periodi assicurativi che preserva i criteri di calcolo propri di ciascuna gestione previdenziale - prevede che ogni singola quota della pensione totalizzata sia calcolata esclusivamente con le regole del sistema contributivo. Il diritto alla pensione, inoltre, sorge a condizione che il lavoratore abbia maturato almeno 20 anni di contribuzione e raggiunto un'età di 65 anni, ovvero abbia maturato un'anzianità contributiva di almeno 40 anni, indipendentemente dall'età, e che sussistano gli ulteriori, eventuali, requisiti (diversi dall'età anagrafica e dall'anzianità contributiva) previsti dai rispettivi ordinamenti per l'accesso alla pensione di vecchiaia (es. cancellazione dall'albo professionale).

La Cassazione precisa che l'applicazione del sistema di calcolo contributivo (nell'ipotesi di totalizzazione nazionale) è tassativa ed interessa, pertanto, anche coloro che al 31 dicembre 1995 abbiano raggiunto o superato i 18 anni di anzianità. Che in assenza della totalizzazione avrebbero avuto diritto alla liquidazione della pensione con il sistema retributivo sino al 31 dicembre 2011.

C'è solo un'ipotesi in cui l'assicurato può mantenere i criteri di calcolo retributivi/misti: ove sia raggiunto un diritto autonomo a pensione nelle gestioni pubbliche obbligatorie. Ad esempio, qualora una lavoratrice richieda la pensione di anzianità in regime di totalizzazione in possesso di almeno 20 anni di contribuzione nell’assicurazione generale obbligatoria e alla decorrenza della pensione abbia già raggiunto l’età di 67 anni, il calcolo della quota di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria avverrà con il sistema di calcolo proprio della gestione e cioè retributivo sino al 1995 e contributivo dal 1996 in poi.

Segui su Facebook tutte le novità su pensioni e lavoro. Partecipa alle conversazioni. Siamo oltre cinquantamila

© 2022 Digit Italia Srl - Partita IVA/C.f. 12640411000. Tutti i diritti riservati