Pensioni, Ok alla Totalizzazione anche per gli iscritti al soppresso Fondo degli spedizionieri doganali

Valerio Damiani Martedì, 09 Marzo 2021
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione accogliendo il ricorso di un pensionato. Sì alla liquidazione della pensione in regime di totalizzazione nazionale anche se le domanda è stata presentata prima del 1° gennaio 2014.
I contributi versati presso il soppresso Fondo degli spedizionieri doganali possono formare oggetto di totalizzazione nazionale ai sensi del dlgs n. 42/2006. E ciò anche se la domanda di totalizzazione sia stata proposta prima dell'entrata in vigore del DPR n. 157/2013 contenente norme in materia di armonizzazione del sistema pensionistico ai principi ispiratori della Riforma Fornero. E' in sintesi il principio espresso dalla sentenza n. 3664/2021 della Cassazione.

La questione

I chiarimenti riguardano la facoltà di utilizzo dei contributi accreditati nel Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali, all'indomani della soppressione avvenuta con la legge n. 230/1997. Come noto a decorrere dal 1° gennaio 1998 l'articolo 2 della citata legge n. 230/1997 ha previsto la possibilità di liquidare la quota di pensione maturata sulla base delle anzianità assicurative acquisite presso il soppresso Fondo al 31 dicembre 1997 al raggiungimento dell'età anagrafica di 66 anni (requisito valido dal 1° gennaio 2014 a seguito della modifica operata dall'articolo 2 del Dpr n. 157/2013 ed ora portato a 67 anni). Alla Corte era stato chiesto, in particolare, se in luogo di attendere l'età di vecchiaia era possibile esercitare la totalizzazione nazionale di cui al Dlgs n. 42/2006 cumulando la contribuzione presso il soppresso Fondo con i periodi assicurativi presenti nelle altre gestioni della previdenza pubblica obbligatoria (FPLD, gestione separata, eccetera). Grazie a questa facoltà molti assicurati avrebbero potuto raggiungere i 40 anni di contributi ottenendo la liquidazione della pensione di anzianità in regime di totalizzazione (ancorché calcolata con il sistema interamente contributivo) con largo anticipo rispetto alla maturazione del diritto autonomo a carico del Fondo.

Secondo l'INPS l'indicata facoltà è stata ammessa esclusivamente dal 1° gennaio 2014 data di entrata in vigore dell'articolo 2 co. 2 del Dpr n. 157/2013 con il quale il legislatore ha incluso, con una modifica all'articolo 1, co. 1 del dlgs n. 42/2006, espressamente il soppresso Fondo degli spedizionieri doganali tra le gestioni previdenziali che formano oggetto della totalizzazione nazionale confermando, pertanto, il rigetto delle domande di totalizzazione nazionale proposte anteriormente al 1° gennaio 2014.

L'orientamento della Corte

Secondo la Cassazione la tesi dell'Inps non è condivisibile per due ordini di ragioni. In primo luogo la Corte osserva che la legge n. 230 non ha previsto l'annullamento delle singole posizioni contributive, né la restituzione, agli iscritti al Fondo, dei contributi versati con la conseguenza che la persistenza della posizione contributiva acquisita consente l'applicazione della totalizzazione nazionale (e con il conseguente calcolo contributivo dell'assegno) al perfezionamento di un'anzianità contributiva, non coincidente temporalmente, di almeno 40 anni.

In secondo luogo, secondo la Corte, la modifica contenuta nel DPR 157/2013 ha portata di interpretazione autentica e, pertanto, si inserisce in un contesto normativo che già riconosceva la possibilità della totalizzazione anche per i periodi contributivi inerenti al Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali.

Di conseguenza, spiega la Corte, «il ricorso alla totalizzazione, (...), è consentito anche in relazione alle domande proposte in epoca anteriore all'entrata in vigore dell'art. 2, comma 2, d.P.R. n. 157 del 2013 e la contraria opzione ermeneutica presenterebbe ineludibili profili di incostituzionalità, sia sotto il profilo della ragionevolezza (art. 3 Cost.), poiché porterebbe a soluzioni diametralmente opposte a seconda che, a parità di condizioni, la medesima domanda sia stata avanzata prima o dopo una certa data, sia sotto il profilo dell'osservanza dell'art. 76 Cost., stante la contrarietà ai principi direttivi dettati dalla legge delega n. 243 del 2004, a sua volta emanata alla luce dei principi enucleati dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale, sicché, ove pure residuasse un dubbio ermeneutico, lo stesso dovrebbe essere risolto privilegiando l'interpretazione che rende la norma interpretata conforme al dettato Costituzionale».

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