Pensioni, Totalizzazione solo per il diritto a pensione di vecchiaia

Alessandra Adone Lunedì, 24 Agosto 2020
La Corte di Cassazione fa luce sul diritto alla totalizzazione dei periodi lavorativi maturati dai funzionari di organizzazioni internazionali. Niente cumulo se non strettamente necessario al fine di acquisire il diritto stesso a pensione.
Non è possibile cumulare la contribuzione italiana con quella maturata presso organizzazioni internazionali ove l'operazione non sia strettamente necessaria al fine di acquisire il diritto ad una pensione di vecchiaia, di invalidità o ai superstiti. In questa situazione, infatti, non si verifica alcuna discriminazione indiretta in quanto i contributi versati in Italia consentirebbero il conseguimento di un'autonoma prestazione pensionistica. Lo ha stabilito la Cassazione con la Sentenza numero 16721 del 5 Agosto 2020 con la quale i giudici erano stati chiamati a valutare la legittimità del diniego Inps alla liquidazione del pro rata italiano di una pensione di anzianità già erogata da una organizzazione internazionale.

La questione

La questione riguardava un funzionario dell'Agenzia Spaziale Europea (ESA), ente a statuto internazionale, che aveva maturato in Italia 20 anni e 9 mesi di contributi (1079 settimane) e 18 anni e 7 mesi di contribuzione presso il sistema pensionistico dell'organizzazione internazionale.

L'interessato, in relazione al servizio prestato presso l'ESA, aveva già conseguito una pensione di anzianita' a carico dell'Agenzia stessa e aveva chiesto all'Inps la liquidazione del pro rata italiano, rapportato alle 1079 settimane di contribuzione in Italia, al solo fine di aumentare l'importo della prestazione pensionistica  in godimento. Secondo la Corte d'Appello di Torino la domanda andava accolta sulla base di quanto stabilito dalla Corte di Giustizia Europea nella causa Gardella/Inps del 6.8.2013. In tale sede era stato stabilito il principio, euro unitario, secondo cui anche l’ipotesi in cui un cittadino europeo, accetti un lavoro al di fuori del suo stato d’origine (o presso un’organizzazione internazionale), prestando la propria attività lavorativa al di fuori del proprio stato di origine, in mancanza di norme sul trasferimento del capitale per i diritti a pensione già maturati, va applicata la totalizzazione euro unitaria. In mancanza, secondo i giudici d’appello, si avrebbe un principio di discriminazione frapponendo un ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori.

La decisione del 2013 si riferiva ad un funzionario dell'Ufficio Europeo dei Brevetti che aveva chiesto all'Inps il trasferimento della contribuzione verso l'organizzazione internazionale al fine di ottenere una pensione altrimenti non ottenibile. Nell'assenza di una norma che consentisse il trasferimento della contribuzione la Corte Europea aveva ammesso, in tale fattispecie, la facoltà di cumulo della contribuzione; l'obiettivo era scongiurare che l'accettazione di un incarico in un organismo internazionale rendesse impossibile il conseguimento della pensione e, pertanto, si traducesse in una discriminazione indiretta per il lavoratore. Dalla citata sentenza, peraltro, era scaturita una procedura d'infrazione comunitaria (la numero 2014/4168) aperta dalla Commissione Europea e colmata dal legislatore italiano con l'art. 18 della legge 115/2015 (Legge Europea 2014). La disposizione da ultimo richiamata - nel solco della decisione del 2013 - ha, infatti, stabilito dal 1° gennaio 2016 la facoltà di cumulo della contribuzione italiana con quella versata presso organismi internazionali al solo fine di acquisire il diritto ad una pensione di vecchiaia, di invalidità o ai superstiti.

La decisione

La Corte di Cassazione ripercorre puntualmente la citata evoluzione normativa rimarcando come la situazione scrutinata sia ontologicamente diversa rispetto alla decisione Gardella/Inps del 2013. Lì, infatti, si domandava una tutela al fine di acquisire il diritto a pensione, si voleva cioè evitare che i contributi versati in Italia restassero a fondo perduto danneggiando l'interessato nel caso questi avesse accettato un incarico internazionale; qui invece il diritto a pensione è acquisito avendo l'interessato già ragguagliato nell'Inps i 20 anni di contribuzione necessari il diritto ad una autonoma pensione di vecchiaia all'età di 65 anni (ora 67).  Secondo la Cassazione, in sostanza, nel caso rappresentato non sussiste alcuna discriminazione giacché la totalizzazione è rivendicata non al fine di ottenere il diritto a pensione, ma di incrementare una pensione di anzianita' già ottenuta in via autonoma dall'Agenzia Internazionale. Sulla base di questo ragionamento la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Inps cassando la sentenza impugnata.

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