Pensioni, come si calcola la quota 97,6 per i lavoratori salvaguardati

Franco Rossini Martedì, 13 Giugno 2017
Per via delle tante deroghe alla Riforma Fornero resta ancora attuale il sistema delle quote per la pensione di anzianità prevista dalla disciplina previdenziale in vigore sino al 31 Dicembre 2011.
Pensione in chiaro per i lavoratori salvaguardati. Appare utile ricordare, anche alla luce dei diversi quesiti che pervengono dai lettori, come si determina la pensione di anzianità con la vecchia normativa che, com'è noto, è stata rimessa in pista per altri 30mila lavoratori con l'ottava salvaguardia. La salvaguardia porta, infatti, il beneficio dell'ultrattività della normativa pensionistica ante fornero anche nei confronti dei lavoratori che maturano i requisiti dopo il 31 dicembre 2011. E' come dire, in sostanza, che nei confronti di tali soggetti la Riforma Fornero non fosse mai entrata in vigore. Nello specifico dal 1° gennaio 2016 e sino al 31 dicembre 2018 la pensione di anzianità, poteva essere perfezionata con il quorum 97,6 per la generalità dei lavoratori dipendenti unitamente ad un minimo di 61 anni e 7 mesi di età e 35 di contributi (quindi le combinazioni possibili sono 62 anni e 7 mesi di età e 35 di contributi oppure 61 anni e 7 mesi e 36 di contributi) o 98,6 per gli autonomi unitamente ad un minimo di 62 anni e 7 mesi di età fermo restando sempre il requisito di 35 anni di contributi (quindi ad esempio le combinazioni possibili sono 63 anni e 7 mesi e 35 di contributi o 62 anni e 7 mesi e 36 di contributi). Si ricorda che il requisito minimo contributivo di 35 o 36 anni per il raggiungimento della quota deve essere perfezionato escludendo la contribuzione figurativa per disoccupazione ordinaria e malattia (si veda tavola per dettagli)

Una volta perfezionato il suddetto requisito bisogna attendere il decorso di 12 mesi per maturare la decorrenza della prestazione come prevedevano le regole previgenti alla Legge Fornero. Per gli autonomi la finestra è invece pari a 18 mesi. Per il raggiungimento della quota valgono anche le cosiddette frazioni di anno e di anzianità contributiva. Pertanto, un lavoratore dipendente che ha raggiunto l'età di 62 anni e 3 mesi il 31 luglio 2016 e risulta in possesso di anzianità contributiva pari a 35 anni e 4 mesi (cioè 1836 settimane contributive) alla medesima data, ha maturato i requisiti per la pensione di anzianita' al 31 luglio 2016 (62 anni e 3 mesi + 35 anni e 4 mesi = 97,6) e, pertanto, se riconosciuto tra i 30 mila beneficiari dell'ottava salvaguardia, potrà accedere alla pensione dal 1° agosto 2017 trascorsi 12 mesi dalla maturazione del requisito predetto. 

Resta ferma la possibilità di accedere, indipendentemente dal requisito anagrafico, alla pensione di anzianità con i 40 anni di contributi (2080 settimane) sia per i lavoratori dipendenti che per gli autonomi anche se l'attesa per ottenere il primo rateo, per effetto della legge 111/2011, si è allungata rispettivamente a 15 mesi per i primi e a 21 mesi per gli autonomi. Nei loro confronti tuttavia i requisiti suddetti non subiscono alcun ulteriore mutamento, a differenza di quanto accade ai cd. quotisti (cfr: messaggio inps 20600/2012) poc'anzi evidenziato in quanto tale requisito non è soggetto agli ulteriori adeguamenti alla speranza di vita

Per quanto riguarda la pensione di vecchiaia con la normativa ante fornero prevedeva il perfezionamento di almeno 65 anni e 7 mesi di età per gli uomini e le donne del pubblico impiego unitamente a 20 anni di contributi e, per le sole lavoratrici del settore privato (dipendenti o autonome) il raggiungimento di un'età anagrafica pari a 61 anni ed un mese nel 2016, 61 anni e 5 mesi nel 2017 e 61 anni e 10 mesi nel 2018 per effetto degli incrementi previsti dalla legge 111/2011. Anche in questo caso, alla maturazione del requisito, bisogna aggiungere una finestra mobile di 12 o 18 mesi per determinare la prima decorrenza utile della pensione. 

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