Pensioni, Ecco i minimali e massimali contributivi per il 2021

Bruno Franzoni Sabato, 30 Gennaio 2021
Nel 2021 la retribuzione annua minima che consente l'accredito di 52 settimane ai fini pensionistici per i lavoratori dipendenti è pari a 10.724 euro.
Fissati dall'Inps i minimi e massimali che consentono l'accredito della contribuzione per i lavoratori dipendenti sia del settore pubblico che privato nel 2021. Si tratta del consueto appuntamento annuale con il quale l'ente previdenziale aggiorna all'inflazione i valori di riferimento per il calcolo della contribuzione degli assicurati alle gestioni dell'Inps. I nuovi valori sono contenuti nella Circolare Inps numero 10/2021 pubblicata ieri. Quest'anno non ci sono variazioni rispetto al 2020 in quanto l'inflazione è risultata negativa e gli importi, pertanto, non hanno formato oggetto di rivalutazione.

Minimale

Malgrado la presenza di un puntuale sistema di determinazione dell'imponibile contributivo, il legislatore ha stabilito che, a prescindere dalla retribuzione di fatto percepita dal lavoratore, ai fini contributivi, l'importo della somma dovuto per la controprestazione lavorativa non possa essere inferiore determinati limiti. Nello specifico l'articolo 1 del decreto legge 338/89 prevede che la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore alle retribuzioni stabilite da leggi e da contratti collettivi o individuali (in quest’ultimo caso solo se ne deriva una retribuzione superiore a quella prevista dal contratto collettivo). A cesura del sistema la legge prevede che il reddito da lavoro dipendente da assoggettare a contribuzione deve essere aumentato, se inferiore, sino a raggiungere il 9,5% della pensione minima in vigore (il cd. minimo dei minimi). Nel 2021, quindi, il minimale giornaliero da assoggettare a contributi risulta fissato a 48,98 euro, pari al 9,5% di 515,58 euro, il nuovo minimo di pensione nel FPLD a partire dal 1° gennaio 2021. Lo stipendio minimo contributivo mensile (minimale giornaliero per 26) risulta quindi pari a 1.273,48 euro. 

Dal 1° gennaio 2007 questi minimali si applicano anche ai dipendenti ed ai soci-lavoratori delle cooperative di cui al D.P.R. 602/70 (es. facchinaggio, tassisti), che prima erano esclusi. Non sussiste l’obbligo di osservare il minimale di retribuzione in caso di erogazione da parte del datore di lavoro di trattamenti integrativi di prestazioni mutualistiche.

Minimale part-time

Le attuali disposizioni (sempre la citata legge n. 389/1989) prevedono che la retribuzione minima oraria da assumere quale base in caso di part-time, debba determinarsi rapportando alle giornate di lavoro settimanale a orario normale il minimo giornaliero, e dividendo l'importo così ottenuto per il numero delle ore di orario normale settimanale stabilito dal contratto collettivo nazionale di categoria per i lavoratori a tempo pieno.

Il procedimento di calcolo del minimale orario si articola nelle seguenti operazioni: a) si moltiplica il minimale giornaliero, ossia 48,98 euro per il numero delle giornate di lavoro settimanale a orario normale. L'anzidetto numero, in considerazione delle disposizioni e dei criteri vigenti in materia di minimali giornalieri, è in linea generale pari a 6, anche nei casi in cui l'orario di lavoro sia distribuito in 5 giorni; si divide il prodotto per il numero delle ore di orario normale settimanale previsto dal contratto collettivo nazionale di categoria per i lavoratori a tempo pieno. Applicando tale criterio, considerando un orario settimanale contrattuale di 40 ore, il minimale orario part-time per il 2021 risulta pari a 7,35 euro (48,98 x 6: 40).

Il limite per l'accredito di una settimana

Anche nel 2021 il limite l'accredito completo dei contributi obbligatori e figurativi settimanali è fissato nella misura del 40% del trattamento minimo di pensione in vigore al 1° gennaio dell'anno di riferimento. E pertanto è pari a 206,23 euro a settimana per un totale di 10.724 euro l'anno. Questo minimale, che si aggiunge a quelli indicati ai due punti precedenti, si applica per tutti i lavoratori, in particolare per quelli a tempo parziale e comporta, in caso di retribuzioni annue inferiori ai limiti, che l’INPS accrediti un numero di contributi settimanali in modo proporzionale riducendo l'anzianità annua. 

Aliquota aggiuntiva

L'art. 3-ter legge n. 438/1992 stabilisce che, a decorrere dall'1° gennaio 1993, in favore di tutti i regimi pensionistici che prevedono aliquote contributive a carico del lavoratore inferiore al 10% (attualmente 9,19%), è dovuta una quota aggiuntiva nella misura di un punto percentuale sulle quote di retribuzione eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile (il cosiddetto «tetto»). Per il 2021 la prima fascia di retribuzione pensionabile è di 47.379 euro. Pertanto, l'aliquota aggiuntiva predetta (1%), deve essere applicata sulla quota di retribuzione eccedente detto limite, il quale, rapportato a 12 mesi, viene mensilizzato in 3.948 euro.

Massimale Contributivo

L'Inps fissa anche il massimale annuo contributivo e pensionabile per i nuovi assicurati dal 1° gennaio 1996 (cioè per i cd. contributivi puri) o per quelli che optano alla pensione contributiva. Nel 2021 questi lavoratori non sono tenuti a versare i contributi previdenziali per le retribuzioni che eccedono i 103.055,00 euro annui. Per i direttori generali, i direttori amministrativi e i direttori sanitari delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere il massimale contributivo (applicabile a coloro in possesso di contribuzione al 31.12.1995) è pari a 187.854 euro.

Maternità ed handicap

Il documento precisa che l’importo dell’indennità di maternità obbligatoria a carico dello Stato ai sensi dell’art. 78 del D.Lgs. 151/2001 e che è corrisposto alle lavoratrici interessate nei casi previsti dall’art. 75 dello stesso decreto legislativo, per l’anno 2021 è pari a 2.143,05 e che è il minimo spettante in caso di erogazione dell’indennità di maternità. Per quanto riguarda invece il tetto massimo complessivo della retribuzione per congedo straordinario per assistere un familiare con handicap e dei relativi contributi obbligatori a carico dell’amministrazione l'Inps comunica che il valore quest'anno non può eccedere i 48.738,00 euro.

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Documenti: Circolare Inps 10/2021

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