Le dimissioni dal servizio sono irrilevanti al fine di stabilire l’abbattimento della pensione per il personale iscritto per il personale iscritto alle casse degli enti locali (CPDEL, CPS, CPUG e CPI) in possesso di un’anzianità inferiore a 15 anni di contributi al 31 dicembre 1995. Il lavoratore, pertanto, può dimettersi ed attendere l’età di vecchiaia (67 anni) ancorché abbia i requisiti per la pensione anticipata e fare salve le vecchie aliquote di rendimento (previste dalla L. 965/65) sulle quote retributive. Lo rende noto, tra l’altro, l’Inps con il messaggio n. 787/2026 con il quale rivede una pratica amministrativa scorretta.
La questione
I chiarimenti riguardano la novella introdotta dalla legge n. 213/2023 che, come noto, ha previsto un abbattimento dei coefficienti di rendimento della pensione per il personale iscritto per il personale iscritto alle casse degli enti locali (CPDEL, CPS, CPUG e CPI) in possesso di un’anzianità inferiore a 15 anni di contributi al 31 dicembre 1995.
L’Inps diede istruzioni in merito con Circ. 53/2025 e con messaggio n. 2491/2025 stabilendo che le nuove disposizioni non interessano il personale che ha raggiunto un diritto a pensione (es. pensione anticipata, pensione Quota 103, pensione anticipata con i requisiti ridotti per il lavoro precoce eccetera) entro il 31 dicembre 2023 ed il personale che accede alla pensione di vecchiaia, cioè raggiunge 67 anni, anche successivamente al 31 dicembre 2023.
Le nuove disposizioni, inoltre, non si applicano anche al personale che è stato collocato in pensione d’ufficio prima dell’età di vecchiaia per aver raggiunto il diritto a pensione anticipata (ipotesi abrogata a decorrere dal 1° gennaio 2025 a causa dell’elevazione dei limiti ordinamentali per la permanenza in servizio da 65 a 67 anni).
Dimissioni Irrilevanti
Ebbene l’Inps spiega che stante il citato quadro normativo le eventuali dimissioni del lavoratore sono irrilevanti al fine di stabilire l’applicazione delle nuove aliquote di rendimento, più penalizzanti. Ciò che conta è esclusivamente la circostanza che il lavoratore acceda alla pensione di vecchiaia e non alla pensione anticipata. Teoricamente, quindi, un lavoratore con 66 anni può dimettersi dal servizio, stare un anno senza stipendio e pensione ed attendere l’età di vecchiaia per andare in pensione. In tal caso farà salva l’applicazione delle vecchie aliquote di rendimento. E’ irrilevante altresì che siano stati raggiunti i requisiti per l’accesso alla pensione anticipata al momento delle dimissioni.
L’Inps conferma, infine, che sono esclusi dall’applicazione delle nuove aliquote di rendimento i lavoratori precoci che hanno maturato i requisiti per il pensionamento entro il 31 dicembre 2023. Si tratta, in sostanza, dei lavoratori che hanno maturato 41 anni di contributi entro il 31 dicembre 2023 (con certificazione emessa dall’Inps) a prescindere dall’aver raggiunto anche i requisiti per la pensione anticipata (42 anni e 10 mesi di contributi, 41 anni e 10 mesi le donne).
Riesame d’ufficio
L’Inps procederà d’ufficio al riesame dei provvedimenti liquidati in difformità rispetto al predetto quadro regolatorio con riconoscimento delle differenze sui ratei arretrati e gli interessi legali e/o rivalutazione monetaria. Idem per i ricorsi: l’Istituto procederà in autotutela annullando i provvedimenti in cui vi sia stata l’applicazione delle aliquote di rendimento di cui alla L. 213/2023.













