Pensioni, Ecco i passi da seguire per accedere all'APe sociale

Valerio Damiani Lunedì, 19 Giugno 2017
Le istanze per l'accertamento dei requisiti dovranno essere presentate entro il 15 Luglio 2017 allegando, unitamente alla domanda, diversi documenti che attestino il possesso dei requisiti. 
La pubblicazione del decreto attuativo sull'APe sociale e la relativa Circolare Inps 100/2017 hanno sbloccato dal 17 Giugno 2017 ufficialmente la procedura per chiedere l'indennità Ape, l'indennità che accompagnerà alla pensione i soggetti con almeno 63 anni e 30 (o 36 anni di contributi) che si riconoscono in taluni profili di tutela. Appare dunque utile fare un riepilogo dei documenti che bisogna possedere per fare domanda. Come noto il lavoratore dovrà, infatti, effettuare una doppia domanda: la prima volta alla verifica delle condizioni (entro il 15 luglio), la seconda volta ad accedere all'APE sociale, alla maturazione dei requisiti.

In ordine alla prima istanza l'interessato dovrà allegare prima di tutto una dichiarazione sostitutiva circa la sussistenza al momento della domanda o il realizzarsi entro la fine dell’anno dei requisiti anagrafici e contributivi (i 63 anni e 30 o 36 anni di contributi), dei tre mesi dal termine del sussidio di disoccupazione (per il profilo dedicato ai disoccupati a seguito di licenziamento con esaurimento ), della condizione di aver svolto per almeno 6 anni negli ultimi 7 un’attività gravosa (lavori gravosi). Questi requisiti, in sostanza, non devono essere necessariamente posseduti al momento in cui si presenta l'istanza ma possono essere perfezionati entro la fine dell'anno in via prospettica

La documentazione da allegare all'istanza

Gli altri requisiti vanno invece già posseduti e, quindi, allegati al momento della presentazione dell'istanza di accertamento. In particolare per quanto riguarda il profilo dei lavoratori disoccupati a seguito di licenziamento o di dimissioni per giusta causa con esaurimento degli ammortizzatori sociali il soggetto dovrà produrre la lettera di licenziamento, di dimissioni per giusta causa o il verbale di accordo di risoluzione consensuale stipulato ai sensi dell’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604 (cioè all'interno della conciliazione obbligatoria prevista per le imprese dimensionate al di sopra dei 15 dipendenti).

Per quanto riguarda il profilo dei soggetti che assistono da almeno sei mesi il coniuge o il parente entro il primo grado convivente sarà necessario allegare la certificazione attestante l’handicap in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992 del coniuge, della persona in unione civile o del parente di primo grado, convivente cui presta assistenza. Si rammenta che per l’assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità è possibile conseguire una sola APE sociale. Ad esempio se ci sono due figli che assistono il genitore disabile solo uno di loro potrà conseguire lo strumento pur se entrambi posseggono i requisiti richiesti. 

Con riguardo al profilo dei lavoratori cd. invalidi sarà necessario allegare il verbale di invalidità civile attestante un’invalidità a suo carico di grado almeno pari al 74 per cento.

Infine per gli addetti ai lavori gravosi l’interessato dovrà produrre il contratto di lavoro o una busta paga, e una dichiarazione del datore di lavoro, redatta su un apposito modulo predisposto dall’INPS o, nelle more della sua predisposizione, una dichiarazione sostitutiva attestante: 1) i periodi di lavoro prestato alle sue dipendenze; 2) il contratto collettivo applicato; 3) le mansioni svolte ed il livello di inquadramento attribuito, nonché; 4) l'indicazione delle voci di tariffa INAIL (il cui tasso medio non dovrà risultare inferiore al 17 per mille ad eccezione de). L'Inps ha precisato, ove il soggetto abbia svolto nel tempo una o più attività cd. gravose, presso diversi datori di lavoro, dovrà produrre un’attestazione per ogni datore di lavoro coinvolto nonché i relativi contratti di lavoro o buste paga. I periodi così attestati verranno tutti valutati ai fini della sussistenza dei 6 anni continuativi.

La data del 15 luglio e del 31 marzo 2018 non è, comunque, perentoria. Gli interessati potranno presentare l'istanza entro il 30 novembre di ciascun anno ma in tal caso sarà accolta esclusivamente se all’esito del monitoraggio residuano le necessarie risorse finanziarie (l'Inps, in questo caso, dovrà rispondere circa l'accoglimento o il rigetto della domanda entro il 31 dicembre di ciascun anno).

La domanda di accesso

Contestualmente all'istanza volta alla verifica della condizioni per conseguire l'ape sociale (o nelle more dell'istruttoria) l'interessato, in possesso di tutti i requisiti richiesti tra cui anche la cessazione dell'attività lavorativa, dovrà produrre domanda di accesso alla prestazione (sempre tramite il canale telematico). In tale domanda l’interessato dovrà rendere delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio in cui conferma il permanere dei requisiti e delle condizioni per l’accesso al beneficio, se gli stessi erano già presenti al momento della domanda di riconoscimento, oppure l’avvenuto perfezionamento degli stessi qualora siano stati valutati in via prospettica. Il decreto stabilisce, al riguardo, che l’APE sociale è corrisposta a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di accesso, alla maturazione di tutti i requisiti e le condizioni previste e all’esito della positiva conclusione del monitoraggio. In fase di prima applicazione e per le sole domande di accesso presentate entro il 30 novembre 2017 la prestazione è corrisposta con decorrenza dalla data di maturazione delle condizioni e, comunque, con decorrenza non precedente al 1° maggio 2017. Come già anticipato nei giorni scorsi è garantita, quindi, la retroattività del trattamento per quei soggetti che hanno maturato le condizioni prima della conclusione del monitoraggio. 

Ad esempio un invalido che raggiunge i 63 anni e 30 anni di contributi a novembre 2017 farà domanda di verifica dei requisiti entro il 15 luglio 2017 e presenterà domanda di accesso a novembre in modo da ricevere l'indennità dal 1° dicembre 2017, previa cessazione definitiva dell'attività lavorativa. Se i 63 anni vengono raggiunti a gennaio 2018 tanto l'istanza di verifica delle condizioni che la domanda di accesso andranno prodotte contestualmente a gennaio ed il lavoratore riceverà l'indennità dal 1° febbraio 2018 (in esito però alla conclusione della procedura di monitoraggio che potrebbe chiudersi a giugno 2018). 

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Approfondimenti: Chi ha diritto all'APE sociale

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