Pensioni, Limiti alla doppia rivalutazione dell'assegno per le vittime di terrorismo

Franco Rossini Lunedì, 03 Maggio 2021
La Corte di Cassazione in merito all'individuazione del beneficio incrementativo del 7,5% della retribuzione previsto dalla legge n. 206/2004.
La Corte di Cassazione nella sentenza n. 11342 del 29 aprile ha avuto occasione di precisare i contorni applicativi del beneficio dell'incremento della retribuzione pensionabile a favore delle vittime del terrorismo.

I chiarimenti riguardano la corretta applicazione del beneficio previsto dall’articolo 2, comma 1, della legge n. 206 del 2004, che riconosce un aumento della retribuzione pensionabile utile per il calcolo del trattamento di quiescenza in favore di chiunque subisse o avesse subito un'invalidità permanente, di qualsiasi entità e grado, in conseguenza di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice. Nel testo vigente all’11 agosto 2004 (data di entrata in vigore) la norma prevedeva che, per la liquidazione della pensione o del trattamento di fine rapporto o equipollente per le vittime di eventi terroristici, si applicassero i criteri di cui all’art. 2, della legge 24 maggio 1970, n. 336.

Successivamente, l’articolo 34, comma 3, lett. b)  del decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222,  ha modificato il citato art. 2, comma 1 della legge n. 206, rideterminando la retribuzione pensionabile attraverso l’incremento di una quota del 7,5 per cento. La modifica ha avuto effetto retroattivo sin dal settembre 2004. La medesima legge ha introdotto dal 1° gennaio 2007 un ulteriore beneficio (art. 4, co. 2-bis della legge n. 204/2006) a tenore del quale in favore dei soggetti che abbiano proseguito l'attività lavorativa, ancorché l'evento dannoso sia avvenuto anteriormente al 1.1.2007, nel caso in cui l'invalidità permanente riconosciuta non risulti inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, al raggiungimento del periodo massimo pensionabile la misura del trattamento di quiescenza è pari all'ultima retribuzione annua integralmente percepita e maturata, aumentata del 7,5%.

Criteri diversi

Con riguardo a tale ultimo beneficio la Corte di Cassazione spiega che l'aumento del 7,5% si applica direttamente sull'ultima retribuzione annua senza che possano operare anche le ulteriori rivalutazioni previste dall'articolo 3 della legge n. 297/1982 per i coefficienti ISTAT (previsti per la determinazione della retribuzione pensionabile) tra la data in cui le retribuzioni sono incassate e quella di decorrenza della pensione. Ciò in quanto, spiegano i giudici, «il regime speciale è un regime esaustivo, dal quale si ricava un importo preciso della pensione; fino al gennaio 2007, invece, era previsto un semplice aumento della base pensionabile, per determinare la quale dovevano applicarsi i criteri ordinari. Del resto il sistema introdotto, che garantisce un trattamento pensionistico superiore all'ultima retribuzione percepita e costantemente adeguato all'importo delle retribuzioni del personale in servizio (ex articolo 7 L. 206/2004), appare coerente alla ratio di tutela delle vittime del terrorismo indipendentemente dall'integrazione con la ben più limitata rivalutazione riconosciuta nel regime generale».

Di conseguenza per le vittime del terrorismo che invocano il beneficio di cui all'articolo 4, co. 2-bis della legge n. 204/2006: a) dal 1° settembre 2004 al 31 dicembre 2006 hanno diritto all'applicazione di un aumento del 7,5% alla retribuzione pensionabile calcolata secondo i criteri di liquidazione tradizionali delle pensioni, cioè con le rivalutazioni di cui alla legge n. 297/1982 e del dlgs n. 503/1992, oltre che all'aumento figurativo di 10 anni; b) dal 1° gennaio 2007 hanno diritto alla liquidazione di una pensione in misura pari all'ultima retribuzione integralmente percepita aumentata del 7,5% ma senza che su questa possano anche operare le predette rivalutazioni. In tutti i casi resta ferma l'esenzione Irpef.

Criterio analogo dovrebbe, pertanto, trovare applicazione anche per la liquidazione della pensione diretta nei confronti di coloro che hanno subito un’invalidità permanente pari o superiore all’80% della capacità lavorativa (art. 4, co. 2 della legge n. 206/2004) nonché per la liquidazione delle pensioni di reversibilità o indirette liquidate a favore del familiare superstite (art. 4, co. 3 della legge n. 206/2004). Anche in questi casi, infatti, la pensione è determinata in misura pari all'ultima retribuzione percepita aumentata del 7,5%. 

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