Pensioni, Negato l'arrotondamento in assenza di 18 anni di contributi pieni al 31 dicembre 1995

Martedì, 25 Gennaio 2022
L'orientamento che si sta consolidando nelle giurisdizioni d'appello della Corte dei Conti è sfavorevole ai pensionati che per pochi giorni non hanno centrato i 18 anni di anzianità di servizio entro il 31.12.1995

Doccia fredda per i pensionati del settore pubblico che per pochi giorni non hanno raggiunto i 18 anni di servizio entro il 31.12.1995. L'orientamento che si sta consolidando nelle giurisdizioni d'appello della Corte dei Conti sta dando ragione all'INPS nel senso di non riconoscere l'applicabilità del calcolo retributivo sulle anzianità comprese tra il 1° gennaio 1996 ed il 31 dicembre 2011.

La questione

Riguarda l’operatività del meccanismo di arrotondamento dell'anzianità contributiva di cui all’art. 59, comma 1, lett. b), della legge n. 449/1997 e dall’art. 3, comma 1, della legge n. 274/1991, ai fini del raggiungimento dei 18 anni di anzianità al 31.12.1995 e quindi all'adozione del calcolo retributivo (di regola più favorevole) sino al 2011 anziché sino al 1995. L'indicato meccanismo consente, infatti, l'arrotondamento al mese superiore in presenza di un'anzianità tra 16 e 29 giorni ma l'INPS, come noto, non lo ha considerato applicabile per il ribaltamento del criterio di calcolo dell'assegno a favore dei lavoratori con un'anzianità compresa tra i 17 anni, 11 mesi e 16 giorni e 17 anni, 11 mesi e 29 giorni al 31.12.1995.

In un primo tempo numerose sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei Conti avevano sconfessato la decisione dell'INPS ritenendo il criterio applicabile in via analogica anche ai fini dell'anzianità di cui all'art. 1, comma 13, l. n. 335/1995 (Cfr: ex multis Sezione giur. Liguria, sent. n. 118 del 2016; Sezione giur. Piemonte, sent. n. 89 del 2018; Sezione giur. Sardegna, sent. n. 24 del 2019)

Il nuovo orientamento

Ora tuttavia il vento sembra cambiato. Ed infatti sia la Terza Sezione centrale d’appello, sentt. n. 97 e n. 176 del 2019 che la Seconda Sezione centrale d’appello, sent. n. 274 del 2019 la giurisprudenza contabile ha affermato che l’art. 1, comma 13, l. n. 335/1995 è disposizione «di diritto transitorio, di natura eccezionale, che ha la funzione di consentire l’ultrattività del metodo retributivo, ma non rappresenta una disposizione che disciplina le condizioni d’accesso al trattamento di quiescenza. Tale norma non solo è letteralmente chiara punto del requisito temporale dell’anzianità ("almeno 18 anni di anzianità contributiva"), ma anche risulta tassativa nel limitare unicamente all’effettivo e reale ricorrere del requisito minimo di 18 anni di anzianità contributiva concretamente maturata la conseguenza del mantenimento del calcolo del trattamento pensionistico col metodo retributivo».

In altri termini, secondo la Corte, con la parola "almeno 18 anni di anzianità contributiva" il legislatore ha inteso escludere la possibilità di qualsiasi interpretazione analogica dimostrando chiaramente l’intenzione di limitare unicamente all’effettivo e reale ricorrere del requisito minimo di 18 anni di anzianità contributiva concretamente maturata la conseguenza del mantenimento del calcolo del trattamento pensionistico col metodo retributivo. Il mutato orientamento, pertanto, mette a rischio le aspettative di quei pensionati del comparto pubblico che per pochi giorni non hanno potuto accedere al calcolo retributivo sino al 2011.

© 2022 Digit Italia Srl - Partita IVA/C.f. 12640411000. Tutti i diritti riservati