Pensioni, Niente sconti all'Avvocato che si iscrive in tarda età alla Cassa Forense

Paolo Ferri Sabato, 31 Marzo 2018
La Corte Costituzionale ha bocciato la questione di legittimità sollevata dal Tribunale di Palermo in riferimento all'obbligo del versamento dei contributi pieni alla Cassa Forense per l'avvocato già titolare di pensione Inps.
L'avvocato già titolare di pensione a carico di altra gestione previdenziale non ha diritto ad una riduzione dei contributi da versare alla Cassa Forense. E' quanto ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza del 21 febbraio pubblicata ieri nella quale i giudici hanno respinto le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal tribunale ordinario di Palermo, con ordinanza del 12 novembre 2014, della legge che regolamenta la previdenza forense. 

La questione

La questione riguardava un avvocato che, prima di iscriversi alla Cassa Forense, era stato dipendente dell'Inps dal 1° ottobre 1965 al 31 dicembre 2006 ed aveva pertanto maturato la normale pensione di vecchiaia dal 1° gennaio 2007 a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti. L'11 gennaio 2007, al sessantasettesimo anno di età, l'avvocato è transitato dall'elenco speciale degli avvocati dipendenti di enti pubblici all'albo ordinario, iniziando l'attività libero-professionale, comunicando alla Cassa annualmente il proprio reddito professionale e il volume di affari, versando il solo contributo fisso e di aver richiesto l'iscrizione alla Cassa solo in data 23 settembre 2011. Il 25 ottobre 2012, ha ricevuto quindi comunicazione dalla Cassa della sua iscrizione avvenuta però a partire dall'11 gennaio 2007, con l'applicazione delle penali, sanzioni e interessi, per complessivi 79.961,07 euro.

Il ricorrente chiedeva quindi che venisse dichiarata l'illegittimità del provvedimento della Cassa e che venisse sollevata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 10 e 22, secondo comma, della legge n. 576/1980 che regola la materia. Nelle doglianze l'avvocato lamentava come l'età avanzata non gli avrebbe fatto maturare alcuna prestazione previdenziale (nè di vecchiaia nè di anzianità) a carico della Cassa dato che a tal fine occorre l'esercizio ininterrotto e continuativo della professione per almeno 30 anni e, pertanto, ciò costituiva una violazione dei parametri costituzionali dato che avrebbe partecipato al finanziamento in misura del tutto sproporzionata rispetto a quanto gli sarà possibile percepire come prestazioni erogate dalla Cassa.

Con una seconda doglianza il ricorrente segnalava, inoltre, che mentre l’avvocato pensionato nella gestione INPS, iscritto alla Cassa, è tenuto a contribuire al finanziamento di un trattamento previdenziale che non potrà verosimilmente percepire, non essendo nelle condizioni, in ragione della sua età, di raggiungere i requisiti per il conseguimento della pensione di vecchiaia, invece, l’avvocato pensionato della Cassa che rimane iscritto all’albo è tenuto a corrispondere la sola contribuzione solidaristica nella misura ridotta del 3 per cento del reddito annuale e matura, nel tempo, il diritto a due supplementi di pensione. Secondo il ricorrente vi sarebbe stata quindi una regolamentazione diversa di situazioni analoghe con violazione del principio di eguaglianza.

La decisione della Consulta

Per la Consulta, tuttavia, le doglianze mosse non meritano accoglimento alcuno. Secondo la Consulta, infatti, il criterio solidaristico che governa la Cassa Forense (come tutte le gestioni previdenziali) è tale che può determinare anche una mancata diretta corrispondenza, in termini di corrispettività sinallagmatica, tra la contribuzione, alla quale è chiamato l’avvocato iscritto, e le prestazioni previdenziali (ed anche assistenziali) della Cassa. Posto tale criterio solidaristico, cui si ispira il sistema della Cassa, il principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.) e quello di adeguatezza dei trattamenti previdenziali (art. 38, secondo comma, Cost.) non risultano in sofferenza allorché l’accesso alle prestazioni della Cassa sia in concreto, per il singolo assicurato, altamente improbabile in ragione di circostanze di fatto legate al caso di specie, quale l’iscrizione alla previdenza forense in avanzata età anagrafica, sì che l’aspettativa di vita media lasci prevedere che difficilmente sarà possibile, all’assicurato, conseguire, ad esempio, la pensione di vecchiaia. Il ridotto grado di probabilità per il professionista più anziano di conseguire benefici pensionistici, che presuppongono l’esercizio protratto dell’attività, attiene a circostanze fattuali ricollegabili al momento della vita in cui il soggetto sceglie di intraprendere la professione.

La Corte osserva inoltre, l'avvocato pensionato nella gestione Inps iscritto alla Cassa che di fatto non possa accedere alla pensione di anzianità o vecchiaia, può in ogni caso maturare, dopo cinque anni di contribuzione, la pensione contributiva di vecchiaia, secondo quanto previsto dal regolamento generale della Cassa. Tale prestazione vale comunque ad escludere che la contribuzione versata senza la possibilità concreta di conseguire alcun trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità rimanga erogata “a vuoto”: c’è comunque, anche in caso di iscrizione alla Cassa in età avanzata, la possibilità concreta di conseguire una prestazione previdenziale di entità calcolata con il sistema contributivo.

La Consulta boccia pure la seconda doglianza posta dall'avvocato. Cioè della possibilità per l'avvocato pensionato a carico della Cassa di maturare supplementi di pensione a differenza, invece, di un pensionato a carico dell'Inps. Secondo i giudici il raffronto non regge in quanto difetta del requisito dell’omogeneità. Lo speciale regime di favore, previsto per gli avvocati pensionati della Cassa, ha carattere eccezionale e derogatorio e si giustifica in ragione del fatto che si tratta di assicurati che hanno già ampiamente alimentato tale sistema previdenziale pagando per anni i dovuti contributi (soggettivo ed integrativo) fino a maturare il requisito contributivo sufficiente, in concorso con il requisito anagrafico, per conseguire la pensione di vecchiaia. Inoltre tale regime di favore costituisce un complemento dello stesso trattamento previdenziale in godimento. Invece, l’avvocato, che in precedenza non sia stato iscritto alla Cassa, non vi ha contribuito e, coerentemente, vi accede secondo il regime ordinario, non rilevando la circostanza che prima abbia contribuito ad altra gestione previdenziale fino a maturare il diritto alla pensione di vecchiaia.

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