Pensioni, Niente totalizzazione internazionale se ci sono periodi temporali coincidenti

Martedì, 15 Novembre 2022
La Corte di Cassazione respinge la tesi di un pensionato che pretendeva di includere i contributi versati all’estero temporalmente coincidenti al fine di anticipare la maturazione del diritto alla pensione di anzianità.

Niente totalizzazione comunitaria se i contributi versati in diversi Stati sono temporalmente sovrapposti. In tal caso la totalizzazione opera escludendo ai fini dell’accertamento del diritto a pensione i periodi temporalmente coincidenti accreditati in due o più Stati. Pertanto il lavoratore non può anticipare l’accesso alla pensione. E’ il principio espresso nella sentenza della Corte di Cassazione n. 32209 del 2 novembre 2022 con la quale i giudici hanno condiviso la tesi dell’INPS.

Totalizzazione Internazionale

Riguarda l’applicazione del regolamento comunitario n. 574/1972 che, come noto, ha disciplinato le modalità della totalizzazione comunitaria sino al 30 aprile 2010. L’istituto consente ai lavoratori che hanno svolto periodi di lavoro di natura subordinata o autonoma in uno o più stati dell'Unione Europea di sommarli con quelli versati in Italia ai fini della concessione di una prestazione previdenziale che viene pagata pro quota da ciascuno degli Stati presso cui questi ha contribuito. Il caso, nello specifico, verteva sulla richiesta di un lavoratore di considerare ai fini della data di maturazione del diritto alla pensione di anzianità anche i contributi versati in Svezia tra il 4 Ottobre 1971 ed il 31 dicembre 1971, nonostante per lo stesso periodo vi fosse stata contribuzione in Italia. Condizione che avrebbe fatto acquisire il diritto alla pensione di anzianità con un anticipo di due mesi, da Agosto 2007 anziché da Ottobre 2007.

La questione

La Corte d’Appello di Venezia, ribaltando la decisione del Tribunale di primo grado, aveva dato ragione al lavoratore. Secondo la Corte, infatti, la non sovrapposizione temporale prevista dall’articolo 15, lettera a) del Regolamento CEE n. 574/1972 sarebbe stata prevista solo per le prestazioni diverse da quelle di invalidità, vecchiaia e morte e, quindi, non anche al caso di specie. Ciò in base ad una decisione della stessa Cassazione (sentenza n. 6637/04) nella quale il Supremo Collegio ha ritenuto che la totalizzazione fosse subordinata alla condizione che tali periodi non si sovrappongano temporalmente per il solo caso delle prestazioni diverse da quelle per invalidità, vecchiaia e morte, mentre per queste ultime l'art. 15, lettera a), secondo periodo, avrebbe stabilito che l'istituzione competente di ciascuno stato membro dovesse procedere separatamente a tale totalizzazione, tenendo conto dell'insieme dei periodi di assicurazione compiuti dal lavoratore sotto le legislazioni di tutti gli stati membri alle quali è stato soggetto, senza richiedere la sovrapposizione temporale dei periodi.

La decisione

Chiamati in causa dell’INPS gli ermellini rivedono la propria posizione. Secondo i giudici, infatti, il passaggio sopra richiamato va coordinato con il primo periodo del predetto articolo 15, lettera a) che sancisce espressamente la regola secondo cui il cumulo dei vari periodi di assicurazione opera solo se essi non si sovrappongono. Regola che deve valere anche per le prestazioni pensionistiche in quanto esse sono espressamente menzionate nella stessa alinea (art. 45, paragrafo 1, del regolamento CEE n.1408/71).

«Il secondo periodo della norma – si legge nelle motivazioni - non è in contrapposizione col primo, poiché ambedue si applicano alle prestazioni di vecchiaia; il secondo periodo aggiunge piuttosto la specificazione per cui ciascuna delle istituzioni chiamate ad operare la totalizzazione tiene conto dell'insieme dei periodi di assicurazione compiuti dal lavoratore sotto le legislazioni di tutti gli Stati membri alle quali è stato soggetto. La norma non ha specificato che tali periodi devono essere non coincidenti, semplicemente perché sarebbe stata una precisazione pleonastica alla luce di quanto già affermato nel primo periodo. Il terzo periodo conferma tale lettura, nel momento in cui enumera i soli due casi - quelli dell'art. 14 quater, lettera b), e 14 septies del regolamento CEE n.1408/71 (cioè le prestazioni non pensionistiche) - rispetto ai quali è espressamente previsto, in deroga alla regola del primo periodo, il cumulo dei periodi di assicurazione che si sovrappongono».

In merito è opportuno ricordare che dal 1° maggio 2010 l’impostazione è stata confermata dal regolamento comunitario n. 883/2004 secondo il quale la totalizzazione opera a condizione che i periodi non risultino coincidenti da un punto di vista temporale e che, nell'ambito dello Stato che concede la pensione, i contributi accreditati siano superiori ad un anno.  

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