Pensioni, La contribuzione estera ante 1996 penalizza le uscite anticipate

Venerdì, 24 Gennaio 2025
Anche per gli iscritti esclusivamente alla gestione separata dell’Inps valgono i requisiti di pensionamento previsti per i lavoratori in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995.

La presenza di contribuzione estera anteriore al 1° gennaio 1996 impedisce sempre le uscite anticipate previste dal sistema contributivo. In particolare in tale ipotesi viene meno sia la pensione anticipata con 64 anni di età e almeno 20 anni di contribuzione effettiva sia la pensione di vecchiaia al raggiungimento di 71 anni e 5 anni di contribuzione effettiva. Lo rende noto l’Inps nella Circolare n. 22/2025 in cui spiega che ciò vale anche per gli iscritti esclusivamente alla Gestione Separata dell’Inps e che, quindi, non hanno contribuzione anteriore al 1° gennaio 1996 in nessuna delle gestioni previdenziali domestiche (Inps e/o Casse Professionali).

La questione

I chiarimenti riguardano i soggetti iscritti esclusivamente alla gestione separata dell’Inps, cioè privi di contribuzione presso altre gestioni IVS obbligatorie. In tal caso, infatti, la pensione si matura sulla base dei requisiti previsti per i soggetti privi di contribuzione al 1° gennaio 1996 e cioè:

  • Pensione anticipata con 42 anni e 10 mesi di contributi (41 anni e 10 mesi le donne);
  • Pensione anticipata con 64 anni di età e 20 anni di contribuzione effettiva e un rateo pensionistico non inferiore a 3 volte l’assegno sociale;
  • Pensione di vecchiaia con 67 anni di età e 20 anni di contributi ed un rateo pensionistico non inferiore ad una volta l’assegno sociale;
  • Pensione di vecchiaia con 71 anni di età e 5 anni di contribuzione effettiva.

Contribuzione Estera

Quanto sopra, tuttavia, non vale in presenza di contribuzione estera anteriore al 1° gennaio 1996 che possa formare oggetto di totalizzazione (comunitaria o extracomunitaria in base alle singole Convenzioni bilaterali di sicurezza sociale). In tal caso, infatti, la normativa domestica va coordinata con i trattati internazionali e, pertanto, l’Inps spiega che i requisiti pensionistici restano quelli dei soggetti in possesso di contribuzione al 31 dicembre 1995 e cioè:

  • Pensione anticipata con 42 anni e 10 mesi di contributi (41 anni e 10 mesi di contributi le donne);
  • Pensione di vecchiaia al raggiungimento di 67 anni di età e 20 di contribuzione.

In particolare è preclusa la possibilità di conseguire sia la pensione di vecchiaia con 71 anni di età, da adeguare agli incrementi della speranza di vita, e almeno 5 anni di contribuzione effettiva, sia la pensione anticipata con 64 anni di età e almeno 20 anni di contribuzione effettiva, requisiti entrambi da adeguare agli incrementi della speranza di vita. La pensione di vecchiaia all’età di 67 anni unitamente a 20 anni di contribuzione, inoltre, non è soggetta all’importo soglia pari ad una volta il valore dell’assegno sociale.

Si ricorda che la totalizzazione internazionale opera solo se in Italia (e quindi in tal caso nella Gestione Separata dell’Inps) risulti perfezionato il minimale di contribuzione utile per la totalizzazione, di regola 52 settimane.

Quanto sopra vale solo ove ci siano periodi esteri anteriori al 1° gennaio 1996. Se questi ricadono interamente dal 1° gennaio 1996, la pensione in Gestione separata in regime internazionale è conseguita sulla base dei requisiti previsti nel regime contributivo.

L’Inps spiega, infine, che ove l’interessato abbia contribuzione anche presso altre gestioni previdenziali obbligatorie (pubbliche o private) in Italia può valorizzare la contribuzione estera anteriore al 1° gennaio 1996 anche tramite gli altri istituti offerti dall’ordinamento domestico (cumulo L. 228/2012; cumulo dlgs n. 184/1997; totalizzazione nazionale di cui al dlgs n. 42/2006; computo nella gestione separata) per il conseguimento di un trattamento pensionistico in regime internazionale.

Documenti: Circolare Inps 22/2025

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