Pensioni, Si può chiedere la restituzione dei contributi volontari?

Venerdì, 04 Marzo 2022
Il diritto al rimborso sussiste solo in poche e tassative ipotesi definite dal legislatore. Nella maggior parte dei casi la contribuzione volontaria versata resta incamerata dall'ente previdenziale e darà luogo ad un incremento della misura delle prestazioni pensionistiche.

Come noto i contributi volontari sono uno strumento attraverso il quale il lavoratore paga di tasca propria la contribuzione previdenziale INPS in relazione ai periodi di inoccupazione. Generalmente l'operazione viene effettuata per integrare il requisito contributivo minimo necessario per l'andata in pensione, ad esempio il raggiungimento di 20 anni di contribuzione (per la pensione di vecchiaia) oppure dei 38 anni di contributi per la pensione con quota 100 o ancora i 42 anni e 10 mesi di contributi (41 anni e 10 mesi le donne) per la pensione anticipata.

A volta, tuttavia, le cose non vanno come previsto e ci si può trovare di fronte al problema di come recuperare la contribuzione volontaria versata. Ad esempio il lavoratore potrebbe dover interrompere per ragioni economiche i versamenti prima del raggiungimento dei requisiti contributivi richiesti non maturando, quindi, alcun diritto a pensione. Oppure semplicemente potrebbe aver fatto male i conti e versato contributi in realtà non necessari all'andata in pensione o successivi alla decorrenza della pensione, quindi superflui. Ancora potrebbe decedere prima di aver raggiunto i requisiti contributivi richiesti. 

In tutti questi casi (che poi sono quelli che più di frequente interessano i lavoratori) l'Inps non può restituire i contributi versati i quali restano, pertanto, incamerati dall'Ente previdenziale. Ciò in applicazione del principio generale - alla base del sistema delle assicurazioni sociali, proprio in quanto fondate sul principio assicurativo (cfr: ex multis Cass., Sez. L, Sentenza n. 27669 del 15/12/2005), secondo il quale in linea generale i contributi non utilizzati o non utilizzabili sono incamerati dall'ente previdenziale e non vengono restituiti al lavoratore. La giurisprudenza ha del resto più volte ribadito l'inesistenza di un principio generale di restituzione dei contributi legittimamente versati in relazione ai quali non si siano verificati, né possano più verificarsi i presupposti per la maturazione del diritto ad una prestazione previdenziale. 

L'utilizzabilità della contribuzione

Ciò non significa, tuttavia, che questi contributi siano andati del tutto perduti, possono essere utilizzabili in astratto. Ad esempio ove sia versata contribuzione in eccesso rispetto al minimo necessario per il diritto a pensione essa concorrerà comunque ad incrementare la misura della pensione; se si è versata contribuzione volontaria in una gestione previdenziale diversa da quella in cui si è ottenuta la pensione si può chiedere l'erogazione di una pensione supplementare; se si è continuato a versare contribuzione volontaria successivamente al pensionamento si può chiedere un supplemento di pensione (in la cui liquidazione può essere richiesta per la prima volta quando sono decorsi due anni dalla data di decorrenza della pensione e, successivamente, dopo cinque anni dalla data di decorrenza del precedente supplemento); infine in caso di morte dell'assicurato la contribuzione volontaria concorrerà alla liquidazione della pensione indiretta.

L'obbligo di restituzione

L'obbligo di restituzione dei contributi volontari versati sussiste in solo tre ipotesi, disciplinate dall'art. 10 del Dpr n. 1432/1971. La disposizione da ultimo richiamata considera i versamenti "indebiti" legittimando, quindi, una pretesa restitutoria quando effettuati: 1) in ritardo rispetto al termine indicato dall'Ente previdenziale per il loro assolvimento; 2) in contrasto con le disposizioni del Dpr n. 1432/1971 (es. per titolarità di una pensione diretta; mancanza dei requisiti assicurativi, eccetera); 3) per periodi, comunque, coperti da contribuzione effettiva o figurativa.

Una ulteriore ipotesi di restituzione sussiste in presenza di una ricongiunzione dei periodi assicurativi dentro il FPLD ai sensi dell'articolo 1 della legge 29/79. Si tratta, come si intuisce, di situazioni particolari e comunque molto meno frequenti.

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