Pensioni, Rischio slittamento per il personale della scuola "ritardatario"

Vittorio Spinelli Sabato, 04 Luglio 2020
I chiarimenti in un documento dell'Inps. Coinvolto il personale del comparto scuola che non ha rispettato i termini di presentazione dell'istanza di cessazione dal servizio.
Rischio slittamento della pensione per il personale del comparto scuola che non ha rispettato i termini di presentazione dell'istanza di cessazione dal servizio entro il 10 gennaio 2020, dribblando l'attività di monitoraggio Miur-Inps. Salvo poche eccezioni l'Inps non potrà certificargli il diritto alla decorrenza della pensione al 1° settembre 2020 con la normativa specifica per il settore. Lo rende noto l'Inps nel messaggio numero 2674 del 1° luglio 2020 nel quale l'Istituto fornisce alcuni chiarimenti circa la certificazione del diritto a pensione con decorrenza al 1° settembre 2020 per il personale del Comparto Scuola.

Personale fuori dal monitoraggio

I chiarimenti riguardano il personale che ha presentato entro il termine del 10 gennaio 2020 la sola domanda di cessazione dal servizio per accedere al trattamento pensionistico con i requisiti Monti/Fornero e che, a seguito di diritto negativo, ha chiesto di poter comunque accedere alla pensione c.d. "quota 100" ancorché non sia stata presentata in Polis, entro i citati termini, una seconda domanda di cessazione dal servizio "quota 100". In deroga alle previsioni ministeriali l'Inps potrà procedere con una nuova verifica del diritto esclusivamente se risulti presentata entro il 28 febbraio 2020 la domanda di pensione telematica per quota 100. In caso di accertamento positivo dei requisiti con quota 100 entro il 31.12.2020 il personale in questione potrà accedere alla pensione dal 1.9.2020.

Diversamente, in caso di presentazione della domanda di pensione, il trattamento di pensione potrà essere erogato con decorrenza 1° settembre esclusivamente se risulta raggiunto entro il 31/8/2020 il requisito pensionistico previsto per la generalità degli iscritti, compresa l’applicazione della finestra di 3 o 6 mesi, in quanto per tali fattispecie non potrà essere applicata la deroga prevista dall’art. 59, comma 9 della legge 449/97 (verifica del requisito al 31/12 dell’anno di cessazione).

Stessa conseguenza, spiega l'Inps, anche per il personale che ha presentato la domanda di cessazione cartacea all'amministrazione scolastica oltre il termine del 10 gennaio 2020 finendo così fuori dall'attività di monitoraggio Inps-Miur. L'Inps si adegua così alla posizione del Miur che ha comunicato che queste domande devono ritenersi non accoglibili in quanto presentate al di fuori della procedura nazionale disciplinata dal decreto ministeriale n.1124/2019 e dalla conseguente circolare Miur. E pertanto tali situazioni, in caso di conferma della cessazione dal servizio, saranno trattate come domande di pensionamento di un qualsiasi dipendente pubblico.

L'Inps procederà, invece, all'accoglimento delle richieste di certificazione pensione anticipata ordinaria " Monti Fornero", previa presentazione di conforme domanda di pensione, da parte di iscritti che hanno presentato la sola istanza di cessazione "quota 100", in quanto il possesso di un’anzianità di servizio più elevata fa comunque venir meno la necessità di accedere al trattamento con i requisiti contributivi ridotti, rispetto a quelli ordinari, previsti dalla norma introdotta dal D.L. 4/2019.

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