Pensioni, Ritorna l'indennizzo per i commercianti dal 1° gennaio 2019

Davide Grasso Martedì, 08 Gennaio 2019
La novità si rivolge a commercianti, agenti e rappresentanti di commercio che abbiano cessato definitivamente l'attività. Lo prevede un passaggio della Legge di Bilancio 2019.
Ritorna da quest'anno l'indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale. La legge di bilancio 2019 (articolo 1, co. 283-284) ha rinnovato a sorpresa la misura che accompagna alla pensione di vecchiaia chi rottama definitivamente la licenza commerciale. L'indennizzo potrà essere concesso, alle condizioni già fissate dal Dlgs 207/1996, a partire dal 1° gennaio 2019 senza, è una novità interessante, una precisa data di scadenza.  In passato l'indennizzo introdotto dal 1996 era stato più volte prorogato, l'ultima volta sino al 31 dicembre 2016.

Per il finanziamento degli oneri resterà l'aliquota contributiva dello 0,09% dovuta dagli iscritti alla gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali. Qualora dal monitoraggio degli oneri per prestazioni e delle entrate contributive dovesse emergere, anche in via prospettica, il mancato conseguimento dell'equilibrio tra contributi e prestazioni, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, dovrà essere adeguata l'aliquota contributiva. In caso di mancato adeguamento dell'aliquota contributiva l'INPS non potrà riconoscere ulteriori prestazioni. Saranno, quindi, le risorse disponibili a sancire la durata dell'indennizzo.

Modalità di concessione

Le modalità di concessione del beneficio restano quelle note in vigore sino al 2016. Possono beneficiare dell'indennizzo gli esercenti, in qualità di titolari o collaboratori, di attività commerciale al minuto in sede fissa o ambulante; i gestori di bar e ristoranti; gli agenti e rappresentanti di commercio. Gli interessati devono poter vantare almeno 62 anni se uomini e 57 anni se donne, unitamente ad un’iscrizione al momento della cessazione dell'attività per almeno 5 anni, in qualità di titolari o collaboratori, nella gestione degli esercenti attività commerciali istituita presso l’Inps. La misura dell'indennizzo è pari al valore del trattamento minimo di pensione nel FPLD, cioè 513 euro al mese (valori 2019) per 13 mensilità, e spetta sino al raggiungimento dell'età per la pensione di vecchiaia (67 anni dal 2019). Per il conseguimento dell'indennizzo occorre rottamare definitivamente la licenza e procedere alla cancellazione dal registro delle imprese.

La proroga della misura era stata invocata da più parti lo scorso anno sulla considerazione del fatto che gli autonomi "disoccupati" non hanno avuto titolo all'ape sociale, l'ammortizzatore sociale di accompagnamento alla pensione che dal 1° maggio 2017 è venuto in soccorso delle categorie lavorative più disagiate.

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