Prestazioni sociali, L'iscrizione fittizia al Comune sana l'irreperibilita' dei senza fissa dimora

Nicola Colapinto Venerdì, 05 Luglio 2019
I chiarimenti in un documento Inps. Temperato il principio che precludeva l'erogazione delle prestazioni sociali ai senza fissa dimora. L'iscrizione fittizia nei registri anagrafici del Comune rende possibile l'erogazione delle prestazioni sociali.
L'iscrizione fittizia dei "senza fissa dimora" nei registri anagrafici del Comune sana la dichiarazione di irreperibilità. Pertanto rende possibile la fruizione delle prestazioni di sostegno al reddito aventi carattere assistenziale come il bonus bebe' e il buono asilo nido. Lo rende noto l'Inps nel messaggio numero 2521/2019 pubblicato ieri dall'ente previdenziale a chiarimento di alcuni quesiti pervenuti dalle sedi territoriali circa il riconoscimento di tali prestazioni.

Come noto l'ente previdenziale aveva precisato, con il messaggio 689/2019, che requisito indispensabile per il riconoscimento delle prestazioni a carattere sociale è la residenza effettiva nel territorio dello Stato. In tale occasione era stato indicato, pertanto, che la prestazione sarebbe stata sospesa qualora il soggetto richiedente una delle prestazioni di sostegno al reddito a carattere assistenziale risulti registrato nel Archivio Anagrafico Unico (ARCA) come “irreperibile” o “senza fissa dimora”.

Con il sopra richiamato messaggio l'ente previdenziale chiarisce, tuttavia, che le persone senza fissa dimora mantengono il diritto di ottenere una residenza, ancorché “fittizia”, nel Comune dove hanno stabilito il proprio domicilio, purché abbiano ottemperato agli obblighi previsti dall’articolo 2, comma 3, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, così come modificato dall’articolo 3, comma 38, della legge 15 luglio 2009, n. 94. In tal caso, pertanto, anche le persone senza fissa dimora, se iscritte all’anagrafe di un Comune del territorio italiano, anche con una residenza “fittizia”, hanno diritto ad accedere e a continuare a fruire delle prestazioni sociali come, ad esempio, l'assegno di natalità (cd. bonus bebè) (art. 1, comma da 125 a 129, della legge n. 190/2014 e art. 1, comma 248 e 249, della legge n. 205/2017) e il bonus asilo nido (art. 1, comma 355, della legge n. 232/2016), nonchè l'assegno al nucleo familiare e l'assegno di maternità erogato dai comuni.

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Documenti: Messaggio inps 2521/2019

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