Quota 100, Il Consiglio di Stato rinvia la decisione sul prestito sino a 45 mila euro del TFS/TFR

Nicola Colapinto Mercoledì, 22 Gennaio 2020
Il Consiglio di Stato ha sospeso la formulazione del relativo parere sul decreto attuativo del prestito sul TFS/TFR per i dipendenti del settore pubblico.
Tempi lunghi per l'adozione del regolamento attuativo del prestito a condizioni agevolate sul TFS/TFR dei dipendenti pubblici. Il Consiglio di Stato chiamato ad esprimersi sullo schema di DPCM adottato la scorsa estate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ha rilevato la presenza di vizi formali nel provvedimento e la necessità di alcuni chiarimenti. La sezione consultiva per gli atti normativi della magistratura amministrativa ha, quindi, sospeso l'altro giorno l'adozione del relativo parere in attesa degli opportuni chiarimenti rinviando così l'adozione definitiva del provvedimento. 

Come noto il DL 4/2019 ha previsto la possibilità per i dipendenti pubblici di richiedere un finanziamento di una somma pari all'indennità di fine servizio maturata, nella misura massima di 45 mila euro mediante un finanziamento bancario. Obiettivo accorciare i tempi di erogazione del TFS/TFR che per i dipendenti pubblici possono risultare particolarmente svantaggiosi, soprattutto per chi ha scelto di pensionarsi con la "quota 100". 

La misura

Si tratta di un prestito agevolato, in quanto le condizioni economiche saranno fissate a monte da un Accordo quadro stipulato tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'Associazione bancaria italiana, sentito l'INPS.  Il prestito è, inoltre, garantito dalla cessione pro solvendo dei crediti derivanti dal TFS/TFR nei confronti degli enti tenuti a corrispondere l'importo (cioè l'Inps o altri enti pubblici). Similmente a quanto accaduto per l'Ape volontario, il rimborso del finanziamento e degli interessi avverrà mediante trattenuta operata da parte degli enti erogatori in sede di corresponsione del trattamento. L'operazione si rivolge a quei lavoratori delle Pa che accedono alla pensione sulla base dei requisiti individuati dall'articolo 24 del DL 201/2011 (cioè 67 anni di età o 42 anni e 10 mesi di contributi; 41 anni e 10 mesi le donne) o con la quota 100 (62 anni e 38 di contributi) ancorchè siano andati in pensione prima del 29 gennaio 2019, data di entrata in vigore del DL 4/2019.

In ordine allo schema di DPCM il Consiglio di Stato ha rilevato uno scostamento illegittimo circa le platee dei beneficiari della misura rispetto alle previsioni di legge e il mancato recepimento del parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato nella parte in cui veniva richiesta un'adeguata modalità di revisione delle condizioni fissate nell'Accordo quadro, in particolare quelle di natura economica, specificando altresì modi, tempi e casi nei quali possa ravvisarsi un'esigenza di revisione. Per tali ragioni i giudici amministrativi hanno sospeso l'adozione del relativo parere richiedendo appositi chiarimenti. Il ritardo a questo punto si fa importante considerando che la misura, secondo quanto previsto dal DL 4/2019, sarebbe dovuta decollare a metà dello scorso anno.

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