Pensioni

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Il DL 4/2019 ha ripristinato il limite alla possibilità di cumulare redditi da lavoro con quelli da pensione sino ad un massimo di cinque anni dal pensionamento con quota 100.
Il valore degli eventi figurativi deve essere determinato sulla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro nell'anno solare in cui si collocano tali periodi. 
La Corte di Cassazione ha bocciato il ricorso dell'Inps che aveva considerato ai fini della determinazione delle fasce di perequazione delle pensioni anche la quota della pensione di reversibilità non corrisposta per limiti di reddito.
Anche ai fini del pensionamento con la quota 100 i lavoratori del settore privato devono soddisfare almeno 35 anni di contribuzione senza considerare i periodi di disoccupazione e malattia.
Con il DL 4/2019 i fondi settoriali acquisiscono anche la facoltà di coprire gli oneri di riscatto e di ricongiunzione dei contributi per anticipare ulteriormente l'andata in pensione.
Uno stratagemma potrebbe consentire di riscattare la laurea con oneri agevolati e fruire della nuova facoltà di pensionamento con la quota 100.
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