Pensioni
Esodati, resta il vincolo temporale per la sesta salvaguardia
Il trattamento pensionistico per i lavoratori che faranno parte della sesta salvaguardia non potrà avere decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della legge che conterrà la misura. Kamsin E' quanto prevede l'articolo 2, comma 2 del disegno di legge in materia di deroga ai requisiti pensionistici che attende ora il via libera definitivo del Senato.
In pratica con questa precisazione i 32 mila lavoratori beneficiari del provvedimento perderanno le mensilità di pensione a cui avrebbero avuto diritto in base alla previgenti regole se queste si collocano temporalmente prima della data di entrata in vigore della legge. Un escamotage, peraltro già sperimentato con la quarta e con la quinta salvaguardia, che può costare caro soprattutto nei confronti di quei lavoratori che avrebbero avuto la decorrenza nel 2013 e che si ritroveranno nell'impossibilità di ottenere gli arretrati maturati da tale data in poi.
Ma comunque il provvedimento in materia di salvaguardia può essere salutato positivamente. La nuova normativa che entrerà in vigore ufficialmente entro poche settimane consentirà ad altre 32.100 persone di fruire delle vecchie regole di pensionamento, piu' favorevoli. Nello specifico sono cinque le categorie di lavoratori che ne faranno parte. Eccole:
a) nel limite di 5.500 soggetti, ai lavoratori collocati in mobilità ordinaria a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012 e che perfezionano, entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità, ovvero, anche mediante il versamento di contributi volontari, entro dodici mesi dalla fine dello stesso periodo, i requisiti di pensionamento previgenti. La norma precisa inoltre che il versamento volontario potrà riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione stessa e che tale versamento può comunque essere effettuato solo con riferimento ai dodici mesi successivi al termine di fruizione dell’indennità di mobilità;
b) nel limite di 12.000 soggetti, ai lavoratori di cui all’articolo 1, comma 194, lettere a) e f), della legge 147/2013 (lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione), i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina previgente, entro il quarantottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del Dl 201/2011 (6.1.2016);
c) nel limite di 8.800 soggetti, ai lavoratori di cui all’articolo 1, comma 194, lettere b), c) e d), della legge 147/2013 (lavoratori cessati con accordi o in via unilaterale), i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina previgente, entro il quarantottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del Dl 201/2011 (6.1.2016);
d) nel limite di 1.800 soggetti, ai lavoratori di cui all’articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del Dl 201/2011 (lavoratori che nel 2011 hanno fruito dei congedi per assistere parenti in situazione di disabilità), i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina previgente, entro il quarantottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del Dl 201/2011 (6.1.2016);
e) nel limite di 4.000 soggetti, ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina previgente, entro il quarantottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del Dl 201/2011 (6.1.2016).
Zedde
Riforma Pensioni, le ipotesi del governo per un anticipo dell'età pensionabile
Il governo ha riaperto i lavori per individuare una soluzione strutturale al problema degli esodati. In occasione dell'approvazione alla Camera del disegno di legge sulla sesta salvaguardia il ministro del Lavoro Giuliano Poletti ha ribadito infatti l'impegno del governo sulla questione. Kamsin E al ministero del Lavoro confermano che sarà la legge di Stabilità lo strumento tecnico che conterrà le misure in materia. I tempi però sono ristretti in quanto la legge finanziaria dovrà essere presentata dal governo entro il prossimo 15 Ottobre.
Per questa ragione a via XX Settembre i tecnici stanno rispolverando le idee dell'ex-ministro del Lavoro Enrico Giovannini che aveva individuato la soluzione del cd. prestito pensionistico. In pratica l'obiettivo sarebbe quello di mandare a riposo le persone alle quali mancano ancora due anni al conseguimento dei requisiti Fornero per andare in pensione (cioè 66 anni e 3 mesi per la pensione di vecchiaia o 42 anni e 6 mesi per la pensione anticipata) e recuperare attraverso dei micro prelievi sull'assegno le somme erogate in anticipo. Una Riforma che avrebbe il pregio di includere anche tutti coloro che hanno lasciato il posto di lavoro dopo il 2011 e che, pertanto, non potrebbero giovarsi delle varie tutele che il governo ha approntato in questi anni in materia di esodati.
L'Inps e lo Stato si farebbero carico degli oneri contributivi per questo lasso di tempo e nel contempo garantirebbero all'interessato la pensione. Poi per circa 10 o 15 anni l’assegno mensile subirebbe una decurtazione nell'ordine del 5-8% in modo di restituire completamente il prestito iniziale. Tra le ipotesi c'è anche un coinvolgimento del datore di lavoro che potrebbe in parte contribuire al versamento dei contributi in cambio della possibilità di licenziare il dipendente prossimo all'età pensionabile.
In alternativa il governo potrebbe accelerare sulla proroga dell'opzione donna. Si tratta di quel provvedimento contenuto nell'articolo 4 del disegno di legge di Riforma della Pubblica Amministrazione, di cui attualmente se ne sono perse le tracce ma che comunque non avrebbe avuto un iter di approvazione immediato. La misura, promossa dal Ministro della Funzione Pubblica Marianna Madia consentirebbe a tutti i lavoratori, pubblici e privati, sino al 2018 di poter lasciare l’impiego con 57 anni e 3 mesi di età (58 anni e 3 mesi per gli autonomi) unitamente al perfezionamento di 35 anni di contributi. Ma con un assegno calcolato con il metodo contributivo e non retributivo in base all’ultimo stipendio; la conseguenza è un taglio della rendita previdenziale di circa il 25-30% sulla pensione.
Zedde
Esodati, domande semplificate per la sesta salvaguardia
Tempi piu' brevi per la sesta salvaguardia. Le istanze di accesso alla nuova deroga dovranno essere inviate entro 60 giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del disegno di legge che attualmente è stato approvato in prima lettura dalla Camera dei Deputati. Kamsin Le modalità di invio ricalcheranno quelle disposte con il decreto interministeriale 14 Febbraio 2014 (quinta salvaguardia). E' quanto prevede l'articolo 2 del progetto di legge che, quasi certamente, non subirà variazioni nel corso dell'esame del Senato. Insomma gli interessati non dovranno attendere la pubblicazione di un nuovo decreto ministeriale (il sesto) con un ulteriore allungamento dei tempi ma potranno presentare subito le istanze di accesso alla DTL o all'Inps, non appena avverrà la pubblicazione in GU della legge, sulla base di quanto già previsto in materia di quinta salvaguardia.
L'articolo 2, comma 4 del progetto di legge recita infatti che "ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, da effettuarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, si applicano per ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia (...) da ultimo stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2014".
In realtà, molto probabilmente, i lavoratori dovranno attendere la pubblicazione di una Circolare del Ministero del Lavoro o un messaggio inps che specifichi le modalità di accesso al regime derogatorio in quanto, alcune categorie di lavoratori, si pensi ad esempio ai soggetti in congedo per assistere un parente disabile o alla nuova fattispecie dei lavoratori a tempo determinato, non erano regolate nel citato decreto interministeriale.
Ad ogni modo si tratta di una importante semplificazione che consentirà di accorciare i tempi soprattutto in vista della pausa estiva.
Zedde
Pensioni, i nuovi requisiti minimi per gli armonizzati
L'Inps ha diffuso la circolare applicativa in materia di armonizzazione all’assicurazione generale obbligatoria dei requisiti minimi di accesso al sistema pensionistico di alcune categorie di personale iscritto presso l’INPS, ex-ENPALS ed ex- INPDAP.
Kamsin La Circolare Inps 86/2014 ha specificato le modalità di allungamento dei requisiti di accesso alla pensione, vigenti dal 1° gennaio 2014, nei confronti dei cd. lavoratori armonizzati ai sensi del Dpr 157/2013 pubblicato lo scorso gennaio in Gazzetta Ufficiale; si trattava, com'è noto, di un provvedimento previsto dal decreto legge 201/2011 (riforma Monti-Fornero), che ha ridisegnato la previdenza, anche se il suo percorso attuativo si è prolungato nel tempo.
Il provvedimento prevede il lento e progressivo adeguamento dei requisiti minimi di accesso alla pensione per diverse categorie di lavoratori (che godevano sino al 31 dicembre 2013 di requisiti diversi da quelli vigenti nell’assicurazione generale obbligatoria), armonizzandoli a quelli che sono previsti nell'Ago.
Le categorie di lavoratori coinvolti dal provvedimento sono gli spedizionieri doganali, i poligrafici per quanto riguarda il prepensionamento, il personale viaggiante addetto ai pubblici servizi di trasporto, il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, i marittimi, i lavoratori dello spettacolo e gli sportivi professionisti (ex Enpals) e i dipendenti dell'Enav.
L'inps con la Circolare conferma sostanzialmente l'impianto del Dpr 157/2013 ribadendo tuttavia che tutti i requisiti ivi indicati devono essere adeguati alla stima di vita in base alle norme generali. E dunque devono subire un immediato incremento di 3 mesi a partire dal 1° gennaio 2014, primo di anno di entrata in vigore della normativa in oggetto. I comparti regolati nel provvedimento inoltre subiscono la disapplicazione della finestra mobile.
Il regolamento, lo si ricorda, ha previsto l'incremento dei requisiti di accesso alla pensione per il soppresso Fondo degli spedizionieri doganali. Qui il requisito anagrafico per la prestazione di vecchiaia viene innalzato a 66 anni, rispetto ai 65 della vecchia normativa. Inoltre viene consentita la possibilità di totalizzare questi contributi che finora erano rimasti esclusi.
Per i poligrafici dipendenti da aziende in crisi il requisito contributivo di trentadue anni per accedere al prepensionamento viene innalzato a 35 anni per il biennio 2014-2015, a 36 anni per il 2016-2017 e a 37 anni a decorrere dal 2018.
Il regolamento ha incrementato poi i requisiti pensionistici del cd. personale viaggiante cioè i dipendenti di pubblici servizi di trasporto. Sino al 31.12.2013 i soggetti potevano andare in pensione a 60 anni (55 anni le donne); dal 2014 il requisito per il riposo viene fissato in 5 anni prima dell'età pensionabile prevista nel regime generale obbligatorio. In particolare dal 2018 saranno necessari, per uomini e donne, 61 anni di età per il pensionamento di vecchiaia.
Per i piloti del pilotaggio marittimo la pensione di vecchiaia viene liquidata, dal 1° gennaio 2014, al raggiungimento del requisito anagrafico ridotto di cinque anni rispetto a quello tempo per tempo in vigore nel regime generale obbligatorio. Per i marittimi adibiti al servizio di macchina il requisito anagrafico viene portato a 56 anni di età fino al 31 dicembre 2014, e innalzato a 57 anni per il periodo intercorrente tra il primo gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017. Dal primo gennaio 2018 il requisito viene fissato al raggiungimento di 58 anni di età.
Aumentano anche i requisiti per il pensionamento di vecchiaia degli ex-enpals e per gli iscritti al fondo sportivo professionisti. Per i ballerini l'età passa a 46 anni dai 45 anni previsti precedentemente; l'età pensionabile degli attori invece salirà da 63 a 64 anni; quella delle attrici passerà gradualmente dai 58 anni prima della Riforma a 64 anni nel 2022; per gli sportivi l'età per il collocamento a riposo è fissata in 53 anni.
Zedde
Pensioni, ultimi giorni per contestare gli errori sul calcolo dell'assegno
Dal 6 luglio verranno azzerati gli errori commessi (dal 2001 in poi) dall'Inps nel calcolo della pensione. A partire dal 6 luglio, dunque, i pensionati che negli anni passati avevano riscontrato errori di calcolo nelle loro pensioni non potranno più rivendicarne la rettifica a proprio favore. Kamsin E' quanto ha ricordato la Circolare della Fondazione Studi dei consulenti del lavoro che ricorda come la legge 111/2011 ha introdotto un termine di decadenza triennale per il diritto dei pensionati a ricorrere in giudizio contro gli errori dell'Inps contro i dieci stabiliti in precedenza. La norma non contiene un regime transitorio e dunque si applica anche agli errori commessi prima dell'entrata in vigore della legge 211/2011 e quindi anche prima del 6 luglio 2011 qualora non sia stato presentato ricorso per ottenere il ricalcolo. Per tale ragione, nonostante le rassicurazioni dell'Inps che ha minimizzato la situazione, la Fondazione consiglia ai pensionati che abbiano dubbi di rivolgersi all'autorità giudiziaria per bloccare il termine il decadenza.
Per le prestazioni erogate, invece, a decorrere dalla data del 6 luglio 2011 il termine di decadenza triennale inizia a decorrere dalla data del provvedimento formale di liquidazione o se
precedente (o mancante) dalla data del pagamento della prestazione. Pertanto il pensionato avrà tre anni entro cui accorgersi degli errori commessi dall'Inps nel calcolo della propria pensione; in assenza di contestazione, perderebbe questo diritto anche per il futuro mantenendo dunque una pensione sbagliata a vita. La Fondazione tuttavia ricorda che il termine di decadenza di tre anni per dell’azione giudiziaria, decorre dalla corresponsione di ogni singolo rateo di prestazione e quindi il diritto di ogni rateo è da considerarsi autonomo rispetto al complessivo diritto alla pensione.
Interessati alla vicenda sono potenzialmente milioni pensionati in quanto l'Inps risulta essere l'unico depositario di tutti gli elementi di calcolo e l'istituto non ha obbligo di segnalare gli eventuali errori. Pertanto scovare gli errori risulta molto difficile. Le categorie piu' a rischio sono tuttavia abbastanza note. Di particolare evidenza è il caso dei soggetti che si sono trovati
in mobilità nel periodo di ricerca della retribuzione media pensionabile a partire dal 2009. Infatti l’INPS ha provveduto ad applicare il tasso di variazione delle retribuzioni contrattuali del settore di appartenenza, solo fino al 31 dicembre 2008. Pertanto si rinviene la possibilità che le pensioni con decorrenza successiva a tale data, erogate a soggetti in mobilità, possono essere inficiate sistematicamente da errore.
A rischio anche chi ha fruito di un periodo di malattia, maternità, cassa integrazione e piu' in generale di contribuzione figurativa. Talvolta infatti, per un deficit di informazione tra sostituto di imposta ed INPS, al lavoratore viene accreditato un numero di settimane (ai fini del diritto e della misura), inferiore a quello spettante. Tale circostanza risulta più frequente nel caso in cui il lavoratore ha diritto ad un accredito figurativo.
Non è raro inoltre che ci siano errori in sede di valutazione dei redditi dei pensionati nonché dalla non corretta applicazione della perequazione delle pensioni campo in cui si sono susseguiti molti interventi di recente.
Zedde
Esodati, ecco chi sono i nuovi 32.100 salvaguardati
Ieri c'è stato l'atteso via libera della Camera al sesto provvedimento di salvaguardia in favore dei lavoratori esodati. L'emendamento governativo ha ottenuto a tempo di record il disco verde di Montecitorio con 245 voti favorevoli, 80 astenuti (Lega, M5S, Sel), un contrario e ora passa al Senato. Kamsin Si tratta come già anticipato nei giorni scorsi su Pensioni Oggi di un provvedimento "tampone" frutto di un compromesso tra forze politiche che chiedevano una revisione piu' ampia dei regimi derogatori attualmente presenti e il governo che doveva rispettare vincoli di bilancio piuttosto stringenti. La sesta salvaguardia, che ha un costo di circa 2 miliardi di euro, viene coperta con i risparmi conseguiti nell'ambito del secondo e del quarto provvedimento e riducendo i fondi destinati alla cassa integrazione e alla mobilità.
Sostanzialmente il provvedimento (qui il testo del disegno di legge) è passato intatto essendo stati respinti tutti gli emendamenti richiesti dalle opposizioni che premevano per un allargamento della platea. La salvaguardia prevede, sempre che non siano apportate correzioni nel corso dell'esame al Senato, nuovi 8.100 lavoratori salvaguardati e la riassegnazione di 24 mila posizioni avanzate nell'ambito della seconda e della quarta salvaguardia. Un totale pertanto di 32.100 nuovi salvaguardati che potranno contare sull'estensione di un anno dei vincoli temporali per tutti i profili di tutela attualmente esistenti. In particolare viene consentito di maturare la decorrenza della pensione entro il 6 gennaio 2016 per alcune tipologie di lavoratori (lavoratori in congedo, autorizzati ai volontari e cessati dal servizio con accordi o con risoluzione unilaterale) e la tutela di una nuova categoria, cioè chi ha concluso un contratto a tempo determinato tra il 2007 e il 2011, non ha più trovato un impiego a tempo indeterminato.
Il plafond numerico per queste categorie è di 1.800 per i lavoratori in congedo per assistere parenti disabili; 12mila per i prosecutori volontari; 4mila per i lavoratori con contratto a tempo determinato; 8.800 i cessati con risoluzione o accordo con il datore.
In favore dei lavoratori in mobilità si prevede poi la tutela di altri 5.500 lavoratori collocati in mobilità ordinaria a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012 che perfezionano, entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità ovvero, anche mediante il versamento di contributi volontari, entro dodici mesi dalla fine dello stesso periodo, i requisiti di pensionamento vigenti al 6 dicembre 2011. Si tratta questo di un intervento importante volto a consentire, per la prima volta, la possibilità di tutela anche di coloro che non sono riusciti a maturare il diritto entro gli stretti tempi della mobilità.
La rimodulazione - L'intervento, come già evidenziato, più che incrementare in modo consistente i posti disponibili rimodula quelli a disposizione attraverso il taglio di 24mila posizioni contenute nei provvedimenti precedenti. Nel dettaglio vengono eliminati 20mila dei 40mila posti che la seconda salvaguardia aveva previsto per i lavoratori destinati alla mobilità a seguito di accordi siglati in sede governativa entro il 2011 (articolo 22, comma 1, lettera a) del Dl 95/2012). Nello specifico l'intervento innova l'articolo citato specificando che la tutela è attivabile in favore dei lavoratori percettori di cassa integrazione guadagni che cessano dall'attività entro il 31 Dicembre 2016 e di coloro che cessano entro il 31 dicembre 2014 i cui nominativi siano stati comunicati al Ministero del lavoro entro il 31.12.2014. Sempre a condizione che tali soggetti maturino i requisiti per il pensionamento entro la fruizione dell'indennità di mobilità.
Inoltre scatta un taglio di 4mila dei 6.500 posti previsti con la quarta salvaguardia per chi è stato licenziato o si è dimesso a seguito di accordi. Qui tuttavia non vengono previste innovazioni normative.
Zedde