Pensioni

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L'istituto di previdenza ha precisato, con il messaggio inps 5280/2014, le modalità per l'istanza di ricalcolo del trattamento pensionistico da parte dei titolari di pensione anticipata che hanno visto il proprio trattamento decurtato per effetto della penalizzazione di cui all'articolo 24, comma 10 del Dl 201/2011.

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La legge Fornero ha infatti previsto che, qualora l'accesso al pensionamento anticipato avvenga a un'età inferiore a 62 anni, si applica un taglio dell'1% per ogni anno d'anticipo rispetto ai 62, elevato al 2% per ogni ulteriore anno di anticipo rispetto ai 60 anni. Ai sensi dell'articolo 6, comma 2-quater del Dl 216/2011 convertito con legge 14/2012, in via temporanea, sino al 31 dicembre 2017 le penalità non troveranno applicazione qualora la contribuzione derivi da: prestazione effettiva di lavoro, astensione obbligatoria per maternità, assolvimento degli obblighi di leva, infortunio, malattia, Cig ordinaria.

I periodi utili ad escludere le penalizzazioni sono stati però successivamente estesi, nel corso del 2013, fino a ricomprendere i periodi di assenza per la donazione di sangue e di emocomponenti, quelli derivanti da congedi parentali di maternità e paternità, i congedi e permessi mensili concessi ai genitori di portatori d'handicap e i periodi di prolungamento del congedo parentale fruiti entro l'ottavo anno di vita del bambino. Ciò può determinare la necessità di un ricalcolo delle prestazioni anticipate "decurtate" già poste in pagamento prima delle intervenute novità legislative.

L'Inps precisa quindi che i titolari di pensione anticipata nel regime misto, liquidata con la riduzione dell’importo del trattamento pensionistico, possono presentare istanza per la rideterminazione dello stesso e la corresponsione dei relativi arretrati. In favore di tali soggetti deve essere riconosciuto il ricalcolo della pensione con effetto dal 1° novembre 2013 per le donazioni di sangue e i congedi maternità e paternità e dal 1° febbraio 2014 per i permessi relativi a portatori di handicap e prolungamento di congedo parentale nel caso di pensioni anticipate con decorrenza dal 1° giorno del mese successivo a quello della maturazione dei contributi.

Infine, con riferimento alle pensioni ai superstiti liquidate con penalizzazione, l'istituto indica che anche i titolari di pensione ai superstiti possono presentare domanda di riesame e si potrà operare la depenalizazione della pensione stessa qualora il decesso del titolare della pensione anticipata si sia verificato in vigenza delle disposizioni in esame.

La bozza di decreto legge sulla riforma della Pubblica amministrazione è ormai quasi pronta. Il testo definitivo sarà noto solo domani quando il Consiglio dei Ministri varerà due provvedimenti, un decreto legge per l'appunto, e un disegno di legge delega. {div class:article-banner-left}{/div} Pensioni Oggi è in grado di anticipare il testo della bozza della Riforma della Pa. Sono confermate gran parte delle anticipazioni diffuse nei giorni scorsi. In particolare viene sancita l’impossibilità di restare in servizio dopo il compimento dell'età pensionabile. La misura, che colpirà soprattutto le alte magistrature contabili e le università, è attuata tramite l'abrogazione del trattenimento in servizio, istituto che attualmente consente ai dipendenti pubblici di restare sul posto di lavoro per altri due anni dopo il perfezionamento dei limiti ordinamentali per la permanenza in servizio. La bozza indica tuttavia che i provvedimenti di trattenimento in servizio concessi sono fatti salvi sino al prossimo 31 Ottobre.

Ma ci sarebbero anche altre novità in materia previdenziale. Anche se il governo ha fatto marcia indietro sull'ipotesi di introdurre l'esonero dal servizio a coloro a cui mancano 4-5 anni al perfezionamento dell'età pensionabile nella bozza si prevede però, in modo molto piu' blando, che in caso di esuberi legati a riorganizzazioni delle amministrazioni e in assenza di modalità condivise con i sindacati, la Pa possa procedere alla risoluzione unilaterale, senza possibilità di sostituzione, del rapporto di lavoro «di coloro che entro il biennio successivo maturano il diritto all'accesso alla pensione, con conseguente corresponsione anticipata del trattamento». Si tratterebbe, se confermato nel testo definitivo, di una specie di prepensionamento simile alla normativa attualmente in vigore prevista dalla legge 95/2012. Da segnalare anche la scomparsa dalla bozza di una proroga del regime sperimentale donna anche se sul punto si spera ci sia un ripensamento da parte dell'esecutivo.  Sempre per gli addetti in esubero sono anche previsti possibili demansionamenti «per ampliare le occasioni di ricollocazione».

Salterebbe poi il doppio criterio del computo delle persone e della spesa nei vincoli al turn over previsto da qui al 2018, anno in cui si tornerebbe al ricambio fisiologico. La bozza definisce che le assunzioni e le uscite nel perimetro della P.a. non avverranno più in base al numero delle persone, bensì alla spesa totale per i loro stipendi. Così, nel 2014 nelle amministrazioni si potrà procedere ad assumere personale nel limite di spesa pari al 20% di quella relativa al personale uscito lo scorso anno. Questa percentuale sale con gradualità negli anni successivi. Fino ad arrivare al 2018, quando le amministrazioni potranno assumere per un limite di spesa pari al 100% di quella relativa al personale cessato di ruolo.

Sulla mobilità la bozza conferma che si potranno ricoprire i posti vacanti mediante passaggio diretto di dipendenti con la stessa qualifica, in servizio presso altre amministrazioni. In particolare è prevista la cancellazione del nulla osta dell'amministrazione di appartenenza per la mobilità volontaria; su quella obbligatoria si prevedono trasferimenti senza assenso in un posto di lavoro diverso nell'arco di 100 chilometri «per esigenze tecnico-organizzative», mentre per i trasferimenti entro 50 chilometri le diverse sedi sarebbero considerate come «stessa unità produttiva». I sindacalisti dovranno anche incassare il taglio del 50% distacchi, aspettative e permessi a partire dal prossimo agosto.

Il 16 Luglio i Coltivatori diretti e gli Imprenditori agricoli dovranno effettuare il versamento all’Inps come da circolare dell’ Ente n. 70/2014

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E' stata fissata la contribuzione dovuta dai coltivatori diretti e imprenditori agricoltori professionali per il 2014. Il reddito medio convenzionale giornaliero da utilizzare sia ai fini del calcolo dei contributi che delle pensioni degli interessati è stato fissato in 54,65 euro.

Il calcolo dei contributi pensionistici dovuti dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni si effettua applicando una determinata percentuale sul reddito agrario convenzionale articolato in quattro fasce distinte dal numero di giornate/ lavoro attribuibile a ogni singola unità attiva come segue:

Pima fascia:156 giornate x 54,65 = € 8.525,40

Seconda fascia: 208 giornate x 54,65 = € 11.367,20

Terza fascia: 260 giornate x 54,65 = € 14.209,00

Quarta fascia: 312 giornate x 54,65 = € 17.050,80

Le aliquote sono del 22,40% per tutte le imprese (ridotte al 20,20% per giovani con meno di 21 anni) e 20,50% (18% per minori di 21 anni) per imprese ubicate in zone montane e svantaggiate.

L’ammontare dovuto è dato dalle aliquote calcolate per la fascia di competenza maggiorate di euro 98,28 per contributo addizionale, euro 768,50 (zone montane o svantaggiate) per l'assicurazione contro gli infortuni e 7,49 € per il contributo di maternità. Sono previsti degli sconti per gli anziani (50%, comma 15 art. 59 legge 449/1997) a domanda degli interessati.

I versamenti vanno effettuati con il Mod. F24 alle date del 16 luglio, 16 Settembre, 17 Novembre e 16 Gennaio 2015.

Mentre spirano gli ultimi giorni per la presentazione delle domande di accesso alla quinta salvaguardia pensionistica di cui alla legge 147/2013 (c'è tempo sino al 16 Giugno) si avvicina la data in cui inizieranno i lavori parlamentari relativi al nuovo progetto di legge in favore dei lavoratori esodati. {div class:article-banner-left}{/div}

Il 23 Giugno infatti la proposta di legge unitaria della commissione Lavoro della camera che punta a dare una risposta a quei lavoratori rimasti senza reddito e senza pensione dopo la riforma Fornero arriverà in Aula a Montecitorio. Ma, cosi’ come qualche mese fa, la questione delle coperture appare tutt’altro che risolta. Mentre dunque il governo continua a assicurare di guardare alla questione come una priorita’, il presidente della commissione Lavoro della Camera e esponente del Pd Cesare Damiano chiede che al piu’ presto sia convocato un vertice Esecutivo-maggioranza per fare il punto sulla situazione. “Gli esodati sono una priorita’ – assicura Poletti – e stiamo cercando una soluzione ma questa deve essere sostenibile sotto il profilo dei conti pubblici”.

Damiano in realtà vorrebbe fare di piu' di quanto contenuto nel disegno di legge che la Camera inizierà ad esaminare a breve. Il disegno riguarda principalmente i lavoratori esodati (cioè coloro che erano senza lavoro al momento dell'entrata in vigore del Dl 201/2011, nel dicembre 2011) ma l'ex ministro del lavoro è stato firmatario anche di un'altra proposta in materia pensionistica che chiede l'introduzione di un correttivo alla Riforma Fornero strutturale, ossia uno strumento che consenta di anticipare l'età pensionabile sino a 62 anni, possibilmente senza alcuna decurtazione sulla rendita previdenziale. Idea che se passasse potrebbe tutelare in qualche misura anche coloro che hanno perso il posto di lavoro dopo il 2011 che attualmente restano inevitabilmente senza alcuna possibilità di ottenere un anticipo nell'accesso alla pensione. L'idea aveva trovato d'accordo anche l'ex ministro del lavoro Giovannini e il neo ministro Poletti che tuttavia non ha indicato sino ad oggi come intende procedere.

E' proprio su questa incertezza "governativa" che Damiano punta il dito: “Se la soluzione strutturale – aggiunge – non e’ percorribile perche’ troppo costosa, rimane la strada della sesta salvaguardia dedicata esclusivamente ai cosiddetti esodati che dovrà essere rapidamente approvata” ha concluso Damiano.

Secondo quanto riferito dalla Lega qualche tempo fa la Ragioneria dello Stato avrebbe quantificato in 2,7 miliardi per il solo 2014 l’onere delle misure messe a punto dai deputati. Un costo che si raddoppierebbe l’anno successivo per arrivare a un picco di 8,2 miliardi nel 2018. Fatto sta che, evidenzia la vicepresidente della commissione Lavoro della Camera e esponente di Fi Renata Polverini, “le parole non bastano piu’, ma servono azioni efficaci e praticabili”.

Serve al piu’ presto un vertice tra i partiti di maggioranza e il governo per individuare immediatamente le soluzioni”. Lo dice il presidente della commissione Lavoro della Camera Cesare Damiano interpellato sul tema degli esodati. {div class:article-banner-left}{/div}  La richiesta di un incontro governo-maggioranza, spiega Damiano, e’ generata dalla consapevolezza della “delicatezza del tema degli esodati, che deve essere affrontato – spiega il presidente della commissione Lavoro della Camera – perche’ il contesto e’ ormai esplosivo” e dalla consapevolezza della “brevita’ dei tempi”, considerando che il 23 giugno in Aula alla Camera sara’ in discussione la proposta di legge della commissione Lavoro sul tema.

La proposta, come è stato anticipato dalle pagine di questo giornale nei giorni scorsi, è volta ad estendere la salvaguardia in favore dei lavoratori che fruiscono della mobilità sulla base di accordi sindacali stipulati entro il 2011 che maturino i requisiti per la pensione entro 2 anni dal termine dell'indennità di mobilità; gli autorizzati ai volontari che abbiano presentato domanda entro il 31 gennaio 2012 che maturino la decorrenza del trattamento entro il 2018; i lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro (unilateralmente o con accordi) che maturano il requisito per la pensione entro il 6 dicembre 2014.

Modifiche importanti interessano anche i lavoratori precoci, l'opzione donna e i lavoratori autorizzati ai volontari prima del 20 luglio 2007.

I Lavoratori precoci potranno utilizzare tutta la contribuzione a qualsiasi titolo accreditata ai fini di escludere le penalità per l'accesso alla pensione anticipata sino al 31.12.2017. E' quanto prevede il disegno di legge AC 224 e abbinate (meglio noto come proposta Damiano) che sarà in discussione dal prossimo 23 Giugno alla Camera dei Deputati.

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La proposta riaccende quindi le speranze sul problema delle penalizzazioni per quei lavoratori che vanno in pensione anticipata prima del compimento dei 62 anni di età.

Com'è noto, attualmente per tali soggetti è in vigore una deroga temporanea, contenuta nell'articolo 6, comma 2-quater del Dl 216/2011 che subordina la "sterilizzazione" delle penalità solo a determinate condizioni. La norma citata è stata approvata subito dopo l'entrata in vigore della Riforma Fornero per venire incontro alla categoria dei lavoratori precoci, cioè di coloro che, avendo iniziato a lavorare prima dei 18 anni di età, hanno raggiunto i requisiti contributivi per uscire con la pensione anticipata ad un'età anagrafica tutto sommato bassa, inferiore a 60 anni. Lavoratori che, in assenza di un intervento, si sarebbero visti decurtare l'assegno anche di oltre il 10%.

La regola attualmente in vigore tuttavia è molto complessa in quanto dispone che la riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici non si applica, anche se non sono stati raggiunti i 62 anni di età, a coloro che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva per la pensione anticipata entro il 31 dicembre 2017, a condizione che tale anzianità contributiva derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l’assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria.

La legge 125/2013 di conversione del decreto legge n. 101 del 31 agosto 2013 (in vigore dal 31 ottobre 2013) ha di recente allungato tale elenco ricomprendendo la contribuzione figurativa derivante da astensione dal lavoro per la donazione di sangue e di emocomponenti, come previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge n. 219 del 21 ottobre 2005; quella attribuita dalla fruizione dei congedi parentali di maternità e paternità stabiliti dal Testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 26 marzo 2001 e dalla fruizione dei congedi e permessi per handicap ai sensi dell'articolo 33 della legge 104/1992.

La regola in pratica sta costringendo i lavoratori precoci ad una estenuante verifica dei contributi versati al fine di valutare quali periodi di contribuzione, accreditati nella vita lavorativa, siano o meno validi al fine di escludere le penalità. L'elenco infatti è tassativo e dunque chi ha, ad esempio, contributi figurativi da disoccupazione indennizzata o maggiorazioni legate all'invalidità o all'amianto si trova costretto a non poter lasciare il posto di lavoro se non al prezzo di una pesante decurtazione dell'assegno.

Ora la proposta di legge potrebbe venire in soccorso anche dei lavoratori precoci con una semplice modifica all'articolo 6, comma 2-quater del Dl 216/2011 attraverso la quale verrebbe precisato che ai fini di escludere le predette penalità è valida tutta la contribuzione a qualsiasi titolo accreditata. Quanto basta per consentire l'uscita senza alcuna penalità sino al 31 Dicembre 2017 di tutti quei lavoratori che non avessero ancora compiuto i 62 anni. Sarebbe tuttavia opportuno che il legislatore regolasse anche i casi in cui tali penalità fossero già state applicate chiarendo se i lavoratori avranno diritto alla restituzione delle somme.

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