
Pensioni
Pensioni, non tramonta l'ipotesi di un ricalcolo con il contributivo
Secondo il direttore generale dell'Inps, Mauro Nori, è possibile ricalcolare gli assegni oltre un determinato importo attraverso il sistema contributivo: 16 milioni i potenziali interessati ma per Nori si possono scegliere anche solo quelle piu' ricche.
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Secondo il Direttore Generale, è possibile procedere al ricalcolo delle pensioni con il sistema contributivo. E' quanto ha affermato davanti alla commissione Lavoro di Montecitorio alcuni giorni fa presieduta dall'ex ministro del Welfare, Cesare Damiano. Nori ha detto che sarebbe possibile ricalcolare con il sistema contributivo tutte le pensioni in essere anche se la procedura è complessa e richiederà l'impiego di tutte le risorse umane e tecnologiche dell'Istituto. Insomma dovrà valerne la pena e dovrà esserci una precisa volontà politica.
La complessità deriva dal fatto che per i periodi antecedenti al 1995 per il pubblico impiego manca una banca dati unica in quanto ciascun ente procedeva al pagamento delle prestazioni in proprio. «Me se il governo o il Parlamento lo vorranno,» si potranno spostare risorse dell'Inps (personale e fondi), per elaborare uno studio statistico e scoprire quanto spetterebbe veramente ricalcolando con il contributivo e non piu' con il generoso sistema retributivo.
In pratica significa andare a spulciare oltre 16 milioni di singole posizioni di pensionati per colpire chi oggi percepisce un assegno piu' generoso rispetto ai contributi versati. Se è vero che per il settore privato il calcolo è semplice e fattibile, ha puntualizzato Nori, "siamo in grado di effettuare con sufficiente ottimismo il ricalcolo contributivo di tulle le pensioni", in quanto esiste una serie storica dei singoli versamenti, per il comparto pubblico si è sempre saputo che ciò fosse impossibile in quanto difficile ricostruire la carriera del lavoratore.
E' solo un'ipotesi, ci mancherebbe, ma è di quelle che potrebbero far accapponare la pelle a milioni di persone perchè, accertato che con il vecchio sistema retributivo (calcolato sugli ultimi 5 anni di attività), si incassa una pensione ben piu' generosa, passare al retributivo (solo versamenti effettivi e rendimenti cumulati), vorrebbe dire perdere una buona parte del trattamento.
A rischio, in realtà, non sarebbero tutti i 16 milioni di pensionati, ma solo quelli che percepiscono trattamenti piu' elevati (oltre i 7-8 mila al mese) per i quali il "bonus" pesa maggiormente ed il vantaggio è piu' indifendibile in un momento di crisi economica generale; sempre che un simile intervento, se approvato, possa passare indenne da un esame della Consulta.
Il sistema retributivo regala un bonus ai fortunati detentori di queste pensioni fino al 34%, che sale proporzionalmente all'aumentare della retribuzione. In pratica, oltre un terzo della pensione è regalata. Un bel vantaggio che tuttavia appare sempre piu' difficile politicamente da difendere in un periodo di vacche magre come quello odierno.
Secondo il dossier elaborato dal servizio studi della Camera per le pensioni dei lavoratori dipendenti privati maturate dopo il 2008 pari a 12 miliardi di spesa, almeno 3 miliardi non corrispondono ai contributi effettivamente pagati dai lavoratori. E' il prezzo del "regalo". Valori che tuttavia non tengono conto dei dipendenti pubblici per i quali anche la Camera ha dovuto arrendersi.
Pensioni, ecco le regole per l'accesso dei lavoratori salvaguardati
La riforma pensionistica del 2011 ha abolito il sistema delle pensioni di anzianità e delle quote e le finestre mobili. Ma i lavoratori salvaguardati continuano a dover fare i conti con il vecchio e problematico sistema di pensionamento.
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Sono tanti i quesiti dei lettori che ci chiedono quali sono le modalità di accesso alla pensione con specifico riguardo ai lavoratori salvaguardati. La stratificazione delle Riforme che si sono susseguite in questi ultimi anni ed un cantiere sempre aperto su questo tema infatti non fanno altro che alimentare incertezze e dubbi. Vediamo dunque in questo articolo di riassumere le modalità di pensionamento a cui sono soggetti.
Prima di tutto va fatta una premessa. Le regole riguardanti il pensionamento sono state modificate dal 1° Gennaio 2012 con la Riforma del Dl 201/2011 (che ha abolito le pensioni di anzianità e disapplicato le finestre mobili) ma gli oltre 130 mila lavoratori che sono rientrati o che rientreranno nella categoria dei "salvaguardati" nei prossimi tempi manterranno le vecchie regole, piu' favorevoli. Quelle vigenti sino al 31.12.2011. Si tratta dunque di una deroga, un'eccezione, che viene riconosciuta ai lavoratori che si trovano in condizione di fragilità economica e sociale.
Gli interessati hanno infatti lasciato (o perso) il posto di lavoro prima del 31.12.2011; e per costoro l'allungamento dell'età pensionabile disposta con il Dl 201/2011 avrebbe comportato anni di vuoto economico insostenibile. Il beneficio tuttavia è riconosciuto non tout court ma solo in favore dei soggetti che, in base alle vecchie norme, erano piu' prossimi alla pensione (qui gli ulteriori dettagli sulle categorie ammesse in base a ciascuna salvaguardia).
Dato che in favore di questi soggetti rivive la vecchia disciplina pensionistica appare utile avere ben chiare le sue regole per comprendere quando si potrà andare in pensione.
Vediamo prima di tutto le regole per l'accesso alla pensione di anzianità per il periodo 2012-2019, termine entro il quale la maggior parte dei salvaguardati maturerà la pensione.
Dipendenti - La vecchia normativa vede il mantenimento delle cd. quote. Le quote sono determinate dalla somma dell'età del lavoratore e dei contributi maturati. Per i dipendenti pubblici e privati (uomini e donne) nel 2012 i requisiti da perfezionare sono quota "96" con un minimo di 60 anni e 35 di contributi. Quindi per accedere alla pensione di anzianità si possono far valere 60 anni e 36 anni di contributi oppure 61 anni e 35 anni di versamenti. Dal 1° gennaio del 2013 i requisiti si alzano di un anno e vengono anche adeguati alla stima di vita Istat (3 mesi).
Pertanto da questa data in poi, è necessario raggiungere quota "97,3", con un'età minima di 61 anni e 3 mesi ed almeno 35 di contributi. Dal 2016 in poi ci sarà un ulteriore adeguamento alla stima di vita Istat pari, è ancora una stima non ufficiale, a 4 mesi. Da questa data in poi sarà dunque necessario perfezionare quota 97,7 ed un'età minima di 61 anni e 7 mesi di età (oltre a 35 anni di contributi).
Ad esempio un lavoratore salvaguardato nato nel gennaio 1953 che può vantare 36 anni di contributi a gennaio 2014 maturerà i requisiti per la pensione di anzianità nell'Aprile 2014: per quella data avrà infatti 61 anni e 3 mesi di età e la somma età e contributi supererà quota 97,3 (36+61 e 3 mesi = 97,3).
Gli autonomi - Le stesse regole valgono anche per artigiani, commercianti e agricoltori per i quali le quote sono però più alte (96, 97 e 98) e comportano un'età minima più alta di un anno. Quindi nel 2012 sono necessari 61 anni e quota 97 (ed almeno 35 di contributi); nel triennio 2013-2016 diventano "98,3" e 62 anni e 3 mesi di età; e dal 2016 salgono a "98,7" e 62 anni e 7 mesi di età.
Per tutto il periodo 2012-2019 resta sempre possibile accedere alla pensione di anzianità, indipendentemente dall'età anagrafica, con i 40 anni di contributi (2080 settimane), si tratta dei cd. "quarantisti" che possono pertanto accedere alla pensione anche con età inferiori a 60 anni e senza alcuna penalità a condizione però di aver raggiunto il solo requisito contributivo.
Il raggiungimento della quota per la pensione di anzianità è facilitato dal fatto che si tiene conto anche delle frazioni di età e di contribuzione, fermo restando che complessivamente quest'ultima non può essere inferiore a 35 anni. Supponiamo, tanto per fare un esempio, che un lavoratore dipendente possa far valere al 31 luglio 2012 60 anni e 6 mesi di età e una contribuzione di 35 anni e 6 mesi. In questo caso matura alla stessa data (31 luglio 2012 ) il requisito per la pensione di anzianità con la quota "96". Il conteggio sarà effettuato in modo tale da utilizzare anche le frazioni minime con arrotondamenti fino al terzo decimale sia dell'età che dell'anzianità contributiva. Per il raggiungimento di una determinata quota non si potrà utilizzare, però, la contribuzione figurativa per disoccupazione e malattia. Fermo restando che gli stessi periodi saranno considerati utili per maturare i 40 anni di contribuzione, sempre che senza di essi si raggiunga la soglia minima dei 35 anni.
Pensione di vecchiaia - Piu' semplici invece le regole per la pensione di vecchiaia. Gli uomini del settore privato e pubblico e le donne del settore pubblico accedono alla prestazione di vecchiaia con 65 anni e 20 di contributi dal 2012 che salgono a 65 anni e 3 mesi dal 2013 e passano a 65 anni e 7 mesi dal 2016. L'incremento è sempre legato alla stima di vita che com'è già detto è di 3 mesi nel 2013 e di 4 mesi nel 2016. Scalini molto piu' ripidi per le donne del settore privato che all'indomani dell'approvazione della legge 111/2011 avrebbero dovuto dal 2014 scontare il lento e progressivo adeguamento dell'età pensionabile a quella degli uomini. Questi infatti i requisiti per la vecchiaia: 60 anni nel 2012; 60 anni e 3 mesi nel 2013; 60 anni e 4 mesi nal 2014; 60 anni e 6 mesi nel 2015; 61 anni ed un mese nel 2016; 61 anni e 5 mesi nel 2017; 61 anni e 10 mesi nel 2018 e 62 anni e 8 mesi nel 2019.
Le finestre mobili - Con la vecchia disciplina restano in vigore anche le finestre mobili introdotte con il Dl 78/2010. Per i lavoratori dipendenti sono pari a 12 mesi dalla data di maturazione del requisito; per gli autonomi sono invece pari a 18 mesi. Ancora piu' lunghe quelle per i quarantisti che dal 2012 scontano un differimento di un mese, di due mesi dal 2013 e di tre mesi dal 2014.
La complessità della normativa previgente può essere chiarita dalle seguenti tabelle.
P. Anzianità (quote) | Lavoratori dipendenti | Lavoratori Autonomi | ||||
Anno | Età* | Contributi* | Quota | Età* | Contributi* | Quota |
2011-2012 | 60 | 35 | 96 | 61 | 35 | 97 |
2013-2015 | 61 anni e 3 mesi | 35 | 97,3 | 62 anni e 3mesi | 35 | 98,3 |
2016-2018 | 61 anni e 7 mesi | 35 | 97,7 | 62 anni e 7 mesi | 35 | 98,7 |
dal 2019 | 61 anni e 11 mesi | 35 | 98,1 | 62 anni e 11 mesi | 35 | 99,1 |
Finestra | 12 mesi | 18 mesi | ||||
* Valori al di sotto dei quali non è possibile scendere. Cio' significa che la quota può essere raggiunta tramite la somma di 61 anni e 35 contributi oppure 60 anni e 36 contributi. Ma non tramite la somma di 59 anni e 37 o 62 anni e 34 di contributi. |
Pensione di Anzianità (40 anni di contributi) | ||||
Tipologia | Requisito contributivo 2012-2019 | Finestra 2012 | Finestra 2013 | Finestra 2014 in poi |
Dipendenti | 40 anni | 13 mesi | 14 mesi | 15 mesi |
Autonomi | 40 anni | 19 mesi | 20 mesi | 21 mesi |
Pensione di vecchiaia | Uomini e Donne Pubblico Impiego | Donne settore Privato |
2012 | 65 anni | 60 anni |
2013 | 65 anni e 3 mesi | 60 anni e 3 mesi |
2014 | 65 anni e 3 mesi | 60 anni e 4 mesi |
2015 | 65 anni e 3 mesi | 60 anni e 6 mesi |
2016 | 65 anni e 7 mesi | 61 anni ed 1 mese |
2017 | 65 anni e 7 mesi | 61 anni e 5 mesi |
2018 | 65 anni e 7 mesi | 61 anni e 10 mesi |
2019 | 65 anni e 11 mesi | 62 anni e 8 mesi |
Finestra | 12 mesi |
Pensioni, l'Inps avvia le verifiche sui beneficiari delle prestazioni assistenziali
Ai pensionati che hanno utilizzato i canali telematici l'Inps chiederà via internet i dati relativi ai redditi 2013. Da luglio l'istituto invierà un sollecito su carta a chi non ha risposto.
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I pensionati che hanno già utilizzato il canale telematico Inps in passato potranno inviare all'istituto previdenziale, anche tramite i Caf e i professionisti abilitati, i documenti per effettuare la verifica dei requisiti reddituali o per le prestazioni assistenziali.
I pensionati destinatari di prestazioni collegate al reddito o assistenziali riceveranno infatti un messaggio di posta elettronica che li inviterà a comunicare, entro il 30 giugno, le informazioni relative ai redditi 2013 per certificare il possesso dei requisiti alla fruizione dei benefici. L'avviso interesserà coloro che l'anno scorso hanno trasmesso online la dichiarazione reddituale o di responsabilità.
Collegandosi al sito internet dell'Inps, sezione «servizi online», «servizi per il cittadino» l'interessato potrà accedere alla sezione del portale dedicata alle verifiche reddituali: dopo aver proceduto all'autenticazione potrà immediatamente comprendere se la sua posizione necessita di essere integrata con alcune informazioni. In tal caso l'Inps mediante un apposito modulo consentirà l'invio della documentazione richiesta.
Dal prossimo luglio inoltre, chi non avrà comunicato i dati tramite internet,riceverà su carta, la richiesta della presentazione delle dichiarazioni riguardanti la situazione reddituale o le prestazioni assistenziali con l'indicazione dell'ultimo termine utile entro cui fornire le informazioni.
In mancanza di comunicazione delle informazioni entro i termini previsti, l'Inps è autorizzato a sospendere le prestazioni nel corso dell'anno successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere resa la dichiarazione, oltre all'obbligo di restituzione delle somme indebitamente percepite.
Spending Review, le Pensioni escono dalla stretta per ora
Escono dai tagli alla spesa le pensioni e le prestazioni assistenziali. Non ci sarà dunque l'innalzamento dei requisiti per la pensione anticipata e i tagli sulle pensioni di invalidità.
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Si va verso un pacchetto di tagli alla spesa di circa 4,5-5 miliardi per quest'anno. Un taglio modesto che sarà contenuto all'interno di un programma di spending review triennale da 28-30 miliardi che dovrà finanziare anche il fiscal compact. La legge di Stabilità del 2014, con l'entrata in vigore del fiscal compact, ne impegna infatti già una parte consistente, soprattutto per il 2015 e il 2016: si parte dai 500 milioni di quest'anno per salire prima a 10,4 miliardi e poi a 14,8 miliardi nel 2016.
Ma è comunque questo il dato politico che avrebbe dato la Presidenza del Consiglio dei ministri ai tecnici del Ministero dell'Economia per individuare le coperture al decreto taglia cuneo fiscale che dovrebbe vedere la luce entro Pasqua. Resta l'incognita della sanità anche se Palazzo Chigi ha assicurato che non ci saranno tagli lineari sulla salute e che si procederà con interventi in particolare sul pubblico impiego, inasprendo il taglio agli stipendi dei dirigenti pubblici e, in generale, delle retribuzioni sopra i 70mila euro.
Insomma il taglio alla spesa pubblica per il 2014 perde oltre 2,5 miliardi per strada. In sostanza il governo, per bocca del Commissario alla Spendig Review Carlo Cottarelli, si è arreso all'evidenza: non c'è abbastanza tempo per arrivare agli sperati 7 miliardi.
Nella prima versione del documento presentato a Palazzo Chigi, si stimavano risparmi sui ministeri per 2,2 miliardi con interventi per 1,8 miliardi sulle pensioni: il taglio scede ora a un miliardo. Con la precisazione importante che le pensioni non verranno toccate, mentre difesa e sanità dovranno risparmiare 500 milioni a testa.
Un miliardo in meno (da 2 a 1) arriverà dalla riduzione dei trasferimenti, mentre l'efficientamento diretto garantirà 1,8 miliardi anziché gli stimati 2,2. Confermati, invece, i tagli complessivi per 33,9 miliardi alla fine del 2016.
Ad ogni modo per vedere nero su bianco le misure bisognerà aspettare il 15 Aprile quando il governo dovrà approvare il decreto sul taglio del cuneo, dopo il varo del Def atteso per la prossima settimana. Tra i settori nel mirino, ci sono anche tagli agli organi costituzionali, gli incentivi alle imprese, le Authority, una nuova stretta su Inps ed Inail nonchè su Caf e patronati.
Esodati, un decreto per i beneficiari della quinta salvaguardia
Il Decreto interministeriale Lavoro-Economia riguardante le modalità di fruizione della 5° salvaguardia di cui alla legge di stabilità 2014 non è stato ancora pubblicato.
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Ancora nulla di fatto per i lavoratori interessati alla 5° salvaguardia contenuta nella legge di stabilità 2014 (articolo 1, comma 191 e ss. legge 147/2013).
Del relativo decreto attuativo che doveva essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale entro 60 giorni dall'entrata in vigore della citata legge non c'è traccia nonostante nelle settimane scorse il provvedimento sia stato inviato alla Corte dei Conti per la registrazione.
Il provvedimento secondo Bruno Palmieri, del Patronato Inca, è importante perchè "se da un lato non elimina il vincolo temporale della decorrenza, che resta fissata al 6 Gennaio 2015, dall'altro ha abrogato il vincolo reddituale per i prosecutori volontari, per i cessati dal servizio a seguito di accordi con il datore e per coloro che hanno risolto unilaterlamente il rapporto. Molti lavoratori infatti non hanno potuto beneficiare delle precedenti salvaguardie poichè avevano conseguito un reddito annuo lordo superiore a 7.500 euro".
Piu' in dettaglio le misure contenute nella quinta salvaguardia concederanno la possibilità di mantenere salve le regole pensionistiche vigenti prima dell'entrata in vigore della Riforma Fornero (Dl 201/2011) a 23 mila soggetti individuabili in due macro-categorie.
Da un lato viene infatti ampliato, con il comma 191 dell'articolo 1 della legge 147/2013, di 6mila unità il contingente dei prosecutori volontari salvaguardati ai sensi della lettera b) dell'articolo 1, comma 231 della legge 228/2012. Si tratta degli autorizzati alla prosecuzione volontaria entro il 4 dicembre 2011, con almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile al 6 dicembre 2011, anche che abbiano lavorato (purchè non con contratti a tempo indeterminato e con un reddito massimo lordo annuo di 7.500 euro) che maturano la decorrenza della pensione entro il 6 gennaio 2015. Con questo intervento il contingente passa dunque dalle originarie 1.590 unità (come individuate dal Dm 22 Aprile 2013) a 7.590 unità.
Il secondo fronte invece, riguardante 17mila persone, è quello piu' importante perchè aggiunge nuove fattispecie di lavoratori ammessi in salvaguardia (art. 1, commi 194-198, legge 147/2013); si tratta evidentemente di soggetti che per via dei precedenti paletti non hanno potuto accedervi.
L'intervento del legislatore è stato caratterizzato - in questa salvaguardia - dalla circostanza di aver eliminato il limite reddituale di 7.500 euro - per i prosecutori volontari, cessati dal servizio con accordi e lavoratori con risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro - e nell'aver aperto alla possibilità - per i lavoratori in mobilità ordinaria che non riescono a perfezionare i requisiti per la pensione entro la fruizione della relativa indennità - di mantenere la salvaguardia qualora entro sei mesi dal termine dell'indennità di mobilità riescano a perfezionare, tramite contribuzione volontaria, i requisiti per la pensione.
In ogni caso tuttavia resta la condizione - per essere ammessi al beneficio - che la decorrenza della prestazione pensionistica avvenga entro il 6.1.2015 e viene questa volta specificato che il primo pagamento della pensione non potrà avere decorrenza anteriore al 1° Gennaio 2014 (comma 195). La specificazione sembra significare pertanto che chi avrebbe dovuto conseguire la pensione prima di tale data perderà le relative mensilità.
Ai sensi di quanto indicato nella legge di stabilità i lavoratori che potranno fruire della quinta salvaguardia sono:
a) i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011 i quali possano far valere almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attivita', non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
b) i lavoratori il cui rapporto di lavoro si e' risolto entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
c) i lavoratori il cui rapporto di lavoro si e' risolto dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
d) i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data di cessazione, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
e) i lavoratori collocati in mobilita' ordinaria alla data del 4 dicembre 2011 e autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione successivamente alla predetta data, che, entro sei mesi dalla fine del periodo di fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, perfezionino, mediante il versamento di contributi volontari, i requisiti vigenti alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011;
f) i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011, ancorche' al 6 dicembre 2011 non abbiano un contributo volontario accreditato o accreditabile alla predetta data, a condizione che abbiano almeno un contributo accreditato derivante da effettiva attivita' lavorativa nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2007 e il 30 novembre 2013 e che alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attivita' lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.
La pubblicazione del Dm interministeriale dovrà chiarire le modalità di ammisisone al beneficio e i termini per l'eventuale presentazione delle istanze di accesso alla Direzioni Territoriali del Lavoro.
Co.co.co, l'assegno spetta anche se non sono stati versati i contributi
ll lavoratore a progetto ha diritto alla pensione anche se il committente non ha versato i contributi all'Inps. Lo stabilisce una sentenza del Tribunale di Bergamo che ha esteso a co.co.pro. e co.co.co. il principio di automaticità delle prestazioni.
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Secondo quanto stabilito dal Tribunale di Bergamo (sentenza n. 941/2013) anche i co.co.pro e co.co.co hanno diritto al «principio di automaticità» delle prestazioni, finora riservato ai soli lavoratori dipendenti.
La vicenda vede una lavoratrice co.co.co. contro l'Inps con la prima che chiede il riconoscimento dei contributi non pagati dal committente (una scuola) per nove anni. Alla lavoratrice, occupata dal 1996 al 2012, quando nel 2011 ha chiesto la pensione, l'Inps l'ha negata per difetto di contribuzione.
Il Tribunale ha stabilito che il "principio di automatismo" delle prestazioni, finora riconosciuto soltanto ai lavoratori dipendenti (art. 2116 del codice civile), salvo esplicita disposizione di deroga, si applica sempre e comunque ad eccezione dei soli lavoratori autonomi, commercianti e liberi professionisti, poiché grava su di loro l'onere del pagamento dei contributi previdenziali.
Peraltro, dice la sentenza, "il collaboratore non ha alcun modo per costringere il committente a versare i contributi, come non lo ha il dipendente; perciò, non riconoscere il principio di automaticità potrebbe violare l'art. 3 della Costituzione (principio di uguaglianza)".