Pensioni

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Nel decreto legge approvato ieri dal Consiglio dei Ministri non vengono previsti sconti fiscali in favore delle partite Iva e dei pensionati. Escusi anche i collaboratori domestici

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Niente da fare per i pensionati incapienti e le partite Iva. nel decreto legge che ha previsto l'erogazione del bonus fiscale di 80 euro per i lavoratori dipendenti, approvato ieri dal Consiglio dei ministri, non ci sono risorse per le così dette partite Iva e i pensionati. Delusione quindi per chi sperava che tra i beneficiari comparisero anche i lavoratori autonomi: per loro nulla di fatto. Tutto è rimandato eventualmente ad un provvedimento su gli incapienti che secondo le intenzioni dell' esecutivo dovrebbe approvato nei prossimi tempi.

A bocca asciutta anche i lavoratori domestici, le colf e badanti. La famiglia, datore di lavoro, non opera alcuna ritenuta fiscale nei loro confronti e pertanto non è tra coloro che sono considerati sostituti d'imposta. E dato che il decreto varato dal Consiglio dei Ministri ha chiesto al sostituto d'imposta il riconoscimento del bonus, per il lavoratore domestico non ci saranno benefici a meno che in sede di conversione in legge del provvedimento, il Parlamento non preveda la possibilità del riconoscimento dello sconto fiscale all'interno della dichiarazione dei redditi.

Il congelamento delle pensioni arriva anche in Francia. Il nuovo premier  Manuel Valls ha infatti indicato i dettagli di un piano di contenimento della spesa pubblica pari a 50 miliardi di euro. Tra le misure c'è il congelamento di un anno delle pensioni i cui trattamenti non saranno più adeguati all'andamento dell'inflazione per conseguire un risparmio di circa 1 miliardo di euro.

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Fino al 2015 verranno anche congelate diverse prestazioni sociali come quelle a sostegno della cassa indennità di invalidità. Il taglio colpirà anche l'adeguamento all'andamento dell'inflazione delle retribuzioni dei dipendenti statali.

Il primo ministro francese ha dichiarato che si è ispirato proprio al modello italiano per conseguire il risanamento della spesa pubblica.

Il ministro Poletti annuncia la volontà del Governo di introdurre un assegno a carico dello Stato per coprire il periodo mancante al pensionamento di lavoratori esodati e licenziati.

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Sul capitolo delle pensioni già la prossima settimana inizierà un confronto tra il Ministero del Lavoro, Economia, INPS e il Parlamento. Secondo quanto annunciato dal Ministro del Lavoro Giuliano Poletti è necessario un confronto per una flessibilizzazione del pensionamento per chi perde il posto di lavoro.

L'idea del ministro è relativamente semplice: il lavoratore riceverà un assegno dallo stato fino a quando non ha maturato i requisiti per il pensionamento; nel frattempo l'azienda continuerà a versare i contributi; una volta ottenuta la pensione poi il lavoratore restituirà nel tempo parte di quanto ha ricevuto con una decurtazione sull' assegno pensionistico nell'ordine di circa il 5-10%.

L'idea già formulata dall'ex ministro del Lavoro Enrico Giovannini consentirebbe agli esodati e ai licenziati di età avanzata di collocarsi a riposo con un anticipo di circa 3 4 anni rispetto alle attuali regole di pensionamento. Potrebbe essere questa una modalità secondo Poletti per dare finalmente una risposta a tutti gli esodati, capitolo sul quale il governo ha intenzione di elaborare e di presentare al Parlamento una risposta a carattere strutturale e non più legata a provvedimenti una tantum. 

Per aumentare il livello di occupazione ministro pensa anche ad una diminuzione del costo dei contratti a tempo indeterminato rispetto a quelli precari. "Oggi, ha detto il ministro, un contratto a termine costa l' 1,4 per cento in più di uno a tempo indeterminato. Se non arriviamo al 10% non è significativo; se arriviamo al 12% è ancora meglio". Poletti annuncia anche una drastica riduzione delle tipologie di contratto e il tempo indeterminato con tutele crescenti.

Per i 30.050 iscritti aumenta l'età pensionabile a 68 anni di età con 40 anni di contributi, cresce il contributo soggettivo, e viene abrogata la pensione di anzianità. Viene anche introdotto un contributo di solidarietà per il triennio 2014-2016.

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Dal 1° gennaio 2014 è entrata in vigore la riforma della previdenza dei Ragionieri, adottata, dopo molteplici vicissitudini, in ottemperanza alla prescrizione dell'art.  24.24 del D. L. 201/11 (la cosiddetta Riforma Fornero).  Si tratta di una riforma molto significativa che prevede (come peraltro già avvenuto sin dallo scorso anno per le riforme adottate dalla maggior parte delle altre Casse professionali) un aumento delle aliquote contributive e l’introduzione di un regime pensionistico piu' severo rispetto al passato.

Per gli iscritti aumenta l'età pensionabile a 68 anni di età con 40 anni di contributi, cresce il contributo soggettivo, e viene abrogata la pensione di anzianità sostituita dalla pensione anticipata a 63 anni e 35 di contributi. Vediamo nel dettaglio le novità a partire da quest'anno.

Pensione di vecchiaia -  A partire dal 1° gennaio 2014 la pensione di vecchiaia si consegue infatti, a regime, a 68 anni, con anzianità assicurativa minima di 40 anni. Peraltro, al fine di “mitigare” l'impatto della norma e dare una tutela alle aspettative pensionistiche degli iscritti, in via transitoria, per i nati entro il 31 dicembre 1962, il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue al raggiungimento di requisiti piu' bassi: la gradualità è riconosciuta per i nati fino al 1947 (65 anni), nel biennio 1948-1949 (66 anni) e nel biennio 1950-1951 (67 anni). Graduale anche il requisito dei 40 anni di anzianità contributiva per chi è nato prima del 1963.

Pensione di anzianità - È stata poi eliminata la pensione di anzianità: dal 1° gennaio 2014 non è più possibile mettersi "a riposo" con 58 anni di età e 37 anni di contributi. Si può però chiedere la pensione di anzianità anticipata, con 63 anni di età e 20 anni di contributi, penalizzante rispetto all'anzianità perché calcolata solo con il solo metodo contributivo.

La liquidazione - Nel rispetto del principio del pro rata di cui all'art. 3.12 della legge 335/95, mentre per gli iscritti dopo il 1° gennaio 2004 il calcolo dell'assegno avrà come base di riferimento solo i contributi versati, per gli iscritti ante 2004 (data di entrata in vigore del passaggio dal sistema di calcolo retributivo a quello contributivo) resta in vigore il regime misto, in virtù del quale le annualità assicurative maturate dagli iscritti sino al 2003 vedranno la liquidazione di una quota di pensione calcolata col previgente sistema di calcolo retributivo.

La riforma prevede inoltre l’innalzamento dell'aliquota del contributo soggettivo (quello che dà diritto alla pensione): l'aliquota minima passa dal 2014, all'11% e poi aumenta di un punto percentuale ogni anno sino a raggiungere il 15% nel 2018. Anche l'aliquota massima aumenterà con la medesima progressione annuale sino a raggiungere – sempre nel 2018 – il 25%.

Va anche ricordato che la Cassa ragionieri è l'unico ente di previdenza dei professionisti a non aver rispettato i termini richiesti dalla legge Fornero (Dl 201/2011), e cioè garantire la stabilità a 50 anni entro il 30 settembre 2012. L'aver mancato questo appuntamento ha comportato l'applicazione delle penalità previste dalla stessa legge, cioè l'applicazione di un contributo di solidarietà dell'1% su tutte le pensioni in essere e l'apertura della procedura di commissariamento in caso di mancato intervento.

Ora che l'intervento c'è stato il contributo di solidarietà - per il triennio 2014-2016 - resta per le pensioni con decorrenza anteriore al 2013 ed è collegato all'importo annuo della pensione minima erogata dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell’INPS. Un taglio viene anche fatto alla rivalutazione, che non sarà più pari al 100% dell'inflazione, ma sarà minore, la riduzione anche in questo caso viene fatta per scaglioni di reddito ed esclude le fasce più deboli.

Infine, un elemento assai rilevante è dato dall’introduzione di una “riduzione di equilibrio” prevista in relazione alla quota di pensione retributiva spettante a chi possa far valere anzianità assicurative anteriori al 2004. Si tratta di una misura che cerca di contenere la differenza di trattamento tra vecchi iscritti, che hanno buona parte dell'assegno calcolato con il sistema di calcolo retributivo, e i nuovi iscritti, un meccanismo secondo cui il 25% della differenza tra pensione reale e quanto virtualmente sarebbe spettato applicando solo il sistema contributivo viene trattenuto dalla Cassa. La cifra però non può essere superiore al 20% della parte di pensione calcolata con metodo retributivo.

E' stato pubblicato in Gazzetta il decreto che stabilisce le procedure per accedere alla quinta salvaguardia per 17 mila potenziali interessati.

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Dopo 4 mesi di attesa il decreto interministeriale del 14 febbraio 2014 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 89 di ieri ha indicato che i 17mila esodati rientranti nel V contingente di salvaguardia previsto dall'articolo 1 comma 194, della legge 147 2013 dovranno presentare le domande entro il 15 giugno.

Il provvedimento prevede che i lavoratori rientranti nella categoria degli autorizzati alla contribuzione volontaria o in mobilità dovranno inviare la richiesta all'INPS - lettere a), e) ed f) del comma 194. Le altre categorie, cioè i lavoratori che hanno sottoscritto un accordo di incentivo all'esodo oppure coloro che hanno risolto unilateralmente rapporto di lavoro - lettere b), c) e d) del comma 194 - dovranno presentare istanza di accesso alle direzioni territoriali del Lavoro competenti per residenza del lavoratore o per presentazione degli accordi sottoscritti.

Il decreto ha anche indicato la suddivisione dei 17 mila posti disponibili tra le diverse tipologie di lavoratori salvaguardati. 900 i posti disponibili per i prosecutori volontari (lettera a); 9000 i posti per i prosecutori volontari senza contributo accreditato o accreditatabile al 6 dicembre 2011 (lettera f); mille i posti peri i collocati in mobilità ed autorizzati alla prosecuzione volontaria (lettera e); 5200 le posizioni disponibili per i lavoratori che hanno risolto unilateralmente rapporto di lavoro (lettera d); 400 gli esodati che abbiano stipulati accordi incentivo all'esodo entro il 30 giugno 2012 (lettera b) e 500 gli esodati che abbiano risolto rapporto di lavoro dopo il 30 giugno e fino al 31 dicembre 2012 (lettera c).

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica numero 89 del 16 Aprile il Decreto Interministeriale Economia-Lavoro relativo alle modalità attuative della quinta salvaguardia per 17 mila esodati.

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Il decreto interministeriale indica le modalità attraverso cui i 17mila lavoratori potranno fruire della quinta procedura di salvaguardia (articolo 1, comma 194 e ss della legge 147/2013). I lavoratori potenziali interessati dovranno presentare istanza di accesso all'Inps o alle Direzioni Territoriali del Lavoro entro il 15 Giugno 2014 (60 giorni dalla data di pubblicazione in GU del Dm). Qui il testo ufficiale del decreto.

 

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