Pensioni

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Per prestazione effettiva di lavoro si intendono l’insieme di tutti i periodi effettivamente lavorati, includendo nel concetto solo gli istituti esplicitamente citati nell'articolo 6,comma 2-quater del Dl 216/2011. Kamsin A questi debbono peraltro essere aggiunte le ferie, in quanto istituto a fruizione obbligatoria per il lavoratore che rappresenta pertanto un’eccezione rispetto al principio generale.

E' quanto ha precisato il messaggio Inps 5280/2014 pubblicato ieri sul sito internet dell'istituto di previdenza; il documento ha in pratica avvalorato l'interpretazione restrittiva circa i periodi di contribuzioni utili ad escludere l'applicazione della penalizzazione prevista dall'articolo 6, comma 2-quater del Dl 216/2011. La norma ha "sterilizzato" in via temporanea sino al 31 Dicembre 2017 la decurtazione in favore di coloro che accedono alla pensione anticipata prima dei 62 anni di età a condizione però che tutta la contribuzione derivasse da prestazione effettiva di lavoro per l'appunto.

L'Inps che richiama le precisazioni fornite dal Ministero del Lavoro e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ricorda che rimangono esclusi dal concetto giuridico di prestazione effettiva utilizzato dalla norma in esame i periodi che si collocano al di fuori del rapporto di lavoro (in quanto la disposizione fa espresso riferimento ai periodi di astensione, la quale presuppone l’esistenza del rapporto lavorativo), nonché i periodi di anzianità maturati in virtù di norme speciali che accordano particolari benefici. "Sembrano comunque esclusi – sempre dal concetto giuridico di prestazione effettiva di lavoro - tutti quei periodi inerenti la fruizione di istituti facoltativi  per il dipendente non espressamente menzionati (come il congedo per matrimonio, il congedo per cure termali, l’astensione dal lavoro per giorni di sciopero, ecc.), che comunque risultano valevoli per il calcolo dell’anzianità contributiva ai fini del raggiungimento dei requisiti per il conseguimento del diritto a pensione”.

Esclusi quindi dal beneficio inoltre i periodi di anzianità maturati in virtù di norme speciali che accordano particolari benefici  in favore dei lavoratori invalidi e soggetti esposti all'amianto. Ne consegue che le maggiorazioni dell’anzianità contributiva  prevista a favore delle vittime del terrorismo e loro familiari anche superstiti, ai lavoratori non vedenti, ai lavoratori riconosciuti invalidi superiore al 74%, ai lavoratori esposti all’amianto ecc., avranno l’applicazione della decurtazione sulla pensione anticipata.

Il Consiglio dei ministri ha dato oggi il disco verde al disegno di legge delega per la riforma della Pubblica amministrazione. {div class:article-banner-left}{/div} Il Consiglio dei ministri ha anche varato con un decreto legge le nomine dell'Autorità anticorruzione e anche tre decreti legge, uno legato all'ambiente, uno all'agricoltura e un terzo relativo alle misure per la competitività, scuola e la semplificazione. Mentre slitta a fine giugno la riforma del Welfare e della Giustizia.

In attesa di conoscere le misure contenute nel provvedimento il Premier ha confermato che il Ddl contiene 44 punti. "E' un Ddl delega buono" ha dichiarato il premier. "Ci sono norme su ricambio generazionale, che permettono di creare 15 mila posti con la modifica dell'istituto del trattenimento in servizio», ha aggiunto Renzi. Tra i provvedimenti, gli avvocati dello Stato vedranno ridotti i propri compensi con un calo dal 75% al 10% del premio per le liti. Sono stati eliminati anche i diritti di rogito dei segretari comunali. Poi, taglio del 10 per cento sulle bollette per le piccole e medie imprese e risparmio fiscale per le pmi di due miliardi di euro.

Cambiano poi le modalità di trasferimento nella P.A. «Ora, anche senza nulla osta dell'amministrazione che ti deve cedere, se tu vuoi andare in un'amministrazione che ha una carenza d'organico maggiore, puoi andare lo stesso», ha sottolineato il ministro della Funzione Pubblica Marianna Madia. Il tutto mentre la mobilità diventa obbligatoria entro i 50 chilometri. Precisazioni sono poi arrivate sui 15 mila posti di lavoro promessi da Renzi. La strada scelta infatti è quella di cancellare «la norma che consente di rimanere oltre l'età della pensione». «Non sono prepensionamenti - ha sottolineato il ministro per la P.A. - sono post pensionamenti. Diciamo: se arrivi all'età della pensione, vai in pensione. E se sei in pensione non puoi lavorare per la P.A.».

Il premier non ha invece parlato circa la possibile estensione dell'opzione donna, ipotesi circolata nella bozze al testo di riforma nella giornata odierna. Sul punto si attende di conoscere il testo del disegno di legge delega, domani. Probabile però che le norme in questione vengano trasferite nel provvedimento sugli esodati che sarà discusso dal prossimo 23 Giugno alla Camera dei Deputati.

Ancore poche ore prima di sapere le decisioni definitive del Consiglio dei ministri in materia pensionistica. {div class:article-banner-left}{/div}

Dopo la smentita di ieri del ministro della Funzione Pubblica Marianna Madia sull'introduzione dei prepensionamenti per i lavoratori del pubblico impiego cresce dunque l'attesa in vista del Cdm che si terrà alle 17. Secondo il documento presentato ieri dalla Madia ai sindacati e anticipato dal quotidiano "Il Messaggero" tutto il pacchetto sulla previdenza sarebbe contenuto nell’articolo 4 della bozza del disegno di legge delega. Il provvedimento prevederebbe l'estensione del regime sperimentale donna, attualmente disciplinato dall'articolo 1, comma 9 della legge 243/04, in favore di tutti i lavoratori, pubblici e privati. Si potrà pertanto andare in pensione a 57 anni con 35 di contributi per i lavoratori dipendenti e a 58 anni sempre con 35 di contributi per gli autonomi sino al 2018. L’assegno in questo caso sarà interamente calcolato con il metodo «contributivo», ossia in base ai contributi versati con una perdita che, com'è noto, può superare anche i 30% di quanto il lavoratore avrebbe percepito con il calcolo tradizionale.

Per gli statali ci sarà anche un’altra possibilità di pensionamento anticipato. Potrebbe essere estesa loro la norma contenuta nell'articolo 24, comma 15-bis del dl 201/2011 che consente di attenuare - attualmente solo per i lavoratori del settore privato - i rigidi requisiti della Fornero. Anche gli statali che abbiano raggiunto la vecchia quota 96 entro il 31.12.2012  potranno lasciare a 64 anni invece dei 66 anni e 3 mesi. Le lavoratrici potranno andare in pensione a 64 anni qualora abbiano maturato entro il 31 dicembre 2012 un’anzianità contributiva di almeno 20 anni e alla medesima data avessero un’età di almeno 60 anni.

La mobilità obbligatoria inoltre non sarà tra sedi fino a 100 chilometri ma a una distanza minore come indicato ieri dalla Madia. Confermata invece l'abolizione dei trattenimenti in servizio per chi è ancora in ufficio oltre l'età pensionabile anche se si lavora ancora sui tempi di rispetto dei contratti in corso. Mentre l'incentivo della contribuzione piena al part-time al 50% per i dipendenti che si trovano a 5 anni dai requisiti di pensionamento dovrebbe arrivare con il disegno di legge delega di riforma della Pa.

L'istituto di previdenza ha precisato, con il messaggio inps 5280/2014, le modalità per l'istanza di ricalcolo del trattamento pensionistico da parte dei titolari di pensione anticipata che hanno visto il proprio trattamento decurtato per effetto della penalizzazione di cui all'articolo 24, comma 10 del Dl 201/2011.

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La legge Fornero ha infatti previsto che, qualora l'accesso al pensionamento anticipato avvenga a un'età inferiore a 62 anni, si applica un taglio dell'1% per ogni anno d'anticipo rispetto ai 62, elevato al 2% per ogni ulteriore anno di anticipo rispetto ai 60 anni. Ai sensi dell'articolo 6, comma 2-quater del Dl 216/2011 convertito con legge 14/2012, in via temporanea, sino al 31 dicembre 2017 le penalità non troveranno applicazione qualora la contribuzione derivi da: prestazione effettiva di lavoro, astensione obbligatoria per maternità, assolvimento degli obblighi di leva, infortunio, malattia, Cig ordinaria.

I periodi utili ad escludere le penalizzazioni sono stati però successivamente estesi, nel corso del 2013, fino a ricomprendere i periodi di assenza per la donazione di sangue e di emocomponenti, quelli derivanti da congedi parentali di maternità e paternità, i congedi e permessi mensili concessi ai genitori di portatori d'handicap e i periodi di prolungamento del congedo parentale fruiti entro l'ottavo anno di vita del bambino. Ciò può determinare la necessità di un ricalcolo delle prestazioni anticipate "decurtate" già poste in pagamento prima delle intervenute novità legislative.

L'Inps precisa quindi che i titolari di pensione anticipata nel regime misto, liquidata con la riduzione dell’importo del trattamento pensionistico, possono presentare istanza per la rideterminazione dello stesso e la corresponsione dei relativi arretrati. In favore di tali soggetti deve essere riconosciuto il ricalcolo della pensione con effetto dal 1° novembre 2013 per le donazioni di sangue e i congedi maternità e paternità e dal 1° febbraio 2014 per i permessi relativi a portatori di handicap e prolungamento di congedo parentale nel caso di pensioni anticipate con decorrenza dal 1° giorno del mese successivo a quello della maturazione dei contributi.

Infine, con riferimento alle pensioni ai superstiti liquidate con penalizzazione, l'istituto indica che anche i titolari di pensione ai superstiti possono presentare domanda di riesame e si potrà operare la depenalizazione della pensione stessa qualora il decesso del titolare della pensione anticipata si sia verificato in vigenza delle disposizioni in esame.

La bozza di decreto legge sulla riforma della Pubblica amministrazione è ormai quasi pronta. Il testo definitivo sarà noto solo domani quando il Consiglio dei Ministri varerà due provvedimenti, un decreto legge per l'appunto, e un disegno di legge delega. {div class:article-banner-left}{/div} Pensioni Oggi è in grado di anticipare il testo della bozza della Riforma della Pa. Sono confermate gran parte delle anticipazioni diffuse nei giorni scorsi. In particolare viene sancita l’impossibilità di restare in servizio dopo il compimento dell'età pensionabile. La misura, che colpirà soprattutto le alte magistrature contabili e le università, è attuata tramite l'abrogazione del trattenimento in servizio, istituto che attualmente consente ai dipendenti pubblici di restare sul posto di lavoro per altri due anni dopo il perfezionamento dei limiti ordinamentali per la permanenza in servizio. La bozza indica tuttavia che i provvedimenti di trattenimento in servizio concessi sono fatti salvi sino al prossimo 31 Ottobre.

Ma ci sarebbero anche altre novità in materia previdenziale. Anche se il governo ha fatto marcia indietro sull'ipotesi di introdurre l'esonero dal servizio a coloro a cui mancano 4-5 anni al perfezionamento dell'età pensionabile nella bozza si prevede però, in modo molto piu' blando, che in caso di esuberi legati a riorganizzazioni delle amministrazioni e in assenza di modalità condivise con i sindacati, la Pa possa procedere alla risoluzione unilaterale, senza possibilità di sostituzione, del rapporto di lavoro «di coloro che entro il biennio successivo maturano il diritto all'accesso alla pensione, con conseguente corresponsione anticipata del trattamento». Si tratterebbe, se confermato nel testo definitivo, di una specie di prepensionamento simile alla normativa attualmente in vigore prevista dalla legge 95/2012. Da segnalare anche la scomparsa dalla bozza di una proroga del regime sperimentale donna anche se sul punto si spera ci sia un ripensamento da parte dell'esecutivo.  Sempre per gli addetti in esubero sono anche previsti possibili demansionamenti «per ampliare le occasioni di ricollocazione».

Salterebbe poi il doppio criterio del computo delle persone e della spesa nei vincoli al turn over previsto da qui al 2018, anno in cui si tornerebbe al ricambio fisiologico. La bozza definisce che le assunzioni e le uscite nel perimetro della P.a. non avverranno più in base al numero delle persone, bensì alla spesa totale per i loro stipendi. Così, nel 2014 nelle amministrazioni si potrà procedere ad assumere personale nel limite di spesa pari al 20% di quella relativa al personale uscito lo scorso anno. Questa percentuale sale con gradualità negli anni successivi. Fino ad arrivare al 2018, quando le amministrazioni potranno assumere per un limite di spesa pari al 100% di quella relativa al personale cessato di ruolo.

Sulla mobilità la bozza conferma che si potranno ricoprire i posti vacanti mediante passaggio diretto di dipendenti con la stessa qualifica, in servizio presso altre amministrazioni. In particolare è prevista la cancellazione del nulla osta dell'amministrazione di appartenenza per la mobilità volontaria; su quella obbligatoria si prevedono trasferimenti senza assenso in un posto di lavoro diverso nell'arco di 100 chilometri «per esigenze tecnico-organizzative», mentre per i trasferimenti entro 50 chilometri le diverse sedi sarebbero considerate come «stessa unità produttiva». I sindacalisti dovranno anche incassare il taglio del 50% distacchi, aspettative e permessi a partire dal prossimo agosto.

Il 16 Luglio i Coltivatori diretti e gli Imprenditori agricoli dovranno effettuare il versamento all’Inps come da circolare dell’ Ente n. 70/2014

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E' stata fissata la contribuzione dovuta dai coltivatori diretti e imprenditori agricoltori professionali per il 2014. Il reddito medio convenzionale giornaliero da utilizzare sia ai fini del calcolo dei contributi che delle pensioni degli interessati è stato fissato in 54,65 euro.

Il calcolo dei contributi pensionistici dovuti dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni si effettua applicando una determinata percentuale sul reddito agrario convenzionale articolato in quattro fasce distinte dal numero di giornate/ lavoro attribuibile a ogni singola unità attiva come segue:

Pima fascia:156 giornate x 54,65 = € 8.525,40

Seconda fascia: 208 giornate x 54,65 = € 11.367,20

Terza fascia: 260 giornate x 54,65 = € 14.209,00

Quarta fascia: 312 giornate x 54,65 = € 17.050,80

Le aliquote sono del 22,40% per tutte le imprese (ridotte al 20,20% per giovani con meno di 21 anni) e 20,50% (18% per minori di 21 anni) per imprese ubicate in zone montane e svantaggiate.

L’ammontare dovuto è dato dalle aliquote calcolate per la fascia di competenza maggiorate di euro 98,28 per contributo addizionale, euro 768,50 (zone montane o svantaggiate) per l'assicurazione contro gli infortuni e 7,49 € per il contributo di maternità. Sono previsti degli sconti per gli anziani (50%, comma 15 art. 59 legge 449/1997) a domanda degli interessati.

I versamenti vanno effettuati con il Mod. F24 alle date del 16 luglio, 16 Settembre, 17 Novembre e 16 Gennaio 2015.

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