Pensioni

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Il Decreto interministeriale Lavoro-Economia riguardante le modalità di fruizione della 5° salvaguardia di cui alla legge di stabilità 2014 non è stato ancora pubblicato.

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Ancora nulla di fatto per i lavoratori interessati alla 5° salvaguardia contenuta nella legge di stabilità 2014 (articolo 1, comma 191 e ss. legge 147/2013).

Del relativo decreto attuativo che doveva essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale entro 60 giorni dall'entrata in vigore della citata legge non c'è traccia nonostante nelle settimane scorse il provvedimento sia stato inviato alla Corte dei Conti per la registrazione.

Il provvedimento secondo Bruno Palmieri, del Patronato Inca, è importante perchè "se da un lato non elimina il vincolo temporale della decorrenza, che resta fissata al 6 Gennaio 2015, dall'altro ha abrogato il vincolo reddituale per i prosecutori volontari, per i cessati dal servizio a seguito di accordi con il datore e per coloro che hanno risolto unilaterlamente il rapporto. Molti lavoratori infatti non hanno potuto beneficiare delle precedenti salvaguardie poichè avevano conseguito un reddito annuo lordo superiore a 7.500 euro".

Piu' in dettaglio le misure contenute nella quinta salvaguardia concederanno la possibilità di mantenere salve le regole pensionistiche vigenti prima dell'entrata in vigore della Riforma Fornero (Dl 201/2011) a 23 mila soggetti individuabili in due macro-categorie. 

Da un lato viene infatti ampliato, con il comma 191 dell'articolo 1 della legge 147/2013, di 6mila unità il contingente dei prosecutori volontari salvaguardati ai sensi della lettera b) dell'articolo 1, comma 231 della legge 228/2012. Si tratta degli autorizzati alla prosecuzione volontaria entro il 4 dicem­bre 2011, con almeno un contributo vo­lontario accreditato o accreditabile al 6 dicembre 2011, anche che abbiano lavorato (purchè non con contratti a tempo indeterminato e con un reddito massimo lordo annuo di 7.500 euro) che maturano la decorrenza della pen­sione entro il 6 gennaio 2015. Con questo intervento il contingente passa dunque dalle originarie 1.590 unità (come individuate dal Dm 22 Aprile 2013) a 7.590 unità.

Il secondo fronte invece, riguardante 17mila persone, è quello piu' importante perchè aggiunge nuove fattispecie di lavoratori ammessi in salvaguardia (art. 1, commi 194-198, legge 147/2013); si tratta evidentemente di soggetti che per via dei precedenti paletti non hanno potuto accedervi. 

L'intervento del legislatore è stato caratterizzato - in questa salvaguardia - dalla circostanza di aver eliminato il limite reddituale di 7.500 euro - per i prosecutori volontari, cessati dal servizio con accordi e lavoratori con risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro - e nell'aver aperto alla possibilità - per i lavoratori in mobilità ordinaria che non riescono a perfezionare i requisiti per la pensione entro la fruizione della relativa indennità - di mantenere la salvaguardia qualora entro sei mesi dal termine dell'indennità di mobilità riescano a perfezionare, tramite contribuzione volontaria, i requisiti per la pensione.

In ogni caso tuttavia resta la condizione - per essere ammessi al beneficio - che la decorrenza della prestazione pensionistica avvenga entro il 6.1.2015 e viene questa volta specificato che il primo pagamento della pensione non potrà avere decorrenza anteriore al 1° Gennaio 2014 (comma 195). La specificazione sembra significare pertanto che chi avrebbe dovuto conseguire la pensione prima di tale data perderà le relative mensilità.

Ai sensi di quanto indicato nella legge di stabilità i lavoratori che potranno fruire della quinta salvaguardia sono:

a) i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011 i quali possano far valere almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attivita', non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

b) i lavoratori il cui rapporto di lavoro si e' risolto entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

c) i lavoratori il cui rapporto di lavoro si e' risolto dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

d) i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data di cessazione, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

e) i lavoratori collocati in mobilita' ordinaria alla data del 4 dicembre 2011 e autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione successivamente alla predetta data, che, entro sei mesi dalla fine del periodo di fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, perfezionino, mediante il versamento di contributi volontari, i requisiti vigenti alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011;

f) i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011, ancorche' al 6 dicembre 2011 non abbiano un contributo volontario accreditato o accreditabile alla predetta data, a condizione che abbiano almeno un contributo accreditato derivante da effettiva attivita' lavorativa nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2007 e il 30 novembre 2013 e che alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attivita' lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

La pubblicazione del Dm interministeriale dovrà chiarire le modalità di ammisisone al beneficio e i termini per l'eventuale presentazione delle istanze di accesso alla Direzioni Territoriali del Lavoro.

ll lavoratore a progetto ha diritto alla pensione anche se il committente non ha versato i contributi all'Inps.  Lo stabilisce una sentenza del Tribunale di Bergamo che ha esteso a co.co.pro. e co.co.co. il principio di automaticità delle prestazioni.

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Secondo quanto stabilito dal Tribunale di Bergamo (sentenza n. 941/2013) anche i co.co.pro e co.co.co hanno diritto al  «principio di automaticità» delle prestazioni, finora riservato ai soli lavoratori dipendenti.

La vicenda vede una lavoratrice co.co.co. contro l'Inps con la prima che chiede il riconoscimento dei contributi non pagati dal committente (una scuola) per nove anni. Alla lavoratrice, occupata dal 1996 al 2012, quando nel 2011 ha chiesto la pensione, l'Inps l'ha negata per difetto di contribuzione.

Il Tribunale ha stabilito che il "principio di automatismo" delle prestazioni, finora riconosciuto soltanto ai lavoratori dipendenti (art. 2116 del codice civile), salvo esplicita disposizione di deroga, si applica sempre e comunque ad eccezione dei soli lavoratori autonomi, commercianti e liberi professionisti, poiché grava su di loro l'onere del pagamento dei contributi previdenziali.

Peraltro, dice la sentenza, "il collaboratore non ha alcun modo per costringere il committente a versare i contributi, come non lo ha il dipendente; perciò, non riconoscere il principio di automaticità potrebbe violare l'art. 3 della Costituzione (principio di uguaglianza)".

Gli iscritti al Fondo speciale Fs dell'Inps possono accedere al pensionamento anticipato solo se hanno svolto lavoro notturno. Lo ha chiarito l'Istituto di previdenza pubblica con il messaggio n. 3816 del 3 aprile nel quale precisa che non tutto il personale viaggiante e di macchina rientra tra le categorie di lavori usuranti, che possono accedere alla pensione con il sistema delle quote e l'applicazione della finestra mobile di dodici mesi, con l'adeguamento dei parametri alla speranza di vita.

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La precisazione si è resa necessaria dopo che con il messaggio 3.380 del 18 marzo l'Inps aveva comunicato che il personale viaggiante e di macchina poteva godere dei benefici previsti dal decreto legislativo 67/2011 per i cd. lavori usuranti. Pertanto, avranno questa possibilità solo coloro che hanno svolto attività in orario notturno per almeno 6 ore e per 64 giorni l'anno, così come indicato alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo 67/2011.

L'Inps ha chiarito, inoltre, che i conducenti dei treni non rientrano nella categoria dei conducenti di veicoli – lettera d) del comma 1 – considerati a loro volta addetti a lavori usuranti indipendentemente dall'attività notturna.

La Circolare Inps 120 ha spiegato le regole per avvalersi delle novità contenute nella legge di stabilità 2013 in materia di cumulo contributivo.

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L'Inps con la circolare numero 120 del 6 Agosto 2013 ha spiegato le modalità attraverso cui i lavoratori possono esercitare le innovazioni in materia di cumulo e di ricongiunzioni gratuite introdotte con la legge di stabilità 2013 (legge 228/2012). Com'è noto a seguito dei numerosi problemi emersi dopo dell'adozione delle nuove norme in materia di ricongiunzione onerosa il legislatore è stato costretto ad intervenire sulla materia attraverso la legge 228/2012.

Le modifiche introdotte sono intervenute in materia di totalizzazione e ricongiunzione di contributi previdenziali, introducendo, in particolare, una nuova modalità (gratuita) di cumulo (alternativa alle discipline esistenti) volta a conseguire un’unica pensione sulla base dei periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso più forme di assicurazione obbligatorie, esclusivamente per la liquidazione del trattamento pensionistico di vecchiaia, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento.

Costituzione della posizione assicurativa (art. 1, comma 238, legge 228/2012) - L'intervento della legge di stabilità ha reintrodotto esclusivamente per gli iscritti alla Cpdel, Cps, Cpi e Cpug per i quali sia venuta a cessare, entro il 30 luglio 2010, l'iscrizione alle predette casse senza diritto a pensione, la facoltà di presentare istanza di costituzione della posizione assicurativa nel fondo pensione lavoratori dipendenti Ago (assicurazione generale obbligatoria). In tal caso, il trasferimento della contribuzione tra le diverse gestione avviene senza oneri a carico degli interessati, cioè gratuitamente.

Prima di tale modifica i lavoratori in questione con periodi contributivi accreditati presso diverse casse previdenziali avevano infatti solo due possibilità, entrambe piuttosto penalizzanti, per valorizzarli: ricongiungere i contributi sborsando cifre molto elevate oppure scegliere la totalizzazione nazionale. La totalizzazione, lo si ricorda, a differenza della ricongiunzione che consente di avere una pensione «retributiva» cioè calcolata con il vecchio e più conveniente sistema commisurato allo stipendio, impone il calcolo «contributivo» cioè in base ai contributi versati e, dunque, molto meno conveniente. L'intervento della legge di stabilità ha dunque in parte attutito questa penalizzazione solo per i lavoratori del pubblico impiego. 

L'Inps precisa che il nuovo cumulo contributivo gratuito non dà comunque diritto alla corresponsione di ratei arretrati di pensione. Quindi, sia in sede di prima liquidazione che di ricostituzione della pensione, non potranno essere riconosciuti arretrati riferiti a periodi anteriori alla data della domanda per la costituzione della posizione assicurativa. Inoltre in caso di decesso degli interessati, la facoltà può essere esercitata dai superstiti ai fini del diritto e della misura della pensione di reversibilità o indiretta loro spettante. 

La legge ha dato un anno di tempo (31 dicembre 2013) a coloro che dal 1° luglio 2010 avessero già richiesto la ricongiunzione, per richiedere il recesso e la restituzione di quanto già versato, a condizione di non aver già ottenuto la liquidazione della pensione. La facoltà, spiega l'Inps, è rivolta a coloro che hanno presentato domanda fra il 1° luglio e l'entrata in vigore della legge Stabilità (1° gennaio 2013) ed è esercitabile anche dai familiari superstiti. 

Cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti (art. 1, commi 239-246, legge 228/2012) - Fermo restando la disciplina vigente in materia di ricongiunzione e totalizzazione dei periodi assicurativi la legge ha consentito la facoltà di conseguire un’unica pensione cumulando i periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso due (o più) forme di assicurazione obbligatorie (compresa le Gestione separata INPS) che non siano già titolari di trattamento pensionistico autonomo presso una delle suddette gestioni, qualora non siano in possesso dei requisiti per il trattamento pensionistico.

Tale facoltà può essere esercitata esclusivamente per la liquidazione del trattamento pensionistico di vecchiaia con i requisiti previsti per tale trattamento nonché dei trattamenti per inabilità e ai superstiti di assicurato deceduto prima di aver acquisito il diritto a pensione.

Il pagamento dei trattamenti liquidati avviene secondo le norme sulla totalizzazione. Le gestioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano il trattamento pro quota in rapporto i rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento (il che implica un trattamento previdenziale inferiore a quello che sarebbe risultato dalla ricongiunzione).

Facolta di recesso (art. 1, comma 247 legge 228/2012) - Al fine di tutelare i soggetti che hanno presentato domanda di ricongiunzione (onerosa) a decorrere dal 1° luglio 2010, garantendogli la possibilità di accedere al nuovo regime di cumulo, si prevede che essi  (sempre che la domanda non abbia già dato titolo alla liquidazione del trattamento pensionistico) possono recedere entro un anno e chiedere la restituzione di quanto già versato. Analoga possibilità è riconosciuta ai soggetti che abbiano presentato domanda di totalizzazione anteriormente alla data di entrata in vigore della legge, previa rinuncia alla domanda e a condizione che il procedimento amministrativo non si sia già concluso.

La fotografia scattata dall’Istat sul meccanismo di distribuzione del sistema previdenziale rende l’immagine di un Paese a schema piramidale. Alla base, milioni di trattamenti di lieve entità. In cima pochi fortunati.

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Le pensioni di vecchiaia assorbono il 71,8% della spesa pensionistica totale, quelle ai superstiti il 14,7%, quelle di invalidità il 4,0%; le pensioni assistenziali pesano per il 7,9% e le indennitarie per l'1,7%. Le donne rappresentano il 52,9% dei pensionati e percepiscono assegni di importo medio pari a 13.569 euro (contro i 19.395 degli uomini); oltre la metà delle donne (52%) riceve meno di mille euro al mese, a fronte di circa un terzo (32,2%) degli uomini. Il 47,8% delle pensioni è erogato al Nord, il 20,5% nelle regioni del Centro e il restante 31,7% nel Mezzogiorno.
E' quanto emerge dai dati Istat sul 2012 diffusi nei giorni scorsi.

Ma molti pensionati vivono con meno di mille euro al mese. E' questa la realtà per circa 7 milioni di pensionati italiani, pari al 42,7% del totale. E quelli sotto i 500 euro sono oltre 2,2 milioni. Cifre che fanno impallidire e che evidenziano sempre piu' come mai molti pensionati sono costretti a continuare a lavorare, anche in nero, anche dopo la pensione.  Infatti l’importo medio annuo delle pensioni riferito al 2012 è pari a 11.482 euro, 253 euro in più rispetto all’anno precedente(+ 2,3%), un modesto incremento. Tuttavia occorre considerare che, su 16,6 milioni di pensionati, ciascuno ha percepito in media 16.314 euro all’anno (358 euro in più del 2011) tenuto conto che, in alcuni casi, un individuo può cumulare più di una pensione.

La Riforma Fornero produce i primi effetti - Alla rilevazione annuale sui trattamenti pensionistici condotta dall'Istat e dall'Inps emerge infine che nel 2012 i pensionati sono 16,6 milioni, «circa 75 mila in meno rispetto all'anno prima». Sul ribasso, con tutta probabilità, ha pesato la riforma Fornero, entrata in vigore proprio nel 2012: le persone che hanno iniziato a percepire una pensione nel 2012 (i nuovi pensionati) sono stati 626 mila, mentre sono 701 mila le persone che dal 2012 non figurano più tra i beneficiari. Inoltre, cala anche il reddito medio dei nuovi pensionati (14.068 euro) che diventa inferiore a quello dei cessati (15.261 euro) e a quello dei pensionati sopravviventi (16.403 euro), che già nel 2011 percepivano almeno una pensione.
Quanto alla spesa complessiva, lo Stato nel 2012 ha pagato 270.7 miliardi, con un aumento dell’1,8% rispetto all’anno precedente, mentre l’incidenza sul Pil è cresciuta dello 0,45% passando dal 16,8 al 17,2%.

Poi ci sono gli squilibri. Secondo l'Istat, sono 211mila i pensionati che percepiscono un assegno che va oltre i 5 mila euro, ed oltre 11 mila pensionati d’oro, lo 0,1% del totale, che a fine mese si vedono un bonifico superiore a 10 mila euro. E dato che questi trattamenti non corrispondono a reali contributi versati il governo potrebbe nei prossimi mesi introdurre un nuovo prelievo di solidarietà. Secondo il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan: "dobbiamo ancora discutere i dettagli".

L'Inps ha rideterminato l'importo dell'assegno al nucleo familiare spettante ai pensionati della gestione pubblica dal 1° luglio 2012 al 30 giugno 2013, sulla base dei redditi da pensione e di diversa natura relativi al 2011.

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L'Inps ha provveduto a rideterminare l'importo dell'assegno al nucleo familiare spettante ai pensionati della gestione pubblica dal 1° luglio 2012 al 30 giugno 2013, sulla base dei redditi da pensione e di diversa natura relativi al 2011.

E' quanto ha comunicato l'istituto di previdenza pubblica con il Messaggio 3722/2014. L'assegno per il nucleo familiare ancora l'erogazione della prestazione assistenziale infatti sulla base dei redditi conseguito nell'anno solare antecedente al 1° luglio di ciascun anno. Se, dopo le verifiche, l'importo dell'assegno fruito dagli interessati per il periodo 1° luglio 2012-30 giugno 2013 risulti superiore a quello spettante secondo i termini di legge, l'eccedenza indebitamente erogata verrà trattenuta sulla pensione pagata il prossimo giugno.

L'Inps comunicherà con una lettera l'importo del debito e le modalita di recupero delle somme. Sarà applicata una trattenuta mensile nei limiti di un quinto dell'importo complessivo della pensione, comprensiva anche dell'indennità integrativa speciale se corrisposta come emolumento, al netto delle ritenute Irpef e con un recupero in un massimo di 60 rate. L'interessato potrà chiedere il chiarimento della propria posizione recandosi presso l'ufficio Inps che liquida la prestazione pensionistica.

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