Pensioni
Esodati, l'inps chiarisce le regole per la quinta salvaguardia
L'Inps conferma che i beneficiari della quinta salvaguardia devono perfezionare i requisiti utili a comportare la decorrenza della prestazione pensionistica entro il 6 Gennaio 2015.
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L'Inps con il messaggio 4373/2014 precisa le modalità di fruizione della quinta salvaguardia (legge 147/2013). L'istituto conferma l'impianto complessivo della normativa già contenuta nel Dm 14 Febbraio 2014 ribadendo in particolare che il termine per la presentazione delle istanze di accesso per i lavoratori è il 16 Giugno; che tutti i destinatari per rientrare nel beneficio devono perfezionare la decorrenza della prestazione pensionistica (cioè comprensiva della finestra mobile) entro il 6 Gennaio 2015; che l'erogazione della pensione non potrà avere decorrenza anteriore al 1° Gennaio 2014.
Il messaggio ribadisce che le categorie interessate sono le seguenti:
a) i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011 i quali possano far valere almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attivita', non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (900 posti disponibili);
b) i lavoratori il cui rapporto di lavoro si e' risolto entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (400 posti disponibili);
c) i lavoratori il cui rapporto di lavoro si e' risolto dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (500 posti disponibili);
d) i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data di cessazione, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (5.200 posti disponibili);
e) i lavoratori collocati in mobilita' ordinaria alla data del 4 dicembre 2011 e autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione successivamente alla predetta data, che, entro sei mesi dalla fine del periodo di fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, perfezionino, mediante il versamento di contributi volontari, i requisiti vigenti alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011 (1.000 posti disponibili);
f) i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011, ancorche' al 6 dicembre 2011 non abbiano un contributo volontario accreditato o accreditabile alla predetta data, a condizione che abbiano almeno un contributo accreditato derivante da effettiva attivita' lavorativa nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2007 e il 30 novembre 2013 e che alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attivita' lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (9.000 posti disponibili).
Lavoratori in mobilità autorizzati ai volontari - Importanti precisazioni vengono fornite per i lavoratori di cui alla lettera e). Secondo l'Inps la salvaguardia in parola è rivolta esclusivamente a quei soggetti che entro i sei mesi successivi al termine della mobilità ordinaria, abbiano perfezionato il requisito dell’età e quello contributivo.
L'istituto precisa che se al momento del termine della mobilità ordinaria è stato già perfezionato il requisito contributivo, ma non quello dell’età, tali soggetti non rientrano nella tipologia in esame in quanto la norma espressamente fa riferimento al perfezionamento dei requisiti “mediante versamento dei contributi volontari” che – com’è ovvio – interessano esclusivamente il requisito contributivo e non già quello anagrafico; conseguentemente questi lavoratori non potranno accedere alla salvaguardia in oggetto.
L'inps precisa inoltre che i lavoratori in questione devono essere stati licenziati entro il 3 dicembre 2011; la fine del periodo di fruizione dell’indennità di mobilità ordinaria, deve essere verificata alla data del 16 aprile 2014, data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del decreto interministeriale 14 febbraio 2014. Pertanto, eventuali periodi di sospensione della percezione dell’indennità di mobilità successivi al 16 aprile 2014 non possono essere considerati rilevanti ai fini del prolungamento del periodo di fruizione dell’indennità stessa; e che i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità in deroga non rientrano nel novero dei destinatari della salvaguardia.
Ancora l'inps restringe l'operatività della norma: "nei confronti dei lavoratori autorizzati ai versamenti volontari o che hanno presentato la domanda di prosecuzione volontaria con decorrenza successiva al 4 dicembre 2011 ed entro il 16 giugno 2014, data di scadenza del termine per la presentazione delle istanze di accesso al beneficio della salvaguardia di cui alla legge 147/2013 e che perfezionino mediante il versamento della contribuzione volontaria i requisiti vigenti alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011 entro sei mesi dalla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità - di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223.
Pertanto, agli stessi soggetti è limitata l’applicazione della deroga contenuta nell’ultimo periodo dell’articolo 1, comma 194, lettera e), della legge n. 147 del 2013 alle disposizioni previste dall’articolo 6, comma 1, del d.lgs. 30 aprile 1997, n. 184.
Al riguardo, si precisa che i versamenti volontari potranno essere consentiti oltre i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione per periodi in relazione ai quali non si riscontrino cause ostative e, comunque, successivi al termine di fruizione dell’indennità di mobilità di cui l’assicurato beneficiava alla data del 4 dicembre 2011.
Le domande di autorizzazione ai versamenti volontari presentate successivamente al 4 dicembre 2011 e ancora giacenti, dovranno essere riesaminate alla luce delle disposizioni in argomento. Facendo riferimento alla medesima disciplina dovranno essere riesaminate, a domanda, le richieste di autorizzazione ai versamenti volontari già accolte o erroneamente respinte.
Peraltro, all’atto dell’istruttoria o del riesame delle domande di autorizzazione ai versamenti volontari è necessario prima di consentire l’effettuazione dei relativi versamenti anche per periodi superiori ai sei mesi antecedenti la domanda di autorizzazione che sia verificata la possibilità in capo all’assicurato di raggiungere il diritto a pensione, secondo le regole appena illustrate.
Relativamente ai soggetti che rientrino nell’ambito soggettivo della normativa in esame e la cui domanda di autorizzazione ai versamenti volontari si già stata accolta, al fine di consentire il versamento della contribuzione volontaria anche oltre i sei mesi antecedenti la data di presentazione della domanda, si dovrà procedere alla riemissione del bollettino MAV".
Pensioni, Cgil contraria all'Apa, il pensionamento flessibile a cui lavora Poletti
AI centro del 17° Congresso della Cgil, a Rimini dal 6 all'8 maggio, la Camusso pone in prima linea lavoro e pensioni. La Cgil contraria all'Apa, l'assegno pensionistico anticipato di poco piu' che 700 euro al mese.
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Il Segretario della Cgil Susanna Camusso, ha spiegato in occasione della festa del 1° maggio che "c'è una grande ferita aperta dalla Riforma Fornero. Ferita che non riguarda solo i cosiddetti esodati — i lavoratori cioè che sono rimasti o rischiano di rimanere senza salario perchè espulsi dalle aziende in crisi, e senza pensione perchè lontani dai requisiti di età e contribuzione — ma piu' in generale la Riforma stessa, che ha abolito le pensioni d'anzianità e ha aumentato a 66 anni e oltre l'età per la pensione di vecchiaia". "Al Congresso — ha aggiunto il Segretario Generale — diremo che è giunta l'ora di aprire una discussione sul sistema previdenziale, per mettere riparo alle ingiustizie — tante — che si sono determinate".
L'invito è rivolto al Presidente del Consiglio Matto Renzi, e al Ministro del Lavoro Giuliano Poletti, che proprio in questi giorni avviano un tavolo di confronto per individuare le modifiche da apportare al sistema previdenziale: in primo piano l'introduzione di forme maggiori di flessibilità in uscita in grado di risolvere in via strutturale il problema degli esodati.
Del resto anche Cisl e Uil chiedono di reintrodurre «elementi di flessibilità in uscita», che tradotto significa rendere nuovamente possibile a certe condizioni, l'andata in pensione in anticipo rispetto ai normali requisiti. Il cantiere di Poletti ha convocato per il 7 maggio un tavolo con il Ministero dell'Economia, i Rappresentanti delle Commissioni Lavoro di Camera e Senato e l'Inps.
Sul tavolo l'ipotesi di consentire un prepensionamento di 2-3 anni prendendo un anticipo di circa 700 euro sulla pensione (il cosiddetto Apa), da restituire con un prelievo dell'assegno pensionistico "pieno". Ipotesi che trova contraria la Cgil, che vorrebbe la percezione di un assegno pensionistico pieno e non "parziale".
Inps, obbligo di iscrizione alla gestione credito
L'Inps precisa che il contributo per il Fondo Credito, sussiste anche in caso di iscrizione a gestioni o fondi speciali diversi dalla gestione pensionistica ex Inpdap, come Inpgi - Enpam - Fondo speciale Ferrovie dello Stato, in presenza dell’iscrizione previdenziale (Inadel o Enpas) nell’ambito della Gestione Dipendenti Pubblici.
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L'inps ha chiarito con il messaggio 4325/2014, che i dipendenti iscritti ai fini pensionistici e previdenziali alla Gestione dipendenti pubblici sono obbligatoriamente iscritti alla "Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali", conosciuta anche come Fondo Credito.
L’iscrizione ai fini pensionistici a Gestioni o Fondi Speciali diversi dalle Gestioni pensionistiche ex INPDAP, quali ad esempio INPGI - ENPAM - Fondo speciale Ferrovie dello Stato, in presenza dell’iscrizione previdenziale (INADEL o ENPAS) nell’ambito della Gestione Dipendenti Pubblici, comporta comunque l’obbligo di iscrizione alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e il versamento del contributo pari allo 0,35%, a carico del dipendente, commisurato alla retribuzione contributiva e pensionabile.
Si ricorda che sinora il personale iscritto a Casse pensionistiche diverse da quelle gestite dall'ex Inpdap, non versava il contributo Fondo Credito, poiché si riteneva applicabile la facoltà (e non l'obbligo) di adesione (Dm 45/07) prevista per il personale di Enti e Amministrazioni Pubbliche non iscritte alle Gestioni pensionistiche e/o previdenziali pubbliche, al fine di consentire a tutti i loro dipendenti l'accesso alle prestazioni creditizie e sociali.
Il chiarimento è stato necessario dopo i controlli sui flussi Uniemes, che hanno mostrato l'invio di denunce non corrette che avrebbero determinato, a seguito dei controlli sul dovuto contributivo, l’emissione delle note di rettifica per notificare il Credito dell’Istituto conseguente al ricalcolo del dovuto contributivo per la gestione in esame. L'Inps ricorda che l'imponibile contributivo per le prestazioni pensionistiche costituisce anche la base di riferimento per il calcolo del contributo Fondo credito. L'omissione del versamento comporterà l'emissione delle note di rettifica e il recupero del dovuto contributivo.
Pensioni scuola, i quota 96 non sono una priorità
La questione dei quota 96 della scuola "non è un problema di carattere amministrativo, ma legislativo e comunque non è tra gli obiettivi primari del governo".
E' quanto ha detto il ministro dell'istruzione Stefania Giannini sul tema che da oltre due anni interessa circa 4mila tra docenti e personale Ata che non sono riusciti a perfezionare i requisiti utili per la pensione entro il 2011 e che chiedono una deroga alla Riforma Fornero. Il ministro ha lasciato intendere che il problema ha natura secondaria in quanto sussistono in materia previdenziale criticità piu' importanti che dovranno essere risolte dall'esecutivo. E' questa la valutazione del ministro Giannini formulata a margine di una discussione che si è svolta presso la VII Commissione cultura della Camera dei Deputati.
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Sul punto, quind, la risoluzione approvata dalla Commissione Lavoro che impegna il governo entro metà giugno a indicare le risorse per coprire l'operazione del progetto di legge Ghizzoni/Marzana sembra destinata a restare un nulla di fatto. Nei giorni scorsi la relatrice al disegno di legge Barbara Saltamartini (Ncd) ha tuttavia ventilato la possibilità di inserire la deroga nel disegno di legge di conversione del decreto Irpef (Dl 66/2014). Se anche questa iniziativa sarà bocciata, i dipendenti della scuola, che hanno avuto la sfortuna di avere l'anno di servizio modulato sul calendario scolastico e non su quello solare, in pensione potranno andarci solo con le norme della riforma Fornero.
Esodati, parte il 7 maggio il tavolo per individuare la soluzione
L'Ex ministro del Lavoro Cesare Damiano (Pd) precisa che il 7 maggio prossimo prenderà avvio il tavolo sul tema degli “esodati”. "È positivo il fatto che il ministro Poletti abbia raccolto la nostra proposta e che, per la prima volta, si confrontino ministero del Lavoro, dell’Economia, i vertici dell’Inps e le Commissioni lavoro di Camera e Senato.
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In questo modo si eviteranno rimandi e scarichi di responsabilità, soprattutto quando si tratterà di trovare le coperture finanziarie, se si vorrà trovare una soluzione definitiva al problema. Ormai non c’è più tempo da perdere. Anche per il Premier Matteo Renzi è giunto il momento di assumere questo tema tra le priorità dell’azione di Governo, dopo aver promesso di volerlo risolvere. La Commissione lavoro della Camera ha già predisposto un testo di legge unificato e sono state depositate altre proposte sulla flessibilità di uscita dal lavoro verso la pensione. Chiederemo al Governo di prenderle in considerazione" afferma Damiano.
Pensioni, per gli esodati spunta anche lo scivolo con un anno di anticipo
Si susseguono le ipotesi per risolvere in via strutturale il problema. Il Ministro Poletti lancia l'idea di un congedo anticipato di un anno rispetto all'età pensionabile.
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L'idea del prestito pensionistico dell'ex ministro del Lavoro Enrico Giovannini è stata rispolverata dal suo successore, Giuliano Poletti. Parliamo del tentativo di rimediare ai guasti della riforma previdenziale della Fornero approvata in fretta e furia nel Dicembre 2011 ed entrata in vigore il 1° Gennaio 2012. L'ipotesi è quella di realizzare uno scivolo per mandare in pensione i disoccupati e gli esodandi a cui mancano pochi anni al conseguimento dei requisiti previsti dalla Riforma Fornero.
Sono diverse le proposte che saranno discusse nei prossimi giorni tra Palazzo Chigi, Via Veneto ed Inps. Ma l'idea è sempre quella di consentire al lavoratore di accedere ad una sorta di pensione anticipata, con oneri a carico delle aziende esodanti e/o dello Stato, con la promessa che, una volta conseguita l'età pensionabile, il lavoratore restituirà con una decurtazione entro i 50-60 euro al mese, le somme percepite in anticipo. I tecnici per esempio hanno già delineato i potenziali beneficiari: persone che hanno raggiunto almeno 62 anni e 3 mesi di età e 37 anni di contributi. Potenzialmente, sono 700 mila i lavoratori prossimi al riposo che potrebbero essere coinvolti in questa operazione. Si tratta di esodati, esodandi e disoccupati di lunga durata colpiti in pieno dalla crisi che non riescono piu' a essere reinseriti nel mondo del lavoro. Da alcune simulazioni, emerge che un piano di questa portata costerebbe circa 2,2 miliardi all'anno allo Stato.
Ma al dossier a cui si lavora a Palazzo Chigi contempla anche un'ipotesi piu' soft, destinata a tutelare solo i lavoratori in attività. Le aziende e i lavoratori potrebbero raggiungere un accordo sui generis, con l'adesione dell'Inps, attraverso il quale si potrebbero collocare in pensione i dipendenti a cui manca un anno al compimento dell'età pensionabile. Con oneri solo a carico delle aziende esodanti e dei lavoratori interessati. L'azienda verserebbe circa 5mila di contributi per i 12 mesi mancanti alla pensione; l'Inps erogherebbe subito la prestazione pensionistica e il lavoratore restituirebbe all'Inps tale importo nel tempo con una decurtazione di circa 20 euro al mese. "Ci sono tante imprese che sarebbero disponibili ad anticipare una buonuscita perché hanno bisogno di ricambio" ha spiegato Poletti nelle scorse settimane.