Pubblico Impiego

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Per effetto del decreto legge di Riforma della Pubblica Amministrazione la generalità dei dipendenti pubblici potrà essere collocata a riposo d'ufficio già a 62 anni a condizione che siano stati raggiunti i requisiti per la pensione anticipata.

Kamsin Con la definitiva conversione in legge del provvedimento di Riforma della Pubblica Amministrazione sono entrate in vigore alcune misure che interessano l'età pensionabile nel pubblico impiego.

In particolare sarà piu' difficile per i lavoratori delle Pa raggiungere i requisiti per la pensione di vecchiaia, fissati com'è noto, in 66 anni e 3 mesi di età, qualora sia stato perfezionato un diritto a pensione anticipata prima dell'età per il trattamento di vecchiaia. L'articolo 1 del Dl 90/2014 concede infatti la facoltà di procedere al collocamento a riposo d'ufficio i lavoratori che abbiano raggiunto i requisiti per la pensione anticipata (41 anni e 6 mesi per le donne e 42 anni e 6 mesi per gli uomini) all'età di 62 anni. La legge prescrive che la decisione della Pa dovrà essere in tal caso motivata con riferimento alle esigenze organizzative e senza pregiudizio per la funzionale erogazione dei servizi. La risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro può anche essere esercitata, con le medesime condizioni, nei confronti dei dirigenti medici del ruolo sanitario ma in tal caso non prima dei 65 anni.

A questa misura introdotta con il Dl 90/2014 si aggiunge la novella contenuta nel Dl 101/2013 secondo cui le amministrazioni pubbliche dovranno collocare in quiescenza forzosa i lavoratori che abbiano perfezionato un diritto a pensione al compimento del limite ordinamentale per la permanenza in servizio, cioè a 65 anni. In altri termini, anche laddove le Pa non attiveranno la risoluzione del rapporto a 62 anni, dovranno farlo al raggiungimento del limite ordinamentale per la permanenza in servizio, e comunque prima dell'età per la vecchiaia se - nel frattempo - il lavoratore raggiunge i requisiti per la pensione anticipata. 

Come si ricorderà infatti l’articolo 2, comma 5, del Dl 101/2013 ha interpretato autenticamente l’articolo 24 della riforma Monti-Fornero nel senso che per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni il limite ordinamentale – al raggiungimento del quale l’amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro se il lavoratore ha conseguito, a qualsiasi titolo, i requisiti per il diritto a pensione – non è modificato dall’elevazione dei requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia; si fa eccezione, dopo il che il Dl 90/2014 ha abolito il trattenimento in servizio, solo per far conseguire all’interessato la prima decorrenza utile della pensione. Pertanto sarà possibile superare il limite ordinamentale solo per far conseguire la pensione di vecchiaia quando l'interessato non ha maturato la pensione anticipata entro il 65° anno di età.

La risoluzione unilaterale del rapporto non è attivabile in nessun caso nei confronti dei magistrati, professori universitari, Avvocati e Procuratori dello Stato. Per costoro il pensionamento d'ufficio scatterà solo al raggiungimento del 70° anno di età.

Il grafico sottostante mostra gli effetti del Dl 90/2014 sui lavoratori del comparto pubblico che hanno raggiunto un diritto a pensione anticipata prima dell'età della vecchiaia. Le parti in rosso scuro indicano l'età minima per l'esercizio della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, ove ammissibile.

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Per il trasferimento servirà il consenso del dipendente qualora questi fruisca dei congedi parentali o dei permessi previsti dalla legge 104.

Kamsin I dipendenti pubblici potranno essere trasferiti all'interno della stessa amministrazione o, previo accordo tra gli enti interessati, in altra amministrazione, qualora la sede iniziale e quella finale si trovino nel territorio dello stesso comune. Il trasferimento può essere attuato anche quando, pur non trovandosi nello stesso comune, le due sedi si trovino a distanza non superiore a 50 chilometri E' quanto prevede l'articolo 4 del decreto sulla Pa (Dl 90/2014) che riscrive le regole in materia di mobilità dei dipendenti pubblici nell'ottica di agevolare il ricorso alla mobilità obbligatoria e volontaria all'interno delle Pubbliche Amministrazioni.

Secondo la nuova normativa, le pubbliche amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti, qualora abbiano una qualifica corrispondente a quella necessaria e siano in servizio presso altre amministrazioni. Il passaggio è possibile a condizione che i dipendenti facciano domanda di trasferimento, e che l'amministrazione di appartenenza sia favorevole all'operazione. Per agevolare la diffusione delle opportunità e la conoscenza dei posti vacanti, le amministrazioni saranno tenute a pubblicare sul proprio sito istituzionale, per un periodo pari almeno a 30 giorni, un apposito bando in cui sono indicati i posti che intendono ricoprire attraverso passaggio diretto. 

Inoltre, sempre per favorire la mobilità volontaria, il Dipartimento della funzione pubblica deve istituire un portale finalizzato all'incontro tra la domanda e l'offerta di mobilità. 

La legge prevede, invia sperimentale, e fino all'introduzione di nuove procedure per la determinazione dei fabbisogni standard di personale, che per il trasferimento tra le sedi centrali di differenti ministeri, agenzie ed enti pubblici non economici nazionali non è necessario l'assenso dell'amministrazione di appartenenza. Per ricorrere a questa ipotesi è necessario tuttavia che l'amministrazione di destinazione abbia una percentuale di posti vacanti superiore all'amministrazione di appartenenza; inoltre il trasferimento deve essere attuato entro due mesi dalla richiesta dell'amministrazione di destinazione, fatti salvi i termini per il preavviso. Una volta attuato il trasferimento, l'amministrazione di destinazione deve provvedere alla riqualificazione dei dipendenti trasferiti, avvalendosi, ove necessario, della Scuola nazionale dell'amministrazione.

Nuove regole anche per la mobilità obbligatoria dove, com'è noto, non occorre il consenso del dipendente. Con la nuova normativa, i dipendenti pubblici possono essere trasferiti all'interno della stessa amministrazione o, previo accordo tra gli enti interessati, in altra amministrazione, qualora la sede iniziale e quella finale si trovino nel territorio dello stesso comune. Il trasferimento può essere attuato anche quando, pur non trovandosi nello stesso comune, le due sedi si trovino a distanza non superiore a 50 chilometri. In questi casi, quindi, il dipendente, in linea generale, non può opporsi al trasferimento a meno che questi abbia figli di età inferiore a tre anni (con diritto quindi alla fruizione del congedo parentale) o se fruisce dei permessi lavorativi retribuiti per l'assistenza di un parente o di un affine disabile in situazione di gravità, se non ricoverato a tempo pieno. Tali trasferimenti possono peraltro essere attivati anche in assenza di comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. Il Dl 90/2014 consente ad un successivo decreto ministeriale - previa intesa, ove necessario, in sede di Conferenza unificata, e previa consultazione con le confederazioni rappresentative - la possibilità di definire le modalità di attivazione della mobilità obbligatoria.

Per quanto riguarda il personale scolastico, è stato previsto che ai fini della predisposizione di un piano di revisione dell'utilizzo del personale comandato e nelle more della definizione delle procedure di mobilità, sono fatti salvi, anche per l'anno scolastico 2014-2015, i provvedimenti di collocamento fuori ruolo (di cui all'articolo 1, comma 58, della legge 24 dicembre 2012, n. 228).

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Nonostante le rassicurazioni del Premier e del Sottosegretario Graziano del Rio la possibilità di una estensione del blocco dei salari nel pubblico impiego non è una eventualità. Kamsin Più di un interlocutore, lungo l'asse Palazzo Chigi-Tesoro, conferma, secondo alcuni quotidiani, che almeno per il 2015 i margini per scongelare i salari degli Statali sono ridotti al lumicino. E casomai si tratta di accorciare al minimo, per gli anni a venire, i sacrifici di una platea di 3,3 milioni di persone. «Parlare di rinnovi o di sblocco delle retribuzioni in una fase come quella che stiamo attraversando  riassume una fonte  è fuori luogo.

Il quadro si è deteriorato negli ultimi mesi: il Paese è piombato in recessione e deflazione». Il che vuol dire, viene spiegato, che le eventuali risorse che resteranno dopo aver finanziato gli 80 euro di bonus, le spese indifferibili e la correzione di mezzo punto del deficit (circa 23 miliardi di euro da indicare nella prossima legge di Stabilità da presentare a metà ottobre al Parlamento) saranno utilizzate per altre misure. Vale a dire ammortizzatori sociali, taglio Irap e magari qualche intervento fiscale per i pensionati a basso reddito. 

Per far ripartire le retribuzioni ferme da 4 anni (con un risparmio cumulato di 11,5 miliardi per le casse pubbliche) servono 2,1 miliardi di euro l'anno prossimo. Che salgono fino a 4,5 comprendendo anche l'esercizio 2016. L'orientamento del Tesoro (ma il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Delro ieri ha smentito proposte in tal senso da Via XX Settembre) sarebbe quella di cercare un compromesso utile per placare le proteste sindacali e dell' area della maggioranza più sensibile ai mal di pancia dei dipendenti pubblici. Dunque conferme del blocco per il solo 2015 (e non fino al 2018 come da indicazione del Def che nel tendenziale prevede risparmi da 8,6 miliardi) prendendo l'impegno in legge di Stabilità a risolvere la questione negli anni successivi.

L'ipotesi di un prolungamento del blocco dei contratti è quanto mai indigesta per Raffaele Bonanni, che chiede alla politica di concentrarsi invece su sprechi e inefficienze che secondo il segretario della Cisl fioriscono soprattutto a livello locale. «Spero che il governo non voglia proseguire su una strada sbagliata. Il blocco è un fatto gravissimo: i dipendenti pubblici sono gli unici che hanno il reddito fermo da otto anni. Qualcuno dice che sono comunque dei privilegiati, ma forse confonde la massa dei lavoratori con i grandi dirigenti. Ormai il grosso del pubblico impiego è fatto da persone che sono appena al di sopra dei 1000 euro al mese. È una vicenda pericolosa non solo per gli interessati ma per tutta la pubblica amministrazione, che viene danneggiata: non c'è più nessun progetto, non si affrontano i problemi, come dimostra anche la vicenda del ricambio generazionale.

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Accantonato per ora un prelievo sulle pensioni d'oro e d'argento, una delle ipotesi sulla quale il governo sta lavorando, secondo quanto anticipa oggi il Messaggero, è quella di prorogare per altri due anni il blocco delle retribuzioni del pubblico impiego. Kamsin Dal 2010, ormai, 3,3 milioni di lavoratori dello Stato si vedono negare da governi di vario colore il rinnovo contrattuale: una misura che è stata confermata dall'ultima legge di Stabilità fino alla fine del 2014. Per l'indennità di vacanza contrattuale, invece, è previsto uno stop ai valori del 2012 fino al 2017. La stretta sugli stipendi degli statali ha permesso di risparmiare, tra il 2010 e il 2014, circa 11,5 miliardi di euro. Il nuovo blocco della contrattazione inserito dal governo Letta nella manovra finanziaria ha permesso ulteriori risparmi per altri 5 miliardi di euro, grazie non solo al congelamento delle retribuzioni, ma anche al blocco del turn over fino al 2018.

Un impatto questo che il Def 2014 ipotizza di estendere al prossimo anno. I tecnici di via XX Settembre hanno infatti scritto che «nel quadro della legislazione vigente, la spesa per redditi da lavoro dipendente delle Pa è stimata diminuire dello 0,7% per il 2014, per poi stabilizzarsi nel triennio successivo e crescere dello 0,3 per cento nel 2018, per effetto dell'attribuzione dell'indennità di vacanza contrattuale riferita al triennio contrattuale 2018/2020». Di taglio in taglio, in effetti, i dipendenti pubblici nel giro di 5 anni hanno visto ridursi il salario reale del 14,6%. Con un sacrificio pro-capite che la Cgil quantifica in circa 4 mila euro. Il carico, ovviamente, cambia a seconda della mansione svolta: un impiegato ministeriale con meno di 30 mila euro lordi di stipendio ha dovuto rinunciare a circa 2.800 euro lordi, che diventerebbero 4 mila con il prolungamento al 2015 e 2016. Il salasso cresce salendo i gradini della gerarchia: sono 8.900 euro per un dirigente di seconda fascia, e arriva ai 19 mila euro di un ministeriale apicale e se lavora per un ente pubblico non economico Inps, Aci o Istat si sorpassano i 21 mila euro.

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La Riforma della Pubblica Amministrazione è legge. I dipendenti pubblici non potranno piu' chiedere di rimanere in servizio per un biennio dopo aver raggiunto l'età pensionabile.

Kamsin Con la pubblicazione ieri in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione al Dl 90/2014 il primo passo della Riforma della Pa è diventata da oggi una realtà. Il Parlamento ha approvato lo scorso 7 agosto il provvedimento che contiene diverse novità, gia anticipate da Pensioni Oggi nei giorni scorsi, tra cui lo stop al trattenimento in servizio dopo aver raggiunto i requisiti per la pensione, il via libera alla possibilità di trasferire un dipendente pubblico nel raggio di 50 chilometri, purché non abbia figli sotto i tre anni o usufruisca della legge 104 per assistere disabili, gli oltre mille posti da vigili del fuoco, e un turn over più flessibile, con il via libera ad assunzioni per non più del 20% delle spese soste­nute per chi è uscito da quella ammini­strazione (percentuale che diventerà del 40 nel 2015 e del 100 nel 2018).

Con l'abolizione del trattenimento in servizio dalla fine di ottobre dunque qualunque dipendente pubblico abbia i requisiti per la pensione dovrà lasciare il posto (finora poteva, previo assenso della Pa, fermarsi ancora due anni), norma che solo per magistrati si applicherà più avanti, da inizio 2016.  Per loro, però, si introduce una stretta nella possibilità di avere un'aspettativa per lavorare con la Pub­blica amministrazione: chi ha incarichi di diretta collaborazione, non potrà più ricorrere all'aspettativa, dovrà andare fuori ruolo.

La stretta sui trattenimenti in servizio comporterà peraltro che, laddove il limite ordinamentale per il servizio risulti fissato a 65 anni, il lavoratore dovrà obbligatoriamente lasciare il posto a 65 anni se a tale età avrà maturato un diritto a pensione (in pratica la pensione anticipata). In caso contrario il rapporto proseguirà fino ai nuovi limiti previsti per il conseguimento della pensione di vecchiaia (66 anni 3 mesi). Non solo. Le amministrazioni potranno già risolvere il rapporto all'età di 62 anni, anche nei confronti dei dirigenti (ma non nei confronti dei magistrati, professori universitari e primari), purché questi abbiano raggiunto la massima età contributiva (cioè i 42 anni e 6 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 6 mesi per le donne). Per attivare tale possibilità sarà tuttavia necessario un atto motivato e la risoluzione del rapporto non dovrà recare pregiudizio alla Pa.

C'è inoltre una stretta al conferimento degli incarichi a pensionati. Le pubbliche amministrazioni, nonché gli enti inseriti nel conto economico consolidato della Pa così come individuati dall'Istat, le autorità indipendenti e la Consob non potranno attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Agli stessi soggetti non potranno essere conferiti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni e degli enti e società da esse controllati. Sono salvi da questa regola solo i componenti delle giunte degli enti territoriali e i componenti o titolari degli organi elettivi di ordini e collegi professionali, nonché di enti aventi natura associativa. Gli incarichi e le collaborazioni sono tuttavia consentiti a titolo gratuito e per la durata massima di un anno. Non sono previste né proroghe, né rinnovi e i rimborsi spese eventualmente corrisposti dovranno essere rendicontati. Tali disposizioni troveranno comunque applicazione agli incarichi conferiti dopo la data di entrata in vigore del decreto (cioè dopo il 25 giugno 2014).

Il provvedimento prevede anche un taglio del 20% della remunerazione per i membri dei Cda di so­cietà partecipate che lavorano in manie­ra praticamente esclusiva con la Pa. Caleranno anche le somme che le imprese versano alle Camere di com­mercio, ma gradualmente: ci sarà un ta­glio del 35% nel 2015, del 40% nel 2016 e un dimezzamento nel 2017.

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E' stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione numero 114/2014 del Decreto Legge di Riforma della Pa. Qui  il testo coordinato del Decreto legge 90/2014 che riforma la Pubblica Amministrazione.

Kamsin Con la pubblicazione in Gazzetta della legge di conversione al Dl 90/2014 si è completato il primo passo della Riforma della Pubblica Amministrazione annunciata dal Governo Renzi all'inizio di Giugno. Molte le novità del provvedimento che è stato profondamente rivisto durante l'esame parlamentare. 

Tra le novità principali, al fine di favorire il ricambio generazionale nelle pubbliche amministrazioni, il decreto dispone l’abrogazione dell’istituto del trattenimento in servizio e l’ampliamento dell’ambito applicativo dell’istituto della risoluzione unilaterale del contratto da parte della P.A. nei confronti dei dipendenti che abbiano maturato i requisiti pensionistici. Per quanto attiene a quest'ultimo, si dispone che, in via generale, l'istituto non può trovare comunque applicazione prima del raggiungimento di un'età anagrafica che possa dare luogo a una riduzione percentuale del trattamento pensionistico per effetto del pesnionamento anticipato (62 anni). Oltre a ciò, si prevede che l'istituto non si applichi al personale di magistratura e che per i dirigenti medici e del ruolo sanitario del SSN la risoluzione unilaterale non possa avvenire prima del compimento dei 65 anni di età (articolo 1).

Il provvedimento contiene nuove disposizioni in materia di turn over nelle P.A.. In particolare, si dispone la rimodulazione delle percentuali del turn over, per il quinquiennio 2014-2018, per determinate amministrazioni dello Stato (ed altri enti), per gli enti di ricerca e per gli enti territoriali. Sono inoltre previste l’ulteriore proroga dei contratti a termine stipulabili dalle province per specifiche necessità (già prorogati al 31 dicembre 2014) e la non applicazione dei limiti assunzionali previsti per determinate fattispecie lavorative ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da specifici finanziamenti.

Zedde

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