Pubblico Impiego

Pubblico Impiego

Scatterà dal prossimo 1° Settembre la riduzione del 50 per cento dei distacchi, aspettative e permessi sindacali nelle amministrazioni pubbliche. 

Kamsin E' stata confermata nell'articolo 7 del dl 90/2014, a decorrere dal 1° settembre 2014, la riduzione del 50 per cento, per ciascuna associazione sindacale, dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali, come attribuiti dalle disposizioni regolamentari e contrattuali vigenti al personale delle pubbliche amministrazioni e al personale in regime di diritto pubblico.

Con le procedure contrattuali previste dai rispettivi ordinamenti può essere modificata la ripartizione dei contingenti, come ridefiniti, tra le varie associazioni sindacali. Possono essere inoltre definite forme di utilizzo compensativo tra distacchi e permessi sindacali, purché ad invarianza di spesa.

Il Dl 90/2014 ha inoltre introdotto una disposizione specifica relativa alla riduzione delle prerogative sindacali per le forze di polizia e per i  vigili del fuoco: ad essi la riduzione (elevata al 66%) si applica esclusivamente ai permessi speciali per la partecipazione a riunioni sindacali su convocazione dell'amministrazione (e non anche ai permessi ordinari, distacchi e aspettative).

Inoltre, è stato precisato che nell'ambito delle modifiche alle ripartizioni dei contingenti così ridefiniti tra le associazioni sindacali, sarà possibile definire, ad invarianza di spesa, forme di utilizzo compensativo tra distacchi e permessi sindacali.

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Riforma Pensioni, così le nuove regole dopo il Dl MadiaZedde

I dipendenti pubblici saranno collocati in pensione d'ufficio al raggiungimento dei 65 anni qualora abbiano maturato a tale data un diritto a pensione.

Kamsin Con l'abolizione del trattenimento in servizio, previsto dal dl 90/2014, i lavoratori della pubblica amministrazione potranno essere collocati in quiescenza al compimento del 65° anno di età, cioè al raggiungimento del limite ordinamentale per il servizio, limite vigente in molte delle Pa. La prosecuzione del rapporto di lavoro fino ai nuovi limiti anagrafici (66 anni 3 mesi) per la pensione di vecchiaia sarà ammissibile infatti solo ove, al raggiungimento del 65° anno di età, non risulti perfezionato un diritto a pensione. 

Sono questi gli effetti combinati del Dl 90/2014 e della regola introdotta nel Dl 101/2013 per i lavoratori delle Pa. In altri termini nel pubblico impiego il lavoratore deve lasciare il posto a 65 anni se a tale età ha maturato un qualsiasi diritto a pensione (si tratta principalmente del caso in cui il lavoratore ha raggiunto i requisiti contributivi per la pensione anticipata). In caso contrario il rapporto proseguirà fino ai nuovi limiti previsti per il conseguimento della pensione di vecchiaia. E superati i 65 anni il rapporto di lavoro si intenderà risolto al perfezionamento del primo requisito per la pensione senza che l'interessato possa chiedere di proseguire il rapporto di lavoro per un altro biennio.

Come si ricorderà infatti l’articolo 2, comma 5, del Dl 101/2013 ha interpretato autenticamente l’articolo 24 della riforma Monti-Fornero nel senso che per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni il limite ordinamentale – al raggiungimento del quale l’amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro se il lavoratore ha conseguito, a qualsiasi titolo, i requisiti per il diritto a pensione – non è modificato dall’elevazione dei requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia; si fa eccezione solo per il trattenimento in servizio o per far conseguire all’interessato la prima decorrenza utile della pensione. Ora, con l'abolizione del trattenimento in servizio, sarà possibile pertanto superare il limite ordinamentale solo per far conseguire la pensione di vecchiaia quando l'interessato non ha maturato un diritto a pensione entro il 65° anno di età. Resta ferma comunque la possibilità di permanere sul posto di lavoro per il raggiungimento dell'anzianità contributiva minima richiesta per la pensione di vecchiaia (cioè 20 anni) anche se tale requisito dovesse risultare perfezionato successivamente al compimento dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia.

La misura peraltro è sorretta anche dall'ulteriore possibilità (non obbligo) per la Pa, contenuta nel Dl 90/2014, di risolvere il rapporto di lavoro al raggiungimento dei requisiti per la pensione anticipata purchè il soggetto abbia perfezionato il 62° anno di età (65° anno per i dirigenti medici e del ruolo sanitario). La decisione della Pa dovrà essere in tal caso motivata con riferimento alle esigenze organizzative e senza pregiudizio per la funzionale erogazione dei servizi.

Restano fuori da queste regole i magistrati, i professori universitari e gli Avvocati dello Stato. Si tratta di categorie di lavoratori per i quali è infatti previsto un limite ordinamentale piu' elevato, pari a 70 anni. Per costoro il pensionamento d'ufficio scatterà solo al raggiungimento del 70° anno di età e, peraltro, le Pa non potranno anticipare la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro già all'età di 62 anni. 

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Riforma Pensioni, per gli statali l'età pensionabile si abbassa sino 65 anniZedde

Approfitteranno di una finestra speciale per andare in pensione i sei consiglieri parlamentari dell'Assemblea Regionale Siciliana che altrimenti rischierebbero il taglio dello stipendio a 240 mila euro l'anno come deciso dal Presidente Giovanni Ardizzone, già a partire dal mese di Agosto. Kamsin E' quanto si legge sul quotidiano il Corriere della Sera che anticipa come ben sei consiglieri parlamentari alla vigilia di Ferragosto si siano affrettati a presentare la domanda di pensione per mantenere "un appannaggio annuale da 320 a 360 mila euro lordi l'anno".  Un'opportunità offerta dallo stesso consiglio di presidenza di Palazzo dei Normanni che ha concesso una finestra di pensionamenti «extra», non prevista. Appunto, una via d'uscita possibile solo per chi avrebbe 40 anni di servizio. E in qualche caso, cumulando riscatto laurea e servizio militare, bastano anche 53 anni per mollare il lavoro, incassare una liquidazione non decurtata e continuare a ricevere l'assegno di sempre.

Sarebbero piu' di 10 una quarantina i funzionari che avrebbero voluto approfittare della finestra «extra», ma non tutti possono per gli anni di servizio e qualcuno non vuole, offeso da provvedimenti che innestano comunque una aspra competizione interna all'amministrazione. Con funzionari di fresca nomina che colgono l'opportunità di carriera davanti a tante caselle liberate di botto. Oltre ai sei super prepensionati, secondo il Quotidiano, hanno chiesto di andare via anche tre segretari che arrivavano a 210, 220 mila euro e infine 6 assistenti che rientrano nella fascia trai 120 e i 130 mila euro l'anno.

Per tutti l'obiettivo è di non subire tagli nei conteggi del rapporto di fine lavoro e nella pensione mensile che continua a gravare sulle casse dell'Assemblea, sotto questo aspetto autonoma, finanziata con una legge aggiornata proprio questo mese fissando una priorità assoluta per appannaggi e stipendi di deputati e funzionari su ogni altra voce di spesa della Regione, compresi appalti e forniture.

Zedde

Sulle pensioni nei giorni scorsi il governo ha fatto un passo indietro rispetto alle aperture che erano state proposte nel decreto sulla Pa. No alle pensioni per i 4 mila insegnanti rientranti nella cosiddetta «quota 96» (la somma di età e anni di contributi), che avrebbero così potuto percepire l'assegno dall'lnps a partire da settembre. Kamsin E' saltato anche il tetto dei 68 anni per la pensione dei professori universitari e dei primari. Per loro restano in vigore le soglie valide anche per gli altri dipendenti pubblici. Sono rimaste le penalizzazioni sulle pensioni anticipate: l'1% per ogni anno di anticipo rispetto ai 62 e il 2% per ogni ulteriore anno rispetto ai 60; ed ugualmente non sono stati riconosciuti i benefici previdenziali alle vittime di atti terroristici.

Nessun cambiamento al momento anche sull'opzione donna, il cui il decreto "salva Italia" del 2011 ne ha confermato i contenuti. Si tratta, com'è noto, della possibilità per le donne di andare in pensione con 57 anni di età con 35 di contributi (58 anni se lavoratrici autonome), in via eccezionale sino al 2015, scegliendo un trattamento calcolato interamente con il sistema contributivo. Ci si attendeva una apertura del governo, cioè una proroga di questa opportunità oltre il 2015 in modo da creare una valvola di sfogo a chi è rimasto intrappolato nelle maglie restrittive della Riforma Fornero (e comunque piuttosto cara in quanto si subisce una riduzione dell'assegno nell'ordine di circa il 25-30%). Ma per ora l'intervento sembra rimandato in autunno quando si scriverà la legge di stabilità per il 2015.

Nella Pa tuttavia ci sono state alcune novità che in taluni casi possono comportare, nei fatti, un abbassamento dell'età pensionabile. Per effetto dell'abolizione del trattenimento in servizio la maggior parte dei dipendenti pubblici sarà infatti costretta a lasciare il posto al perfezionamento del 65° anno di età, limite ordinamentale per la permanenza in servizio in buona parte delle Pa (fa eccezione la magistratura e le università in cui il limite è a 70 anni), qualora sia stato maturato entro tale età il diritto alla pensione anticipata. In precedenza tali lavoratori potevano ottenere, se la domanda veniva accolta dalle Pa, la permanenza in servizio per un ulteriore biennio. Non solo. La Pa potrà ulteriormente anticipare la risoluzione del rapporto di lavoro fino al 62° anno (65 per i dirigenti medici) con un atto motivato purchè ciò non comporti pregiudizio per l'attività dell'ente. Si tratta di una facoltà che era riconosciuta sino al 2014, e che ora diventa strutturale.

Nota amara invece per quanto riguarda le penalizzazioni. E' rimasta invece immutato il disincentivo al pensionamento anticipato. Qualora si chieda la pensione di anzianità prima dei 62 anni di età, l'assegno viene corrisposto, per la quota retributiva, con una riduzione pari all1% per ogni anno di anticipo, percentuale che sale al 2%, per ogni anno di anticipo che supera i 2. Quindi, ad esempio, se si richiede la pensione anzianità dopo aver raggiunto i 42 anni a 60 anni, si riscuoterà, per la quota di pensione calcolata con il sistema retributivo (riferito all'anzianità accumulata sino a tutto il 2011), un assegno decurtato del 2%. Se invece la si richiede a 59 anni di età la decurtazione sale al 4%.

Un'apposita disposizione di legge, approvata subito dopo la riforma Fornero, esclude dall'applicazione delle riduzioni percentuali i trattamenti liquidati in favore di coloro che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017. Ciò a condizione che il possesso del requisito, derivi da: prestazione effettiva di lavoro; periodi di astensione obbligatoria per maternità, assolvimento degli obblighi di leva, infortunio o malattia; periodi di cassa integrazione ordinaria; astensione dal lavoro per la donazione di sangue; congedi parentali di maternità e paternità; congedi e permessi con riferimento a persone con handicap in situazione di gravità.

Nel passaggio alla Camera della riforma Madia era stato approvato un emendamento che escludeva dalle penalizzazioni anche chi raggiungeva il requisito dei 42 anni con l'aiuto della contribuzione figurativa o da riscatto (laurea ad esempio). Ma ora la bocciatura della Ragioneria generale, e l'approvazione definitiva del provvedimento, le penalizzazioni restano alle condizioni sopra descritte.

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Con l'approvazione definitiva del Dl 90/2014 è passata la norma che stabilizza la possibilità per le Pa di risolvere il rapporto di lavoro al compimento della massima anzianità contributiva. Kamsin Nello specifico l'articolo 1, comma 5 del Dl 90/2014 consente alle pubbliche amministrazioni (di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni), incluse le autorità indipendenti, a decorrere dalla maturazione del requisito di anzianità contributiva per l’accesso al pensionamento (attualmente pari a 42 anni e 6 mesi per gli uomini e 41 anni e 6 mesi per le donne) e non prima del compimento dei 62 anni di età (al di sotto della quale opererebbero riduzioni percentuali del trattamento pensionistico), di risolvere il rapporto di lavoro ed il contratto individuale (con un preavviso di sei mesi, come già previsto dalla normativa vigente).

Si tratta questa di una facoltà concessa alla Pa, non dunque di un obbligo, che la previgente disciplina riconosceva temporaneamente, sino al 31.12.2014.

La risoluzione deve essere operata "con decisione motivata con riferimento alle esigenze organizzative e ai criteri di scelta applicati e senza pregiudizio per la funzionale erogazione dei servizi" e ricomprede anche il personale dirigenziale ed i membri delle autorità indipendenti. Restano esclusi dall'àmbito di applicazione dell'istituto i magistrati, i professori universitari ed i responsabili sanitari di struttura complessa; mentre per i dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, la risoluzione viene ammessa non prima del raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età. L'istituto continua a non trovare immediata applicazione nei comparti sicurezza, difesa ed esteri.

La disposizione, come riformulata nel corso dell'esame in Parlamento, dunque conferma quanto indicato da Pensioni Oggi ed indica che il lavoratore deve aver raggiunto almeno i 62 anni affinchè la risoluzione possa avere efficacia (mentre appare non esercitabile qualora il soggetto sia un "precoce" ossia sterilizzi la penalizzazione sino al 2017 pur non avendo perfezionato i 62 anni ai sensi dell'articolo 6, comma 2-quater del Dl 216/2011).

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Riforma Pensioni, doccia fredda sullo stop alle penalizzazioniZedde

Con l'abolizione del trattenimento in servizio, previsto dal dl 90/2014 a partire dal 31 Ottobre 2014, i lavoratori della pubblica amministrazione saranno collocati in quiescenza al compimento del 65° anno di età, cioè al raggiungimento del limite ordinamentale vigente in molte Pa. Kamsin Esclusi i magistrati e i professori universitari che potranno raggiungere il 70° anno di età (godendo peraltro di una pensione piu' succulenta grazie all'attivazione di coefficienti di trasformazione piu' elevati). La prosecuzione del rapporto di lavoro fino ai nuovi limiti anagrafici (66 anni 3 mesi) potrà essere ammessa solo per far sì che l'interessato acquisisca la pensione qualora a 65 anni non risulti perfezionato alcun diritto.

Come si ricorderà infatti l’articolo 2, comma 5, del Dl 101/2013 ha interpretato autenticamente l’articolo 24 della riforma Monti-Fornero nel senso che per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni il limite ordinamentale – al raggiungimento del quale l’amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro se il lavoratore ha conseguito, a qualsiasi titolo, i requisiti per il diritto a pensione – non è modificato dall’elevazione dei requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia; si fa eccezione solo per il trattenimento in servizio o per far conseguire all’interessato la prima decorrenza utile della pensione. Ora con l'abolizione del trattenimento in servizio sarà possibile pertanto superare il limite ordinamentale solo per far conseguire la pensione di vecchiaia quando l'interessato non ha maturato un diritto a pensione anticipata entro il 65° anno di età. Resta ferma comunque la possibilità di permanere sul posto di lavoro per il raggiungimento dell'anzianità contributiva minima richiesta per la pensione di vecchiaia (cioè 20 anni) anche se tale requisito dovesse risultare perfezionato successivamente al compimento dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia.

Il Decreto Pa è legge. La Camera approva lo stop ai quota 96 e ai precoci

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