Pubblico Impiego

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Tra le tante modifiche in materia previdenziale che saranno in discussione da oggi alla Camera c'è anche da segnalare l'intervento che riscrive il comma 5 dell'articolo 1 del Dl 90/2014 riguardante l’ambito applicativo dell’istituto della risoluzione unilaterale del contratto da parte della P.A. Kamsin Come si ricorderà, con il decreto legge 90/2014 il governo aveva concesso la facoltà, intervenendo sul Dl 112/2008, alle Pa di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro nei confronti dei dipendenti che avevano maturato la massima anzianità contributiva, cioè i requisiti per la pensione anticipata  a decorrere dal 1° gennaio 2012 (42 anni e 6 mesi per gli uomini e 41 anni e 6 mesi per le donne). Pensioni Oggi aveva peraltro anticipato come tale istituto, pur nel silenzio del provvedimento, potesse essere attivato solo a condizione che il lavoratore non fosse soggetto alla penalizzazione (cfr Circolare della Funzione Pubblica 2/2012). Tra l'altro la modifica governativa aveva ricompreso anche il personale delle autorità indipendenti e i dirigenti medici responsabili di struttura complessa che in precedenza erano rimasti fuori.

Ora, con le modifiche in Commissione che hanno riscritto l'emendamento, viene messo nero su bianco che la risoluzione può essere esercitata dalla Pa con un preavviso di sei mesi attraverso" una decisione motivata con riferimento alle esigenze organizzative e ai criteri di scelta applicati e senza pregiudizio per la funzionale erogazione dei servizi", e a condizione che il dipendente non sia interessato dalla penalizzazione (o meglio "non prima del raggiungimento di un'età anagrafica che possa dare luogo alla riduzione percentuale del trattamento previdenziale").

La precisazione dunque conferma quanto indicato da Pensioni Oggi ed indica che il lavoratore deve aver raggiunto almeno i 62 anni affinchè la risoluzione possa avere efficacia (mentre appare non esercitabile qualora il soggetto sia un "precoce" ossia sterilizzi la penalizzazione sino al 2017 pur non avendo perfezionato i 62 anni ai sensi dell'articolo 6, comma 2-quater del Dl 216/2011).

Quanto all'ambito oggettivo le modifiche precisano che l'istituto è applicabile al personale dirigenziale e ai dipendenti reintegrati in servizio dopo una sentenza di proscioglimento ai sensi dell'articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 mentre non è applicabile al personale di magistratura. La risoluzione potrà avvenire invece non prima dei 65 anni nei confronti dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del servizio sanitario nazionale, ivi compresi i responsabili di struttura complessa, dei professori e dei ricercatori universitari. L'istituto continua a non trovare immediata applicazione nei comparti sicurezza, difesa ed esteri.

Zedde

Saranno fatti salvi fino al 31 dicembre 2015 i trattenimenti in servizio per i magistrati e saranno ricompresi anche quelli non ancora concessi alla data di entrata in vigore del Dl 90/2014. Kamsin Per gli altri dipendenti pubblici la dead-line resta ottobre 2014. Mentre per la scuola si anticipa al 31 agosto per consentire, già da settembre, l'immissione in servizio del nuovo personale. Sono queste alcune delle novità che sono state approvate dalla Commissione Affari Costituzionali della Camera in sede Referente Venerdì scorso e che saranno da questa settimana in Aula per la discussione finale.

Dunque il provvedimento, sul fronte dei trattenimenti in servizio, ha sostanzialmente retto l'esame parlamentare. Da un lato viene confermata la stretta sui trattenimenti in servizio contenuta nell'articolo 1 del Dl 90/2014 che vede il loro termine al 31 Ottobre 2014; dall'altro c'è una piccola apertura in favore dei magistrati il cui termine, pur restando fissato al 31 Dicembre 2015, ricomprenderà non solo i trattenimenti già concessi ma anche quelli non ancora in essere alla data di entrata in vigore del Decreto legge 90/2014. L'abbassamento dell'età dovrebbe invece scattare subito per i militari e per gli Avvocati dello Stato dato che gli emendamenti vanno ad abrogare il comma 3 dell'articolo 1 che, per i militari, estendeva sino al 2015 l'operatività dei richiami in servizio.

Al fine di salvaguardare la continuità didattica e di garantire l'immissione in servizio fin dal primo di settembre, il provvedimento precisa inoltre che i trattenimenti in servizio del personale della scuola verranno invece fatti salvi fino al 31 agosto 2014 o fino alla loro scadenza se prevista in data anteriore.

Zedde

La mobilità per i dipendenti pubblici sarà attenuata, in particolare per i dipendenti pubblici che hanno figli minori di 3 anni o afflitti da disabilità. Mentre per gli altri dipendenti pubblici servirà un accordo con i sindacati. Kamsin Sono le novità approvate ieri dalla Commissione Affari costituzionali della Camera che hanno riscritto l'articolo 4 del Dl 90/2014 nella versione attualmente vigente.

Com'è noto, l'articolo 4 ha precisato che le sedi delle pubbliche amministrazione ubicate nel territorio dello stesso comune o a una distanza inferiore a 50 chilometri dalla sede di prima assegnazione costituiscono medesima unità produttiva (ai sensi dell’articolo 2103), all’interno della quale i dipendenti sono tenuti a prestare la loro attività lavorativa, previo accordo tra le amministrazioni interessate o anche in assenza di accordo, quando sia necessario sopperire a carenze di organico. Con la modifica approvata ieri si interviene dunque, da un lato, sui criteri per attivarla che andranno fissati con un decreto ministeriale da emanare previa «consultazione con le confederazioni rappresentative»; dall'altro, arrivano le deroghe già annunciate dal ministro della Pa, Maria Anna Madia, per i genitori con bambini di età inferiore ai 3 anni oppure colpiti da disabilità ai sensi della legge 104/92 e formalizzati in una proposta di modifica a firma Irene Tinagli (Sc). In entrambi i casi potranno essere spostati solo con il loro consenso.

Le amministrazioni che intendano procedere attivare la procedura di mobilità dovranno provvedere alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale, per un periodo minimo di 30 giorni, del bando che indica i posti che le amministrazioni intendono coprire attraverso passaggio diretto di personale da altre amministrazioni. Dovrebbe poi essere confermata la possibilità, in via sperimentale (fino all’introduzione di nuove procedure per la definizione dei fabbisogni standard), di operare trasferimenti tra sedi centrali di differenti Ministeri, Agenzie ed Enti pubblici non economici nazionali, anche in mancanza dell’assenso dell’amministrazione di appartenenza, a condizione che l’amministrazione di destinazione abbia una percentuale di posti vacanti superiore a quella dell’amministrazione di provenienza.

Zedde

L’articolo 3 del decreto legge sulla riforma della pubblica amministrazione contiene nuove disposizioni in materia di limitazioni al turn over nelle P.A. Kamsin L'obiettivo del governo è quello di allentare i vincoli imposti dalla precedente disciplina rimodulando le limitazioni al turn over per determinate amministrazioni dello Stato (enti di ricerca ed enti territoriali) per il quinquiennio 2014-2018. Oggi, com'è noto, gli enti pubblici possono infatti assumere soltanto una quota limitata di nuovi dipendenti (il 20%) in rapporto ai lavoratori anziani che ogni anno si mettono in pensione.

Vediamo in dettaglio cosa cambia.

Per quanto riguarda le amministrazioni dello Stato il decreto conferma i limiti attuali basati sui risparmi di spesa legati alle cessazioni dell’anno precedente: dal 2015, il tasso di turnover salirà al 40%, nel 2016 arriverà al 60% e nel 2017 all’80%. Dal 2018 in poi, invece, si arriverà al 100% e gli anziani pensionati verranno pienamente sostituiti da giovani neoassunti. Viene tuttavia specificato  che la base di calcolo è costituita dal solo personale “di ruolo”, inoltre, il concomitante vincolo relativo alla percentuale di unità cessate nell’anno precedente (c.d. limite capitario) viene eliminato.

In altri termini il governo elimina (dal 2014) il vincolo alle assunzioni relativo alle percentuali di unità lavorative cessate nell’anno precedente, mantenendo il solo criterio basato sui risparmi di spesa legati alla cessazioni di personale (peraltro con riferimento al solo personale di ruolo) avvenute nell’anno precedente.

La nuova disciplina non si applica ai Corpi di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e al comparto Scuola, per i quali viene espressamente fatta salva la (vigente) normativa di settore.

Una analoga rimodulazione delle limitazioni al turn over interessa gli enti di ricerca sempre per il quinquiennio 2014-2018. Nello specifico il dl 90/2014 concede la facoltà, per gli enti di ricerca, la cui spesa per il  personale di ruolo del singolo ente non superi l'80% delle proprie entrate correnti complessive (come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno precedente), di procedere, per il biennio 2014-2015, ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 50% di quella relativa al personale di ruolo cessato nell’anno precedente. Tale spesa viene aumentata al 60% nel 2016, all'80% nel 2017 e al 100% a decorrere dal 2018. 
                                                      
Limiti rivisti anche per gli enti territoriali per i quali viene previsto un graduale aumento delle percentuali di turn over, con conseguente incremento delle facoltà di assunzione (60% nel biennio 2014-2015, 80% nel biennio 2016-2017, 100% nel 2018), per il quinquiennio 2014-2018.

La nuova disciplina inoltre ribadisce la non applicazione dei limiti di assunzioni al personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d’obbligo.

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Lo stop agli incarichi di consulenza per i pensionati potrebbe essere esteso anche agli organi costituzionali. E' quanto prevede un emendamento al testo del decreto legge sulla Riforma della Pa (dl 90/2014) in corso di esame in Commissione Affari Costituzionali alla Camera. Kamsin Com'è noto il divieto è attualmente contenuto nell’articolo 6 del decreto legge e prevede che le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi di studio e di consulenza, né incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo di amministrazioni pubbliche, a soggetti già lavoratori pubblici e privati collocati in quiescenza, a meno che non si tratti di incarichi o cariche conferiti a titolo gratuito.

Il divieto, nella forma attualmente vigente, trova applicazione agli incarichi conferiti a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge e non riguarda, in ogni caso, incarichi o cariche presso organi costituzionali.
La disposizione, come si ricorderà, modifica l’articolo 5, comma 9, del D.L. 95/2012, il quale ha vietato alle pubbliche amministrazioni di attribuire incarichi di studio e consulenza a soggetti in quiescenza già appartenenti ai ruoli, che abbiano svolto nell'ultimo anno di servizio funzioni e attività corrispondenti, ampliando in modo rilevante sia l’ambito soggettivo (tutti i soggetti in quiescenza), sia l’ambito oggettivo (divieto esteso al conferimento di incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni).

Si ricorda che le amministrazioni interessate sono quelle di cui all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 e quelle inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'I.S.T.A.T.

Ora però, con le modifiche approvate in commissione, il divieto di far lavorare i pensionati potrebbe essere esteso anche agli organi costituzionali, dalla Camera, al Senato, fino alla Presidenza della Repubblica passando per la Corte Costituzionale. Non solo. Se l'emendamento fosse approvato in via definitiva, tali incarichi, a titolo gratuito, non potranno avere una durata superiore ad un anno e non saranno rinnovabili.

Zedde

Tra le varie novità in materia previdenziale contenute nel Dl 90/2014, oltre all'abolizione del trattenimento in servizio, il comma 5 dell'articolo 1 del provvedimento amplia l’ambito applicativo dell’istituto della risoluzione unilaterale del contratto da parte della P.A. Kamsin Il governo ha infatti esteso l'istituto ricomprendendo anche il personale delle autorità indipendenti e i dirigenti medici responsabili di struttura complessa che sino ad oggi erano rimasti esclusi. La misura, com'è noto, concede la facolta' alle Pa di risolvere il rapporto di lavoro nei confronti dei dipendenti che hanno maturato la massima anzianità contributiva, cioè i requisiti per la pensione anticipata  a decorrere dal 1° gennaio 2012 (42 anni e 6 mesi per gli uomini e 41 anni e 6 mesi per le donne) a condizione però, si ritiene, che non siano soggetti alla penalizzazione (cfr Circolare della Funzione Pubblica 2/2012).

Con riferimento all’ambito applicativo dell’istituto, quindi si può riscontrare una novità rispetto alla disciplina preesistente: la norma estende tale facoltà al personale delle autorità indipendenti e dirigenti medici responsabili di struttura complessa (categorie in precedenza escluse) mentre l'istituto continua a non trovare immediata applicazione nei comparti sicurezza, difesa ed esteri. Con l'intervento in questione inoltre la misura dovrebbe essere resa strutturale e cioè esercitabile dalle Pa anche oltre il 2014, limite temporale invece previsto prima del Dl 90/2014.

La Disciplina previgente - L’istituto, come anticipato da Pensioni Oggi, non è nuovo a differenza di quanto rilanciato dai quotidiani nelle ultime settimane. E' infatti disciplinato dall’articolo 72, commi da 8 a 11, del D.L. 112/2008, che ha introdotto la facoltà per le P.A. (nell’esercizio dei propri poteri generali di organizzazione) di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro e il contratto individuale (con preavviso di sei mesi) nei confronti del personale dipendente. La misura tuttavia, pur comprendendo i dirigenti, escludeva magistrati, professori universitari e dirigenti medici responsabili di struttura complessa che avessero maturato l’anzianità massima contributiva, prevista all'epoca, cioè i 40 anni. Per una lacuna legislativa la misura inoltre non risultava (e non risulta) applicabile al personale dei comparti sicurezza, difesa ed esteri, le cui modalità applicative della disposizione erano rinviate ad un D.P.C.M., da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del D.L. 112/2008, decreto che non risulta, ad oggi, adottato. 

Pare utile anche precisare che, nell'applicazione della risoluzione del rapporto di lavoro da parte delle Pa, l’articolo 16, comma 11, del D.L. 98/2011 ha escluso l’obbligo di motivazione di ciascun provvedimento, stabilendo che l’esercizio di tale facoltà da parte delle P.A. “non necessita di ulteriori motivazioni qualora l'amministrazione interessata abbia preventivamente determinato in via generale appositi criteri di applicativi con atto generale di organizzazione interna, sottoposto al visto dei competenti organi di controllo”.

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