Pubblico Impiego

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Che la coperta fosse troppo corta lo sapevano in molti. La staffetta generazionale appare indispensabile in quanto, tra le altre cose, rappresenta una iniezione di fiducia per l'Italia. I freni tuttavia sono molti se si dà uno sguardo ai conti dello Stato. Kamsin La decisione di aprire ai giovani sembra che venga data dal naturale stato delle cose. Volente o nolente lo Stato dovrà fronteggiare un esodo di 250.000 uscite dei propri dipendenti entro i prossimi 3 – 4 anni per raggiunti limiti di età.

Ma ci sarà un turnover? Cosa accadrà ai conti Inps che da poco ha inglobato l’ Inpdap (Istituto Nazionale di Previdenza e assistenza per i Dipendenti  Pubblici)?  E’ stato appena sanato l’ indebitamento dell’ istituto per il pagamento delle pensioni. Ma nel settore esiste uno squilibrio strutturale: le uscite sono superiori alle entrate. Negli ultimi due anni le entrate da contributi sono scese del  7,9% , nel 2012 sono passate  da 57,7 miliardi di euro a 53,1 miliardi. Per il 2014 le spese per prestazioni supereranno le entrate di  11,6 miliardi, disavanzo destinato a crescere nei prossimi anni per fronteggiare l’ ondata di uscite prevista.

Onda che viene ancor più potenziata dalle nuove norme che impongono l’ uscita dalla Pa allorchè si raggiungono i requisiti per ottenere la pensione di vecchiaia (66 anni e tre mesi) e che producono nuovi costi. Probabilmente per perequare la situazione di bilancio dell’ Ente il rapporto fra cessazioni e nuove entrate slitterà nel tempo.

Zedde

Se potessi avere 1000 lire al mese  non è più di moda. Oggi si dovrebbe aspirare a “ se potessi lavorare a Montecitorio”, non come uno dei 630 Deputati eletti dalle ultime elezioni nazionali, ma come dipendente dell’ Ente:  la Camera dei Deputati. Kamsin

Per chi ne è venuto a conoscenza – per ora pochi – Montecitorio rappresenta l’ Eden dei privilegi, in cui è presente la più alta concentrazione di superstipendi in Italia. Oltre 100 persone percepiscono una retribuzione superiore a quella de Capo dello Stato. Come è possibile? La legge Renzi sulle retribuzioni massime dei dirigenti dello Stato (non superiore a 230/240.000 euro) non è valida per il personale delle due Camere. Sic!

Marina Sereni, attuale Vice Presidente della Camera con delega al Personale, sarà impegnata a contrattare con un’ imponente massa di sindacati che tutelano i dipendenti del settore per riportare le super retribuzioni in un alveo di maggiore normalità. Ma naturalmente se verranno modificati gli stipendi degli apicali, dovranno anche essere ridotti i salari dell’ intera piramide. Nelle prossime settimane assisteremo al miracolo della sforbiciata, calcolata sul 40%, degli stipendi dei dipendenti che lavorano nei due rami del  Parlamento (anche perché l’ intervento sarà esteso al Senato). Sicuramente ne riparleremo.

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I dipendenti pubblici che hanno maturato un qualsiasi diritto a pensione con le regole previgenti la riforma Monti-Fornero e che sono ancora in servizio dovranno lasciare il posto di lavoro al compimento del 65esimo anno di età. Kamsin È quanto ha precisato, con un'interpretazione autentica, l’articolo 2, comma 4 del Dl 101/2013 che ha risposto a "brutto muso" alla decisione del Tar del Lazio che aveva di fatto messo in dubbio la possibilità per le Pa di collocare a riposo i dipendenti secondo le regole di pensionamento previgenti. E le vecchie regole prevedevano per l'appunto la pensione di vecchiaia al perfezionamento dei 65 anni, il limite ordinamentale per la permanenza in servizio per la maggior parte dei pubblici dipendenti.

Sin dall’entrata in vigore del Dl 201/2011 (decreto Salva Italia) la Funzione pubblica con la circolare 2/2012 e l’Inps - gestione ex Inpdap – avevano interpretato l’articolo 24 della riforma nel senso che il lavoratore con un diritto a pensione acquisito entro il 31 dicembre 2011 non potesse permanere in servizio al fine di raggiungere i nuovi e più severi requisiti richiesti dalla nuova norma ma dovesse obbligatoriamente lasciare al perfezionamento dei requisiti di pensionamento fissati dalla vecchia disciplina.

Il Tar Lazio, con la sentenza 2446/2013, aveva però annullato la parte della circolare nella parte in cui stabiliva che la Pubblica amministrazione doveva collocare a riposo al compimento del 65esimo anno di età i dipendenti che nell’anno 2011 erano già in possesso della massima anzianità contributiva (40 anni) o comunque dei requisiti prescritti per l’accesso a un trattamento pensionistico diverso dalla pensione di vecchiaia. Nel contempo, il Tar aveva accertato il diritto del ricorrente a permanere in servizio fino al compimento del 66esimo anno, nuovo limite di età previsto dalla riforma previdenziale per il 2012.

Il legislatore ha pertanto sconfessato l'indirizzo del Tar ribadendo che "l'art. 24, comma 3, primo periodo, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpreta nel senso che il conseguimento da parte di un lavoratore dipendente delle pubbliche amministrazioni di un qualsiasi diritto a pensione entro il 31 dicembre 2011 comporta obbligatoriamente l'applicazione del regime di accesso e delle decorrenze previgente rispetto all'entrata in vigore del predetto articolo 24".

In altri termini il 65esimo anno di età il limite invalicabile nei confronti di quei lavoratori con un qualsiasi diritto a pensione perfezionato entro il 31 dicembre 2011. E per effetto della recente abolizione del trattenimento in servizio (dl 90/2014) le eventuali prosecuzioni potranno essere ammesse solo al fine di garantire continuità tra stipendio e assegno pensionistico nell’ipotesi in cui la decorrenza di quest’ultimo non sia immediata.

Si ricorda inoltre che il rapporto di lavoro potrà essere risolto anche al compimento del 40esimo anno contributivo qualora tale ipotesi sia applicabile all’Ente. L’articolo 72, comma 11, del Dl 112/2008 concede infatti la possibilità in capo alle amministrazioni di risolvere il rapporto di lavoro nei casi di raggiungimento dell’anzianità massima contributiva di 40 anni.

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E' stato ''firmato'' il decreto per ''636 vincitori di concorsi non assunti''. Così il ministro della Pa, Marianna Madia, che, dando l'annuncio via Twitter, ha parlato di ''forze nuove e competenti''
Si tratta di giovani che hanno superato da tempo le prove di selezione e che, ora, potranno finalmente vedere l'agognata assunzione.  Kamsin Tra loro anche 106 che avevano terminato il corso-concorso della Scuola nazionale dell'amministrazione. I posti disponibili sono in alcuni ministeri e agenzie.

La decisione della Madia arriva mentre proseguono i lavori parlamentari per sul disegno di legge delega sulla Riforma del Mercato del Lavoro (Jobs Act). Ieri il Ministro del Lavoro Giuliano Poletti ha indicato che manca circa un miliardo per il rifinanziamento della cassa integrazione in deroga "simulazioni di un paio di centri studi, che credo siano fondate, si parla di una differenza di circa un miliardo fra le risorse utilizzate per i vecchi ammortizzatori e quelle necessarie per i nuovi ammortizzatori" ha detto Poletti.

"Naturalmente è una simulazione che parte dal presupposto che siccome si deve stabilire età, tempo, quanto tempo una persona è stata in azienda, non è materialmente possibile farlo. La forbice diventerà più o meno larga in ragione del fatto che una persona ha lavorato un certo numero di anni in azienda - osserva il ministro - e perde il posto di lavoro, avrà una tutela finita la Cig ordinaria e straordinaria che dura un certo numero di anni. Se dura uno, due o tre anni è diverso. Queste erano le simulazioni fatte da un paio di centri studi, ma credo siano fondate. "E' ancora molto presto, siamo in una discussione di tipo generale. Questi elementi devono essere tutti ponderati ed erano alla base della prima simulazione del Jobs Act. Questi erano i numeri che emergevano".

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La riforma della pubblica amministrazione (all'articolo 3 del Dl 90/2014) rivede le norme che disciplinano il turnover confermando il progressivo allentamento del blocco che era stato imposto in questi ultimi anni per far fronte ad esigenze di cassa. Kamsin Le amministrazioni statali nel 2014 potranno sostituire il personale cessato l'anno precedente nel limite del 20%, tetto che passa al 40% nel 2015, poi al 60% nel 2016, all'80% nel 2017, per arrivare al turnover completo nel 2018.

La vera novità è però l'eliminazione a decorrere dal 2014, per le amministrazioni centrali, del vincolo relativo alla percentuale delle unità cessate nell’anno precedente (c.d. limite capitario), mantenendo solo quello  legato alla percentuale di risparmi da cessazione. In altri termini cambiano le modalità di calcolo del limite, che dall'entrata in vigore del decreto legge fa riferimento solo alla spesa e non più alle teste.

Per gli enti di ricerca il decreto legge elimina la previsione che impedisce di calcolare, ai fini della determinazione delle risorse finanziarie da destinare a nuove assunzioni, il maturato economico delle retribuzioni del personale cessato. Anche in questo settore percentuali di copertura del turnover immutate (50% nel 2014-2015, 60% nel 2016, 80% nel 2017 e 100% dal 2018), ed una nuova condizione: potranno assumere solo gli enti la cui spesa per il personale di ruolo non supera l'80% delle entrate correnti secondo il bilancio consuntivo dell'anno precedente. Altrimenti scatta il divieto di nuove assunzioni a tempo indeterminato.

Modifiche significative riguardano invece, come ambito soggettivo, le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno. La previsione è di semplificazione dell’attuale regime e di graduale aumento delle percentuali di turn-over e quindi di assunzioni a tempo indeterminato.  In loro favore è, infatti, previsto un significativo innalzamento della percentuale di copertura del turnover, che passa dal 40% al 60% già nel 2014 (articolo 3, comma 5 del Dl 90/2014). L'incremento è confermato nel 2015, arriva all'80% nel biennio 2016-2017 e arriva al 100% nel 2018. Inoltre, viene abrogato il discusso articolo 76, comma 7, del Dl 112/2008, che vietava le assunzioni agli enti con incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente superiore al 50%, consolidando anche le aziende speciali, le istituzioni e le partecipate.

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 Le pubbliche amministrazioni, comprese le istituzioni scolastiche non' potranno piu' conferire, se non a titolo gratuito, incarichi di studio e di consulenza a personale pubblico o privato collocato in pensione. E' quanto ha previsto l'articolo 6 del decreto legge sulla riforma della pubblica amministrazione. Kamsin L’articolo 6  estende la norma dell’articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95 che aveva previsto il divieto di incarichi professionali (ricomprendendo anche le autorità indipendenti e la Consob) di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti, già appartenenti ai ruoli delle stesse e collocati in quiescenza, che abbiano svolto, nel corso dell'ultimo anno di servizio, funzioni e attività corrispondenti a quelle oggetto dello stesso incarico di studio e di consulenza.

Con l’articolo 6 il divieto è esteso ai lavoratori privati in quiescenza; oltre all’ambito soggettivo di applicazione viene esteso anche l’ambito oggettivo di applicazione del divieto con la previsione secondo cui le suddette amministrazioni non possono attribuire ai medesimi soggetti incarichi di funzioni direttive, dirigenziali o equiparate o cariche in organi di governo delle amministrazioni.
Sono comunque consentiti gli incarichi e le cariche conferiti a titolo gratuito. Il divieto non si applica agli incarichi e alle cariche presso organi costituzionali.

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