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L'Inps fornisce le indicazioni relative alla comunicazione della propria adesione o eventuale recesso dai rispettivi accordi quadro da parte degli istituti finanziatori e delle imprese assicuratrici. L'adesione sarà operativa dopo 30 giorni.
I chiarimenti sono contenuti in una Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. La precisazione riguarda le imprese sottoposte a procedura concorsuale con prosecuzione dell'attività lavorativa.
La Corte di Cassazione rimarca che ai fini del giudizio dell'inabilità assoluta al lavoro rileva la capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini del singolo assicurato.
La presenza del vincolo di un importo soglia di 1,4 volte il il minimo Inps taglia fuori dall'operazione anticipo gran parte dei lavoratori che hanno maturato assegni al di sotto dei 750-725 euro al mese. 
Previdenza Cooperativa sarà il fondo unico di previdenza complementare di riferimento per i lavoratori delle cooperative italiane.
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