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L'Inps pubblica il messaggio attuativo. Si completa il quadro che consentirà ad ulteriori 32.100 lavoratori di mantenere le regole di pensionamento previgenti all'entrata in vigore della Riforma Fornero.

Kamsin L'Inps ha pubblicato oggi il messaggio 8881/2014 con cui regola le modalità attuative per l'accesso alla salvaguardia di cui alla legge 147/2014 (cd. sesta salvaguardia). 

Il provvedimento ricorda che i benefici della salvaguardia in parola sono riconosciuti nel limite di 32.100 soggetti e nel limite massimo di 43 milioni di euro per l’anno 2014, 218 milioni di euro per l’anno 2015, 378 milioni di euro per l’anno 2016, 355 milioni di euro per l’anno 2017, 303 milioni di euro per l’anno 2018, 203 milioni di euro per l’anno 2019, 128 milioni di euro per l’anno 2020, 49 milioni di euro per l’anno 2021 e 4 milioni di euro per l’anno 2022.

I profili di tutela ammessi alla salvaguardia sono i seguenti:

Lavoratori collocati in mobilità (art. 2, comma 1, lettera a) - Il contingente numerico per questa tipologia di lavoratori è stato fissato in 5.500 unità. Potenziali destinatari della salvaguardia sono i lavoratori collocati in mobilità ordinaria a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012 e che perfezionano, entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità di cui all’articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero - anche mediante il versamento di contributi volontari - entro dodici mesi dalla fine dello stesso periodo, i requisiti vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011.

Lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione (art. 2, comma 1, lettera b) - Il contingente numerico per questa tipologia di lavoratori è stato fissato in 12.000 unità. Potenziali destinatari della salvaguardia sono i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione di cui all’articolo 1, comma 194, lettere a) e f), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, di seguito indicati:

1)   Articolo 1, comma 194, lettera a), legge n. 147 del 2013

Lavoratori autorizzati alla  prosecuzione  volontaria  della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011 i  quali  possano  far valere almeno un contributo volontario  accreditato  o  accreditabile alla data del 6 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

2)   Articolo 1, comma 194, lettera f), legge n. 147 del 2013

Lavoratori autorizzati alla  prosecuzione  volontaria  della contribuzione anteriormente  al  4  dicembre  2011,  ancorché  al  6 dicembre 2011 non abbiano  un  contributo  volontario  accreditato  o accreditabile alla predetta data, a condizione che abbiano almeno  un contributo accreditato derivante da  effettiva  attività  lavorativa nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 30 novembre  2013  e che alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attività  lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

I lavoratori in parola possono accedere al beneficio a condizione che perfezionino i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011, entro il quarantottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legge n. 201, vale a dire entro il 6 gennaio 2016.

Lavoratori cessati in ragione di accordi individuali o collettivi di incentivo all’esodo e per risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro (art. 2, comma 1, lett. c) - Il contingente numerico per questa tipologia di lavoratori è stato fissato in 8.800 unità.  Potenziali destinatari della salvaguardia sono i lavoratori cessati in virtù di accordi o per risoluzione unilaterale di cui all’articolo 1, comma 194, lettere b), c) e d), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, di seguito indicati.

1)   Articolo 1, comma 194, lettera b), legge n. 147 del 2013

Lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

2) Articolo 1, comma 194, lettera c), legge n. 147 del 2013

Lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

3) Articolo 1, comma 194, lettera d), legge n. 147 del 2013

Lavoratori  il  cui  rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto,  successivamente alla data di cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a  rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

I lavoratori in parola possono accedere al beneficio a condizione che perfezionino i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011, entro il quarantottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legge n. 201, vale a dire entro il 6 gennaio 2016.

Lavoratori in congedo o fruitori di permessi (art. 2, comma 1, lett. d) - Il contingente numerico per questa tipologia di lavoratori è stato fissato in 1.800 unità. Potenziali destinatari della salvaguardia sono i lavoratori di cui all’articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, vale a dire i lavoratori che, nel  corso  dell'anno  2011,  risultano essere in congedo ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001,  n.  151,  e  successive modificazioni, o aver fruito di permessi ai sensi  dell'articolo  33, comma  3,  della  legge  5  febbraio  1992,  n.  104,  e   successive modificazioni.

I lavoratori in parola possono accedere al beneficio a condizione che perfezionino i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011, entro il quarantottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legge n. 201, vale a dire entro il 6 gennaio 2016.

Lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato cessati dal lavoro (art. 2, comma 1, lett. e) - Il contingente numerico per questa tipologia di lavoratori è stato fissato in 4.000 unità. Potenziali destinatari della salvaguardia sono i lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto legge n. 201 del 2011, entro il quarantottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge, vale a dire entro il 6 gennaio 2016.

Presentazione delle domande - I lavoratori di cui all’art. 2, comma 1, lettere a) e b) (soggetti in mobilità e prosecutori volontari), devono presentare istanza di accesso al beneficio previsto dalla salvaguardia in parola all’INPS entro il 5 gennaio 2015.  Al riguardo, l'Inps precisa che la presentazione delle istanze potrà avvenire on line sul sito www.inps.it, sia da parte dei patronati che dei cittadini.
 
Con successivo messaggio di prossima pubblicazione verranno fornite specifiche istruzioni relative ai prodotti informatici appositamente istituiti. Avverso il provvedimento di diniego di accesso al beneficio, gli interessati potranno presentare istanza di riesame, presso la Sede competente, entro 30 gg. dalla data di ricevimento del predetto provvedimento.

I lavoratori di cui all’art. 2, comma 1, lettere c), d) ed e) (soggetti cessati per accordi e risoluzione unilaterale, in congedo o fruitori di permessi, con contratto a tempo determinato) devono presentare istanza di accesso al beneficio previsto dalla salvaguardia in parola alle Direzioni territoriali del lavoro competenti per territorio entro il 5 gennaio 2015, secondo le modalità definite dalla Circolare Ministero del Lavoro 7/2014.

Zedde

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L'Inps precisa che i lavoratori rimasti esclusi dalla quarta salvaguardia non dovranno presentare nuovamente domanda per l'ammissione ai benefici.

Kamsin "I lavoratori che hanno già presentato istanza di accesso al beneficio previsto per 2.500 lavoratori di cui all’art. 11 bis della legge n. 124 del 2013 (c.d. quarta salvaguardia), in possesso di un provvedimento di accoglimento della competente DTL e rimasti esclusi dal contingente numerico, non devono presentare una nuova istanza per accedere ai benefici della salvaguardia in parola". E' quanto ha precisato l'Inps con il messaggio 8881/2014 con il quale l'istituto ha comunicato le modalità attuative della sesta salvaguardia (legge 147/2014). 

L’Istituto, precisa il messaggio, provvederà ad individuare d’ufficio i soggetti aventi diritto a rientrare nel nuovo contingente di n. 1800 unità previsto dalla salvaguardia di cui alla legge n. 147 del 2014. Interessati dalla precisazione in parola sono quei lavoratori che, nel corso dell'anno 2011, risultano essere in congedo ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo n. 151 del 2001 e successive modificazioni, o aver fruito di permessi ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992.

Il criterio ordinatorio delle domande per i lavoratori in parola resta quello adottato in occasione delle precedenti salvaguardie della prossimità al raggiungimento dei requisiti per il perfezionamento del diritto al primo trattamento pensionistico utile di vecchiaia o anzianità (cfr: messaggio inps 522/2014). Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione, connesso ai limiti finanziari,  l’INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire del beneficio in argomento.

L'Inps precisa, altresì, che l’inoltro ai soggetti beneficiari della salvaguardia di cui alla legge n. 147 del 2014 delle lettere attestanti il diritto ad accedere a pensione in salvaguardia non avverrà prima del 5 gennaio 2015, termine di scadenza previsto per la presentazione delle istanze.

Zedde

Non è passato l'emendamento a firma del M5S che chiedeva l'innalzamento delle pensioni minime a 600 euro al mese mediante il dimezzamento del bonus sugli 80 euro.

Kamsin Con le prime votazioni al ddl di stabilità che si sono svolte oggi in Commissione Bilancio alla Camera dei Deputati qualche punto fermo, sul nuovo provvedimento, inizia ad intravedersi. Sul piano di assunzioni previste dalla Buona Scuola la Commissione ha allargato le immissioni in ruolo, da attuare entro settembre 2015, anche ai dirigenti scolastici e al personale amministrativo, tecnico e ausiliario: l’emendamento, riformulato, a prima firma dell’onorevole Maria Coscia (Pd), prevede infatti che la stabilizzazione non sia più limitata ai docenti ma anche ai dirigenti. C'è poi la conferma del piano straordinario di assunzioni per la stabilizzazione dei precari che dovrà essere avviato dal prossimo anno.

Domani e dopodomani le votazioni entreranno nel vivo
Domani e dopodomani la Commissione Bilancio proseguirà nella votazione degli emendamenti "segnalati". Tra le proposte che dovrebbero essere accolte dal Governo c'è la revisione del taglio ai Patronati (che dovrebbe essere più contenuto, non più di 150 milioni ma ridotto a soli 40-50 milioni di euro), l'aumento dei fondi per i malati di Sla (si passerebbe da 250 milioni a 400 milioni, 50 in più di quanto stanziato lo scorso anno), la revisione della tassazione dei fondi per la previdenza complementare e quelli per le Casse Professionali. Oggi non è passato, invece, l'emendamento a firma del M5S che chiedeva l'innalzamento delle pensioni minime a 600 euro al mese mediante il dimezzamento del bonus degli 80 euro. L'esito era tuttavia scontato.

Il Governo, inoltre, potrebbe presentare specifici emendamenti per l'inserimento nella bolletta elettrica del canone Rai chiesto dal sottosegretario alle Comunicazioni Antonello Giacomelli; la revisione del regime dei "minimi", con la tassazione flat per le partite Iva ridotta dal 15 al 10 per cento e contestuale innalzamento da 15 mila a 30 mila del reddito entro il quale sarebbe consentito ottenere la facilitazione.

Local Tax - Altre modifiche, invece, saranno rimandate al passaggio in Senato della manovra di bilancio. A cominciare da quella che forse è la norma più attesa, l'accorpamento della Tasi e dell'Imu nella cd. Local tax. Il disegno della nuova tassazione sugli immobili è ormai abbastanza definito anche se si lavora alle ultime limature: l'aliquota base sulle prime case sarà del 2,5 per mille con un tetto al 5 per mille e una detrazione fissa di 100 euro. Per le seconde case, invece, il prelievo andrà dall'8,5 per mille fino ad un massimo del 12 per mille.

Zedde

E' possibile recuperare i giorni di malattia solamente nel caso in cui la malattia del prestatore di lavoro sia incompatibile con la funzione del riposo ed il recupero delle energie psico fisiche di cui avrebbe usufruito il soggetto se fosse stato in ferie in condizioni normali.

Kamsin Con l'avvicinarsi delle vacanze natalizie arrivano le tanto sospirate ferie. Purtroppo, a volte, questa atmosfera di gioia rischia di essere cancellata quando arriva una malattia. In questo caso però i lavoratori possono evitare di perdere i giorni ferie che erano stati chiesti, prima della malattia, al datore di lavoro. Ma per salvare i restanti giorni il lavoratore dipendente deve mettere in atto alcuni adempimenti burocratici.

In primo luogo l'interessato deve chiamare il medico per documentare la situazione, e ottenere, in questo modo, la prognosi e la diagnosi della malattia. Il medico dovrà, quindi, spedire i certificati per via telematica all'Inps, che a sua volta dà notizia al datore di lavoro della prognosi. In caso di ricovero ospedaliero, o nei casi in cui il medico non è in condizione di usare il computer, o si è all'estero, l'interessato deve inviare i certificati cartacei a Inps e azienda. Il malato "sfortunato" dovrà, inoltre, rispettare le fasce di reperibilità giornaliera, anche durante i giorni festivi, per evitare che l'eventuale controllo fiscale vada a vuoto con conseguente perdita della indennità di malattia.

Si ricorda, tuttavia, che solo le malattie piu' gravi consentono di fare salve le ferie e di attivare l'indennità di malattia. Secondo la Corte costituzionale, infatti, bloccano le ferie le malattie che non permettono al lavoratore di recuperare le energie psicofisiche.

In altre parole, la malattia che insorge durante il periodo di ferie ne interrompe il decorso solamente nel caso in cui la malattia del prestatore di lavoro sia incompatibile con la funzione del riposo ed il recupero delle energie psico fisiche di cui avrebbe usufruito il soggetto se fosse stato in ferie in condizioni normali. Ad esempio, dunque, non annullano le ferie episodi quali raffreddori, una febbre blanda, i dolori mestruali, i mal di testa, mal di gola, i dolori alla schiena. I lavoratori sono avvisati.

Zedde

Anche la Cisl Lavoro Pubblico si unisce allo sciopero generale contro il sesto blocco consecutivo dei rinnovi dei contratti nel pubblico impiego.

Kamsin Dopo il nulla di fatto dell'incontro di ieri in cui il Governo si è detto non disponibile al rinnovo dei contratti del pubblico impiego la Cgil ha confermato oggi lo sciopero generale del 5 dicembre contro la legge di Stabilità, il riordino del pubblico impiego e il Jobs act. Anche la Cisl Lavoro pubblico annuncia lo sciopero del settore e scrive alle 12 categorie di Cgil, Cisl e Uil che hanno fin qui messo in atto la mobilitazione per definire insieme la data», entro il mese di dicembre. I sindacati dichiarano "inaccettabile" il sesto blocco consecutivo dei rinnovi dei contratti del pubblico impiego.

Le misure sul pubblico impiego del Ddl stabilità - Sono tre i punti di intervento previsti dall'articolo 21 del ddl di stabilità. In primo luogo la legge prevede la proroga anche per l’anno 2015 del blocco economico della contrattazione già previsto fino al 31/12/2014 dal Dl 78/2010 con conseguente slittamento del triennio contrattuale dal 2015-2017 al 2016-2018.

In secondo luogo viene estesa fino al 2018 l’efficacia della norma che prevede che l'indennità di vacanza contrattuale da computare quale anticipazione dei benefìci complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo contrattuale è quella in godimento al 31 dicembre 2013.

Infine si stabilisce, nei confronti del personale non contrattualizzato in regime di diritto pubblico (professori e ricercatori universitari, dirigenti dei corpi di polizia e delle forze armate, con esclusione del personale di magistratura per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 223/2013), che anche per l’anno 2015 non si applicano i meccanismi di adeguamento retributivo di cui all’articolo 24 della legge n. 448 del 1998 e che lo stesso anno non è utile ai fini della maturazione delle classi e scatti di stipendio, correlati all’anzianità di servizio, che caratterizzano il trattamento economico del citato personale. Mentre per tutti gli altri dipendenti pubblici riprenderebbe, almeno, la dinamica legata alla carriera permettendo agli stipendi di salire nel caso in cui siano previsti scatti automatici o di promozioni di carriera.

Zedde

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