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Stop al reintegro nei casi di licenziamento per motivi economici od organizzativi e limiti certi per i licenziamenti disciplinari. Le misure si applicheranno solo ai nuovi assunti con il contratto a tutele crescenti.

Kamsin Con il via libera definitivo del Senato al Jobs Act il Governo cambierà, già entro la fine dell'anno, il sistema di tutele contro i licenziamenti illegittimi. La principale novità su questo fronte è che per tutti i nuovi assunti dal 1° gennaio 2015 con contratto a tempo indeterminato cadrà il totem simbolo dello Statuto dei lavoratori: sarà possibile licenziare anche per ingiustificato motivo economico o disciplinare pagando solo un indennizzo (e non dovendo piu' reintegrare in servizio il dipendente). 

Licenziamenti Economici - In altri termini le tutele dell’art.18 non varranno più per i licenziamenti economici: il lavoratore non potrà più ricorrere al giudice per chiedere il reintegro nel posto di lavoro, gli spetterà invece «un indennizzo economico certo e crescente con l’anzianità di servizio».

Si ipotizza una mensilità e mezza ogni anno di anzianità di servizio sino ad un tetto di 24 mensilità. In ogni caso, per limitare il ricorso al giudice, sarà incentivata la conciliazione: l’azienda potrebbe versare subito un indennizzo al lavoratore, fino a 18 mensilità esentasse, con la possibilità di chiudere l’accordo in un mese. A differenza di quanto avviene ora, il reintegro non sarà più possibile nemmeno se la motivazione è «manifestamente insussistente».

Licenziamenti Disciplinari - Sul fronte dei licenziamenti disciplinari la tutela reale rimarrà ma solo per fattispecie limitate assimilabili ai licenziamenti discriminatori. Ed è proprio questo il nodo più complicato da sciogliere. Anche qui la regola è l’indennizzo crescente con l’anzianità, ma in tribunale il reintegro resterà possibile in alcune «specifiche fattispecie» che saranno definite nel decreto attuativo. L’idea è quella di consentire il reintegro solo in caso di insussistenza del fatto materiale che viene contestato al lavoratore (si era ipotizzato anche, in un primo momento, che il reintegro potesse essere disposto solo quando l'azienda accusa il lavoratore di un reato grave che poi si rivela falso).

Ma la definizione è complessa e resta sempre in piedi la cosiddetta opzione spagnola (il cd. opting out): l’azienda potrebbe scegliere l’indennizzo anche se il giudice disponesse il reintegro. A quel punto, però, dovrebbe pagare un indennizzo ancora più alto. In tal caso si passerebbe da un minimo di 6 mesi di stipendio, anche se il dipendente è stato appena assunto ed un tetto massimo piu' alto rispetto a quello base: 30 mensilità, forse 36.

Licenziamenti Discriminatori - Non cambia niente per i licenziamenti nulli o discriminatori, cioè quelli motivati da ragioni politiche, religiose o di orientamento sessuale. In tutti i casi scatterà il reintegro nel posto di lavoro. Si tratta di ipotesi piu' di scuola che di reale applicazione. E' il caso, ad esempio, del datore che licenzia la madre durante il primo anno di vita del bambino o per motivi razziali, sessuali o legati al credo religioso.

PMI - I nodi da sciogliere riguardano anche gli effetti sulle piccole e medie imprese, cioè quelle con meno di 15 dipendenti a cui, attualmente, non si applica l'articolo 18. L'obiettivo è evitare l'aggravio dei costi e, pertanto, dovrebbe essere confermata la disciplina attualmente vigente: l'indennizzo, in caso di licenziamento illegittimo, oscilla tra le 2,5 e le 6 mensilità massime.

L'ambito di applicazione - Come scritto nella delega e come ribadito più volte dal governo, il contratto a tutele crescenti si applicherà solo ai nuovi assunti: non solo i giovani al primo contratto ma anche chi già adesso lavora e cambierà azienda. Almeno per ora, dunque, non cambia nulla per chi è già assunto con un contratto a tempo indeterminato. 

guidariformalavoro

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Palazzo Vidoni ha pubblicato la Circolare Interpretativa del divieto di conferire incarichi a pensionati nelle Pa. Ma il divieto non è assoluto: ci sono tante  eccezioni.

Kamsin Questa settimana è stato messo un altro tassello al decreto legge di riforma della pubblica amministrazione. La titolare della Funzione Pubblica, Marianna Madia, ha firmato, infatti, la Circolare 6/2014 con la quale specifica i limiti al conferimento di cariche pubbliche ai pensionati, un vincolo introdotto proprio con il Dl 90/2014, approvato la scorsa estate. 

La legge ha introdotto, infatti, il divieto per le Pa ricomprese nell'elenco Istat (incluse le autorità indipendenti, la Consob, i ministeri, gli enti territoriali) di continuare ad avvalersi di dipendenti in pensione, attribuendo loro rilevanti responsabilità amministrative "per agevolare il ricambio generazionale e il ringiovanimento del personale".

Il testo della circolare, nel precisare i contorni di tale divieto, ribadisce che è vietato conferire «incarichi di studio e di consulenza, incarichi dirigenziali o direttivi, cariche di governo nelle amministrazioni e negli enti e società controllati» ai pensionati, di ogni tipo. Per il ministero l'obiettivo è quello di evitare un prolungamento del rapporto di lavoro volto ad «aggirare di fatto lo stesso istituto della quiescenza», ovvero la pensione, bloccando così l'accesso alle nuove generazioni. Ma come per ogni norma ci sono tante eccezioni. Vediamole.

Il divieto di conferire incarichi ai pensionati nelle PA non si applica, prima di tutto, ai commissari straordinari (o ai subcommissari) nominati temporaneamente al vertice di enti pubblici o per specifici mandati governativi (si pensi, ad esempio, a Tiziano Treu, nominato da poche settimane al vertice dell'Inps); sono consentiti mandati post-pensione per i prof e ricercatori, facendo così salvo il campo della docenza purchè si tratti di incarichi «reali», con un impegno didattico definito e un compenso commisurato; esclusi dal divieto anche gli incarichi nelle commissioni di concorso e di gara, quelli in organi di controllo (collegi sindacali e comitati dei revisori, purché non abbiano natura dirigenziale), così come la partecipazione a organi collegiali consultivi, come quelli delle scuole.

C'è infine una deroga generale che riguarda gli incarichi conferiti a titolo gratuito a condizione che la durata sia fissata, massimo, in un anno. Non prorogabile nè rinnovabile. Con la richiesta alle Pa di dedicare "particolare cura all' esigenza di evitare conflitti di interessi, in considerazione del rischio che l'interessato sia spinto ad accettare l'incarico gratuito dalla prospettiva di vantaggi economici illeciti".

Tramite questa eccezione le Pa potranno, quindi, attribuire un incarico gratuito a un dirigente in pensione per consentirgli di affiancare il nuovo titolare dell'incarico per non piu' di anno. La nota di Palazzo Vidoni precisa, inoltre, che il via libera all'incarico riguarda "ciascuna amministrazione". Pertanto, il dipendente pubblico potrà ricevere diversi incarichi in enti diversi, purchè ciascuno rispetti il limite di durata annuale.

Le nuove regole, chiarisce la circolare, si applicano agli incarichi conferiti a partire dalla data di entrata in vigore del decreto Pa, dunque dal 25 giugno scorso: sono salvi, di conseguenza, tutti gli incarichi attribuiti prima ai pensionati, fino al 24 giugno compreso, anche se il compenso è stato definito successivamente.

Zedde

Fonte: Circolare della Funzione Pubblica numero 6/2014

L'Inps ha chiesto al Ministero del Lavoro un parere circa l'estensione del regime sperimentale donna. Nel frattempo le domande di pensionamento la cui decorrenza si collochi oltre il 2015 non saranno respinte.

Kamsin Per ora nessuna proroga dell'opzione donna ma l'Inps non respingerà le domande delle lavoratrici la cui decorrenza della prestazione pensionistica dovesse essere successiva al 31 Dicembre 2015. Le domande saranno tenute in apposita evidenza, non saranno accettate nè respinte ma congelate, in una sorta di standby.

Le risoluzioni Parlamentari e il ricorso avviato lo scorso mese di Ottobre dal Comitato Opzione Donna hanno sortito almeno un effetto cautelativo e aperto alla possibilità, eventuale, del superamento delle Circolari 35 e 37 del 14 Marzo 2012. Con il messaggio inps 9304/2014 l'Istituto di previdenza pubblica ha infatti dato istruzioni alle proprie sedi di non cestinare le domande delle lavoratrici la cui finestra si aprirebbe dopo il 31 dicembre 2015, in attesa di un ulteriore parere richiesto al ministero del Lavoro.

Toccherà a quest’ultimo quindi decidere se prolungare di fatto di un altro anno il regime sperimentale rivedendo l’interpretazione restrittiva (come richiesto tra l’altro dal Parlamento), o addirittura estendere nel tempo l’esperimento: ma in questa decisione avrà un ruolo decisivo la valutazione della Ragioneria generale dello Stato, preoccupata per gli effetti in termini di maggiore spesa pensionistica.

La questione è nota da tempo. La legge Maroni (legge 243/04) ha infatti concesso alle lavoratrici con 57 anni e 35 di contributi la possibilità di andare in pensione con il calcolo contributivo sino al 2015. L'Inps però, con le sopra indicate Circolari, ha inteso che al 31 Dicembre 2015 debba essersi aperta anche la finestra mobile (12 o 18 mesi a seconda se rispettivamente si tratti di lavoratrici dipendenti o autonome) accorciando, nei fatti, di un anno o piu' il termine per la maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi. L'interpretazione, per molti illegittima, è stata piu' volte contestata ed ora l'istituto a rimesso la palla al Dicastero di Via Veneto che dovrà dare il verdetto finale.  

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Pensioni, cresce la spesa ma calano gli assegni dei nuovi pensionati: in media 13.152 euro lordi l'anno. Nel 2013 in Italia il 41,3% dei pensionati ha percepito un assegno pensionistico inferiore a 1000 euro lordi al mese.

Kamsin Nel 2013 la spesa complessiva per prestazioni pensionistiche, pari a 272.746 milioni di euro, è aumentata dello 0,7% rispetto all'anno precedente e la sua incidenza sul Pil è cresciuta di 0,22 punti percentuali, dal 16,63% del 2012 al 16,85% del 2013. E' quanto rileva l'Istat nell'ultimo rapporto sui trattamenti pensionistici della popolazione italiana.

Le pensioni di vecchiaia assorbono oltre i due terzi (il 71,8%) della spesa pensionistica totale; seguono quelle ai superstiti (14,8%) e le pensioni assistenziali (7,9%); molto più contenuto il peso delle pensioni di invalidità (3,8%) e delle indennitarie (1,7%).

L'importo medio annuo delle pensioni è pari a 11.695 euro, 213 euro in più rispetto al 2012 (+1,9%).

I pensionati sono 16,4 milioni, circa 200 mila in meno rispetto al 2012; in media ognuno di essi percepisce 16.638 euro all'anno (323 euro in più del 2012) tenuto conto che, in alcuni casi, uno stesso pensionato può contare anche su più di una pensione.

Le donne rappresentano il 52,9% dei pensionati e percepiscono assegni di importo medio pari a 13.921 euro (contro i 19.686 degli uomini); oltre la metà delle donne (50,5%) riceve meno di mille euro al mese, a fronte di circa un terzo (31,0%) degli uomini.

Il 47,8% delle pensioni è erogato al Nord, il 20,5% nelle regioni del Centro e il restante 31,8% nel Mezzogiorno.

I nuovi pensionati (le persone che hanno iniziato a percepire una pensione nel 2013) sono 559.634, mentre ammontano a 760.157 le persone che nel 2013 hanno smesso di esserne percettori (i cessati). Il reddito medio dei nuovi pensionati (13.152 euro) è inferiore a quello dei cessati (15.303) e a quello dei pensionati sopravviventi (16.761), coloro cioè che anche nel 2012 percepivano almeno una pensione.

Circa un quarto (24,9%) dei pensionati ha meno di 65 anni, la metà (il 51,0%) un'età compresa tra 65 e 79 anni e il restante quarto (24,1%) ha 80 e più.

Il 41,3% dei pensionati percepisce un reddito da pensione inferiore a 1.000 euro al mese, un ulteriore 39,4% tra 1.000 e 2.000 euro; il 13,7% percepisce tra 2000 e 3000 euro, mentre la quota di chi supera i 3.000 euro mensili è pari al 5,6% (4,3% tra 3.000 e 5.000 euro; 1,3% oltre 5.000 euro).

I due terzi dei pensionati (67,1%) sono titolari di una sola pensione, un quarto (25,1%) ne percepisce due, mentre il 7,8% è titolare di almeno tre pensioni.

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