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Una norma nel disegno di legge sul cd. Jobs Act prevede la cancellazione dello strumento per i casi di "cessazione definitiva di attività aziendale o di un suo ramo".

Kamsin La Riforma del Mercato del Lavoro prevede una stretta per l'accesso alle cosiddette tutele "in costanza di rapporto di lavoro", vale a dire il sistema della cassa integrazione ordinaria e straordinaria.

La legge Delega prevede la cancellazione dello strumento per i casi di "cessazione di attività aziendale o di un suo ramo definitiva" mentre in tutte le altre situazioni si prevede l'accesso alla Cig solo dopo aver utilizzato tutte le altre forme contrattuali di riduzione dell'orario di lavoro (cioè dai contratti part time ai contratti di solidarietà, con una destinazione delle risorse eventuali proprio a questi contratti che prevedono una armonizzata riduzione di orario e salario in chiave difensiva).

La Cig, pertanto, sarà destinata ai soli casi di cessazione temporanea ovvero di sospensione dell'attività aziendale con una prospettiva, ragionevole, di ripresa della stessa entro il termine di durata dell'intervento. Verranno, invece, escluse forme di integrazione salariale in caso di cessazione definitiva dell'attività o di un suo ramo.

Il ddl prevede inoltre la semplificazione delle procedure burocratiche attraverso l'incentivazione di strumenti telematici e digitali, "considerando anche la possibilità di introdurre meccanismi standardizzati di concessione prevedendo strumenti certi ed esigibili".

Sulla cassa integrazione ordinaria e quella straordinaria è poi prevista una revisione dei limiti di durata da rapportare al numero massimo di ore ordinarie lavorabili nel periodo di intervento con un maggior ricorso ai meccanismi di rotazione.

La legge Delega prevede, infine, una rimodulazione delle aliquote contributive ordinarie sulla base dell'effettivo ricorso allo strumento. La rimoludazione dovrà garantire una riduzione degli oneri contributivi ordinari ed una diversa attribuzione degli stessi tra i settori in funzione dell'utilizzo effettivo.

Completano il cerchio degli interventi che il Governo è delegato ad attuare la revisione dei fondi di solidarietà bilaterali "fissando un termine certo per l'avvio dei fondi medesimi e previsione della possibilità di destinare gli eventuali risparmi di spesa derivanti per il finanziamento degli ammortizzatori sociali".

guidariformalavoro
Zedde

Per i cd. lavoratori precoci la legge di stabilità riserva una buona notizia. Il Governo ha dato disponibilità ad eliminare il sistema di disincentivi che penalizza i lavoratori che non hanno compiuto i 62 anni sino al 2017.

Kamsin Alla fine è passato l'emendamento ieri in Commissione Bilancio al ddl di stabilità che propone una sospensione temporanea della penalizzazione per i lavoratori che maturano un diritto a pensione anticipata entro il 2017. Dal 1° gennaio 2015, se non ci saranno stravolgimenti nel corso dell'approvazione parlamentare della legge di stabilità, i lavoratori che raggiungono i 42 anni e 6 mesi di anzianità contributiva, 41 anni e 6 mesi per le donne (requisiti che poi passeranno dal 2016 rispettivamente a 42 anni e 10 mesi e a 41 anni e 10 mesi per effetto dell'applicazione della speranza di vita) potranno ottenere la pensione senza alcun disincentivo anche se non hanno perfezionato i 62 anni di età.

Si cancella dunque, con questa modifica, la prestazione effettiva di lavoro come base di calcolo per il requisito contributivo, al netto cioè delle varie forme di permessi o sospensioni dal lavoro che si sono avute nel corso della carriera lavorativa prevista dall'articolo 6, comma 2-quater del Dl 216/2011. La cancellazione della penalizzazione - 1% per ogni anno di anticipo prima dei 62 anni; 2% per ogni ulteriore rispetto ai 60 anni - interesserà i trattamenti pensionistici erogati dal 1° gennaio 2015 e sino al 31 Dicembre 2017.

Con la misura, ad esempio, un lavoratore che compie 42 anni e 6 mesi di contributi il prossimo anno, ma che ha solo 60 anni di età, potrà accedere alla pensione anticipata senza l'applicazione di alcuna decurtazione. E per raggiungere l'anzianità contributiva indicata potrà far valere qualsiasi tipologia di contributi accreditati sul proprio conto assicurativo (anche quelli da riscatto, quelli figurativi come ad esempio amianto e invalidità). Attualmente, invece, la non applicazione della penalità è possibile solo se i 42 anni e 6 mesi di contributi derivano da prestazione effettiva di lavoro (piu' alcuni periodi di contribuzione figurativa), una restrizione che costringe gli interessati ad una lunga indagine della propria carriera contributiva.

Zedde

Una norma del Jobs Act modifica l'articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori: possibile la revisione della disciplina dei controlli a distanza sugli impianti e sugli strumenti di lavoro.

Kamsin Tra le altre novità contenute nella Legge Delega in materia di Riforma del Lavoro, il Jobs Act, il governo si appresta anche rivedere la disciplina dei controlli a distanza per tenere conto dell’evoluzione tecnologica e contemperando le esigenze produttive ed organizzative dell’impresa con la tutela della dignità e della riservatezza del lavoratore.

La norma attuale prevede, in linea di principio, un divieto di uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, consentendo soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di accordo, sulla base di un provvedimento della direzione provinciale del lavoro, l'installazione di impianti e di apparecchiature di controllo che, da un lato, siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro e che, d'altro lato, determinino anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori.

Con la Delega il governo punta a superare le rigidità attuali. La legge prevede, infatti, l'archiviazione della necessità del preventivo accordo con i sindacati per fare ricorso ai controlli a distanza. I controlli dell’azienda saranno possibili, si specifica nella Delega, solo sugli impianti (anche sui dispositivi, come il cellulare e il computer) ma mai direttamente sul lavoratore. Ammesso l'uso delle nuove tecnologie per la ‘sorveglianza’ ed il ‘tele-lavoro’, tutelando comunque “dignità e riservatezza” del lavoratore. 

Guidariformalavoro

Zedde

Il Governo conferma il giro di vite sui patronati anche se riduce i tagli in origine previsti nel disegno di legge di stabilità. Il taglio passa da 150milioni a 75 milioni di euro ma si avvia un piano di riforma.

Kamsin Nell'esame che si è concluso ieri alla Camera al ddl di stabilità i tagli sono stati ridotti dagli iniziali 150milioni di euro a 75 milioni. E' quanto prevede la proposta passata ieri in Commissione Bilancio che modifica l'articolo 26, comma 10 del testo governativo.

Il numero degli enti è tuttavia destinato a ridursi perchè, l'emendamento approvato prevede la fissazione di criteri piu' stringenti per la presenza sul territorio, la loro costituzione e il loro scioglimento sulla base della popolazione e dell'attività svolta. L'obiettivo sarebbe quello di ridurne di circa un terzo il loro numero.

Qui di seguito il testo della misura approvata dalla Commissione Bilancio:

10. Con riferimento all'esercizio finanziario 2015 gli specifici stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il finanziamento degli istituti di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, sono complessivamente e proporzionalmente ridotti di 75 milioni di euro. I risparmi derivanti dal primo periodo conseguono a maggiori somme effettivamente affluite al bilancio dello Stato in deroga a quanto previsto dal citato articolo 13, comma 1, della legge n. 152 del 2001. Con effetto dall'esercizio finanziario 2016 al comma 4 dell’ articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, le parole «dell'80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 62 per cento». A valere sul gettito dei contributi previdenziali obbligatori incassati dall'anno 2014, l'aliquota di prelevamento di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152 è rideterminata nella misura dello 0,186 per cento.
  10-bis. Alla legge 30 marzo 2001, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all’ articolo 2, comma 1, lettera b), le parole: «in almeno un terzo delle regioni e in un terzo delle province del territorio nazionale» sono sostituite con le seguenti «in un numero di province riconosciute la cui somma della popolazione sia pari ad almeno il 60 per cento della popolazione italiana, così come accertata nell'ultimo censimento nazionale ed abbiano sedi proprie in almeno otto Paesi stranieri»;
   b) all'articolo 3, comma 2, le parole: «in almeno un terzo delle regioni e in un terzo delle province del territorio nazionale» sono sostituite con le seguenti: «in un numero di province riconosciute la cui somma della popolazione sia pari ad almeno il 60 per cento della popolazione italiana, così come accertata nell'ultimo censimento nazionale, secondo criteri di adeguata distribuzione sul territorio nazionale individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali»;
   c) l'articolo 10 è sostituito con il seguente:

Art. 10.
(Attività diverse).

  1. Gli istituti di patronato possono altresì svolgere senza scopo di lucro, in Italia e all'Estero, con esclusione di quelle ammesse al finanziamento di cui all'articolo 13 della presente legge:
   a) in favore di soggetti privati e pubblici, attività di sostegno, informative, consulenza, supporto, di servizio e assistenza tecnica in materia di: previdenza e assistenza sociale, diritto del lavoro, sanità, diritto di famiglia e delle successioni, diritto civile e legislazione fiscale, risparmio, tutela e sicurezza sul lavoro;
   b) le attività e materie di cui alla lettera a), oltre che in materia di supporto a servizi anagrafici o certificativi e di gestione di servizi di welfare territoriale, possono essere svolte in favore delle pubbliche amministrazioni e di organismi comunitari anche sulla base di apposite convenzioni stipulate con le amministrazioni interessate, secondo i criteri generali stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro il 30 giugno 2015, sentiti gli istituti di patronato e di assistenza sociale;
   c) in favore dei soggetti indicati nelle lettere a) e b), a sostegno del processo di riorganizzazione della Pubblica Amministrazione, con l'obiettivo di sostenere la popolazione nelle procedure di accesso telematico alla medesima, sulla base di convenzioni specifiche gli istituti di patronato possono svolgere attività di informazione, istruttoria, assistenza ed invio di istanze, con contributo all'erogazione del servizio secondo lo schema di convenzione definito con apposito decreto del Ministero del Lavoro e del Ministero della Semplificazione e della Pubblica Amministrazione, da emanarsi entro il 30 giugno 2015, sentiti gli istituti di patronato e di assistenza sociale.

  2. Gli istituti di patronato possono svolgere, ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 2008 e successive modificazioni, attività di informazione, consulenza e assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro gratuitamente nei confronti dei lavoratori e, sulla base di apposite tariffe nei confronti della pubblica amministrazione e dei datori di lavoro privati, sulla base di apposite convenzioni stipulate secondo le modalità e i criteri stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro il 30 giugno 2015.
  3. Gli istituti di patronato possono svolgere attività di consulenza e trasmissione telematica di dati in materia di assistenza e previdenza sociale, infortuni e malattie professionali, in favore dei soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, incluse nell'attività di cui all'articolo 13 della presente legge, che vengono ammesse in base a convenzione sottoscritta con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, a contributo per l'erogazione del servizio. Con decreto del Ministero del Lavoro, sentiti gli istituti di patronato e di assistenza sociale, sono individuate le prestazioni non rientranti nel finanziamento di cui all'articolo 13 della presente legge, per le quali è ammessa l'esigibilità del contributo di cui sopra per l'erogazione del servizio, per ciascuna prestazione a favore dell'Istituto di patronato, da parte dell'utenza o degli Enti pubblici beneficiari. Con il medesimo decreto sono definite le modalità di partecipazione all'erogazione del servizio di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276. Con decreto del Direttore generale delle politiche previdenziali e assicurative l'elenco delle prestazioni e dei predetti contributi per l'erogazione del servizio è adeguato ogni quattro anni.
   d) all'articolo 14, comma 1, lettera a), dopo le parole: «documentazione contabile» sono aggiunte le seguenti: «attraverso l'adozione di uno schema di bilancio analitico di competenza definito dal Ministero del Lavoro, redatto secondo le previsioni del Codice Civile, comprendente anche le attività svolte all'estero»;
   e) all'articolo 16, comma 2, dopo la lettera c), sono aggiunte le seguenti:
   «d) l'istituto abbia realizzato per due anni consecutivi attività rilevante ai fini del finanziamento di cui all'articolo 13, comma 7, lettera b), sia in Italia che all'estero, in una quota percentuale accertata in via definitiva dal Ministero del Lavoro inferiore al 2,5 per cento del totale. Le disposizioni di cui alla presente lettera trovano applicazione nei confronti degli istituti di patronato riconosciuti in via definitiva ed operanti da oltre cinque anni alla data di entrata in vigore della presente legge con effetto dall'attività dell'anno 2014, definitivamente accertata dal Ministero del Lavoro;
   e) non dimostrino di svolgere attività, oltre che a livello nazionale, anche in almeno otto paesi stranieri, con esclusione dei patronati promossi dalle organizzazioni sindacali agricole.».

  10-ter. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) i commi 9, 10, lettere a), b) e c), 11 e 12 sono soppressi;
   b) al comma 13, le parole: «entro un anno dalla medesima data» sono sostituite con le seguenti: «entro il 30 giugno 2015»;

10-quater. A seguito della entrata in vigore della riforma complessiva degli istituti di patronato, anche con riferimento alle attività diverse che possono svolgere e dei relativi meccanismi di finanziamento diversi di cui, rispettivamente, agli articoli 10 e 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, nell'ambito della legge di bilancio per il triennio 2016-2018, sono rimodulate, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, le modalità di sostegno degli istituti di patronato e di assistenza sociale, al fine di assicurare la semplificazione e la tempestività nell'erogazione dei trasferimenti pubblici in loro favore, nonché di definire aliquote di contribuzione e meccanismi di anticipazione delle risorse a valere sui contributi incassati dagli enti previdenziali atti a garantire la corretta ed efficiente gestione delle attività d'istituto.

Zedde

 

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