La Corte di Cassazione accoglie il ricorso dell'Inps che aveva negato la concessione dell'incremento al milione ad una pensionata titolare di assegno sociale sostitutivo della pensione di inabilità civile.
L'entità della riduzione dell'assegno ordinario di invalidità è legata a doppio filo con il reddito derivante dallo svolgimento di attività lavorative subordinate, autonome o d'impresa.
L'Inps detta le istruzioni relative all'innalzamento stabilito dalla Riforma Fornero. Coinvolti anche gli assegni sociali sostitutivi delle prestazioni di invalidita' civile.
L'Inps estende il principio della competenza per determinare i redditi rilevanti ai fini del conseguimento delle maggiorazioni dell'assegno sociale e dell'invalidità civile. 
La presenza di idonea documentazione sanitaria attestante l'iscrizione della malformazione alle prime quattro categorie tabellari consente l'aumento figurativo di due mesi per ogni anno di lavoro sin dall'inizio dell'attività lavorativa.
La terza sezione del Consiglio di Stato ha definitivamente respinto il ricorso della Regione Calabria, ribadendo la validità del processo di progressivo affidamento all'Inps di tutte le funzioni in materia di accertamento dei requisiti sanitari sulle pensioni di invalidità civile.
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