Il riscatto agevolato della laurea non ha limiti temporali

Franco Rossini Venerdì, 17 Settembre 2021
Come già precisato dall'Inps nel messaggio n. 1921/2021 la facoltà si può esercitare anche dopo il 31.12.2021 a prescindere dall'età anagrafica.

Sono interessato a riscattare col sistema agevolato gli anni di laurea.  Il riscatto inizialmente era possibile solo per persone sotto i 45 anni, ma poi è stato autorizzato per qualsiasi età ma solo se fatto entro il 31.12.2021. Mi hanno riferito che l’INPS con messaggio interno del 13.05.2021 n. 1921 ha portato il riscatto agevolato a regime, rendendolo possibile anche oltre la scadenza del 2021.

Non mi è però chiaro, anche leggendo tale messaggio, se effettivamente l’opzione riscatto agevolato degli anni di laurea è misura a regime per qualsiasi età e quindi se il sottoscritto di 59 anni potra accedervi anche nel 2022.

La risposta è positiva. Il riscatto agevolato della laurea è attualmente a disposizione a prescindere dall'età anagrafica e da una scadenza temporale per la presentazione della domanda. Cosa diversa per la cd. pace contributiva: la facoltà scade il 31.12.2021.

Ho 65 anni compiuti ad aprile, sono dipendente pubblico entrato in servizio il 2 gennaio 1984, non ho altri contributi. Vorrei sapere se al 31 dicembre 2021 ho i requisiti per la domanda per quota 100. L'Inps mi ha risposto verbalmente di no, perché manca 1 giorno. Ma io avrei tutte le 1976 settimane di contribuzione al 31.12.2021

L'Inps ha precisato con il messaggio n. 2974/2015 che dal 1° gennaio 2012 per gli iscritti alle gestioni esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria non opera più la regola dell'arrotondamento dell'anzianità contributiva salvo alcune tassative ipotesi (es. opzione donna). Per cui un'eventuale domanda di pensione quota 100 sarà respinta dall'ente di previdenza in quanto il lettore avrebbe 37 anni, 11 mesi e 29 giorni di contributi al 31.12.2021.

Del resto l'articolo 14 del dl n. 4/2019 convertito con legge n. 26/2019 dispone che per la quota 100 è necessaria «un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 38 anni». Ciò basta a sconfessare qualsiasi ipotesi di arrotondamento dell'anzianità contributiva che pur residuerebbe ai sensi dell’art. 3 della legge n. 274 del 1991 e dall’art. 59, comma 1 lettera b) della legge n. 449/1997 per gli iscritti alle gestioni esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria.

Sono un dipendente pubblico (Regione Lombardia). Il 23 novembre 2021, compirò 65 anni di età. Dai calcoli che il mio ente ha fatto, al 31 dicembre 2021, maturerò 37 anni e 4 giorni. Ovviamente so di non poter accedere a quota 100, ma l'idea di dover attendere sono al compimento del 67 anno di età mi sta molto stretta. Volevo capire, se ci sono margini per una modifica legislativa che preveda (così avevo sentito) i 64 anni di età e i 36 di contributi, o della modifica dell'Ape Sociale, o qualsiasi modalità che permetta una uscita dal mondo del lavoro, senza dover perdere molto sulla retribuzione pensionabile mensile

La risposta purtroppo sarà deludente ma attualmente non esiste ancora un progetto chiaro del governo su come rendere le uscite flessibili dopo il 31 dicembre 2021. Siamo ancora nel campo delle ipotesi.

Mia madre percepisce una pensione di reversibilità. Recentemente gli è stata riconosciuta un'invalidità civile/indennità di accompagnamento. Volevo capire se ha ancora diritto sulla pensione del pagamento della tredicesima mensilità (fino ad oggi per reddito ha usufruito anche della quattordicesima).

L'indennità di accompagnamento non incide sulla cd. quattordicesima a differenza invece dell'eventuale pensione di invalidità civile. In tal caso, pertanto, la signora continuerà a godere della quattordicesima se la somma della pensione di reversibilità e della pensione di invalidità civile (oltre che eventuali altri redditi rilevanti) non superino complessivamente il reddito annuo di 13.405,08€ (valore valido per il 2021), cioè due volte il trattamento minimo inps nel fondo lavoratori dipendenti.

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