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CUMULO CONTRIBUTI ENASARCO

18/03/2018 01:06#50536 da nio70
Risposta da nio70 al topic CUMULO CONTRIBUTI ENASARCO
Signori, sono appena rientrato da una cena con avvocati ed esperti di materia previdenziale che si sono messi a"ridere" per quanto concerne la telenovela enasarco. Gli ho portato quello che il gentilissimo Pasquino Romano ha postato recentemente ovvero l'approfondimento dello Studio Quagliarella di Milano che hanno riscontrato probante ed esaustivo.
Adatto quindi a qualsiasi idonea iniziativa al riguardo con serissime probabilità di successo.
La odierna lettera di Boeri dell'inps , che proprio assurda non è, ci fà ulteriormente riflettere circa l'attuale comportamento delle casse professionali privatizzate ai sensi del D.Lgsvo 509/94 o 103/96 tra cui appunto l'enasarco che ancora persevera nel suo vergognoso comportamento anticostituzionale non annoverando ancora alcuna frase o parola nel "suo" sito che possa dare speranza ai tanti "silenti" o a chi non potrà mai raggiungere il "minimo" previdenziale pure a "calcolo contributivo" per il manifestarsi di carriere miste o discontinue.
Così noi che facciamo tanti sacrifici tutti i giorni siamo ancora discriminati e con i nostri soldi sappiamo bene cosa fanno o andranno a fare. Non ci vuole mica Mago Merlino per appurarlo.
Ora, per ritornare alla lettera di Boeri, in seconda pagina viene evidenziato dal suo studio legale " Non c'è nessuna ragione giuridica o economica per cui enti a contribuzione obbligatoria non debbano farsi carico dei costi di gestione dei propri iscritti. Proprio in virtù della obbligatorietà dei contributi, le casse sono enti privati che ricoprono una funzione pubblica.
Questa sua ammissione è estremamente importante per quello che ci dirà il futuro[ e per il continuo ostruzionismo dell'enasarco a volersi adeguare a probanti disposizioni legislative ormai anche europee.
Se l'enasarco avesse voluto vendere qualche chilo di serietà come va sbandiernado da quando è subentrato il suo nuovo presidente/bavrebbe preso la questione cumulo o totalizzazione con una diversa sensibilità anche per far sì che ogni agente, consulente finanziario e adesso anche agenti immobiliari (stanno cercando di turlupinare anche questi ultimi)]
vada ogni mattina a lavorare sapendo che i propri sacrifici non andranno persi e non con le "rendite previdenziali" "contributive" degli iscritti post 2012 ma di tutti quelli che hanno percorso e percorrono decine di migliaia di chilometri tutti i santi mesi per rappresentare un prodotto o una azienda sacrificandosi e rischiano la strada e la vita tutti i santi giorni.
Mi piacerebbe proporre con il Vostro aiuto un sit in di protesta presso l'enasarco e una giornata di sciopero nazionale degli agenti di commercio e degli altri iscritti consulenti finanziari o altro in modo da sensibilizzare di più l'opinione pubblica e gli organi di informazione che comunque con l'iniziativa di questo forum ci hanno già dato una grossa mano.
Spero che tutto quanto sopra non serva e che chi di dovere faccia la cosa giusta ma nutro fortissimi dubbi al riguardo.
Che volete farci...
Ringraziano per il messaggio: Pasquino Romano

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13/03/2018 09:32#50333 da nio70
Risposta da nio70 al topic CUMULO CONTRIBUTI ENASARCO
Caro Pasquino Romano, ho volutamente scritto in altra sezione, diciamo più generale, perchè ritengo che il problema enasarco sia una cosa che non riguarda solo noi iscritti...o chi è stato iscritto o i tantissimi e sfortunatissimi silenti ma anche chi molto sfortunatamente si appresta ad iscriversi e con i tempi che viviamo glielo sconsiglio caldamente se enasarco non cambia le proprie posizioni.
Si...io devo cumulare perchè ho altri anni nella pubblica amnministrazione ma penso anzi sono sicuro che il mio problema risulti quasi inesistente rispetto alla enorme platea di sfortunati.
Ti dico che percorrerò tutte le vie possibili magari insieme a Voi anche Strasburgo, se possibile. Ho ancora fiducia nelle Istituzioni e nei giudici di merito ma se leggo un altra sentenza "accomodante" o "distorta" dalle realtà comprensibili anche dai "ciuchi nei pascoli", vado a Strasburgo.

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11/03/2018 10:08#50242 da Pasquino Romano
Risposta da Pasquino Romano al topic CUMULO CONTRIBUTI ENASARCO
Previdenza integrativa ed Enasarco
Donato B. Quagliarella
Donato B. Quagliarella
Di cosa si tratta

Il primo quesito che ci poniamo è quello di qualificare cosa sia l’esatto significato, da ricavare dalle norme, per “previdenza complementare” e se questo sia diverso dalla “previdenza integrativa”.
Il secondo può essere riassunto nella domanda se la previdenza integrativa sia obbligatoria.
La terza, in caso di risposta negativa alla seconda domanda, è quella di spiegare come possa essere possibile che per il solo Enasarco la previdenza integrativa sia obbligatoria.
In termini generali per richiamare la teoria dei tre pilastri pensionistici, si può dire che il primo sia il sistema pubblico obbligatorio, il secondo che è costituito dai fondi pensione, facoltativo e il terzo, lasciato alla scelta dei privati, si suole chiamare “integrativo” lasciato principalmente alle polizze vita individuali.
1° quesito: che cosa è la previdenza complementare ed è diversa da quella integrativa?
Se guardiamo essenzialmente al senso della parole è chiaro che tra complementare e integrativo vi sia differenza. In rapporto al principale il complementare, come è ritenuto in sede tributaria, è qualche cosa che si aggiunge per completare la tassazione con riferimento ad un presupposto diverso, per esempio prendendo in considerazione la somma di tutti i redditi ed operando su questa delle detrazioni. Integrativa sta ad una situazione ove, essendo incorsi in un’omissione di dichiarazione, si abbia a correggere l’errore attraverso una integrazione di elementi che vadano tenuti in considerazione al fine della tassazione.
Non riteniamo di fondare sulla proposta distinzione altre conseguenze perché tocca alle norme che entrano in gioco in un settore specifico fornire interpretazioni che abbiano una valenza utile.
E’ infatti una legge che si era proposta il “riordino del sistema previdenziale dei lavoratori dipendenti privati e pubblici, salvaguardando i diritti quesiti, con lo scopo di stabilizzare al livello attuale il rapporto tra spesa previdenziale e prodotto interno lordo e di garantire, in base alle disposizioni di cui all’art. 38 della Costituzione e ferma restando la pluralità degli organismi assicurativi, trattamenti pensionistici obbligatori omogenei, nonché di favorire la costituzione, su base volontaria, collettiva o individuale, di forme di previdenza per l’erogazione di trattamenti pensionistici complementari”. Era infatti la Legge 23 ottobre 1992, n. 421, contenente la delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale.
All’art. 3 sulla Previdenza venivano esposti i “principi e criteri direttivi” elencati alla lettera v): “previsione di più elevati livelli di copertura previdenziale, disciplinando la costituzione, la gestione e la vigilanza di forme di previdenza, anche articolate secondo criteri di flessibilità e diversificazione per categorie di beneficiari, per la erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio pubblico per i lavoratori dipendenti, i lavoratori autonomi ed i liberi professionisti, su base volontaria, collettiva o individuale, con garanzia di autonomia e separazione contabile e patrimoniale, mediante gestioni dirette o convenzionate affidate, in regime di concorrenza, agli organismi gestori delle forme obbligatorie di previdenza e assistenza ivi compresi quelli cui si applica l’art. 1 della legge 9 marzo 1989, n. 88, nonché alle imprese assicurative abilitate alla gestione del ramo VI, di cui alla tabella allegata alla legge 22 ottobre 1986, n. 742, alle società di intermediazione mobiliare (SIM) e ad operatori pubblici e privati, con l’osservanza di sistemi di capitalizzazione, con la partecipazione negli organi di amministrazione e di controllo interno di rappresentanti dei soggetti che concorrono al finanziamento delle gestioni, prevedendosi la possibilità di concessione di agevolazioni fiscali in coerenza con gli obiettivi stabiliti dall’art. 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 408”.
In esecuzione della delega è stato adottato il Decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 – Disciplina delle forme pensionistiche complementari, che è stato subito modificato dalla legge n. 335/1995, che si occupa dei trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio pubblico, al fine di assicurare più elevati livelli di copertura previdenziali.
L’art. 2 dispone al primo comma individuare i destinatari “… b) per raggruppamenti sia di lavoratori autonomi sia di liberi professionisti, anche organizzati per aree professionali e per territorio” al comma secondo dispone che “Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo possono essere istituite:… b) per i soggetti di cui al comma 1, lettera b), anche forme pensionistiche complementari in regime di prestazioni definite volte ad assicurare una prestazione determinata con riferimento al livello del reddito, ovvero a quello del trattamento pensionistico obbligatorio.”
Per l’articolo 3 le fonti istitutive delle forme pensionistiche complementari sono per i lavoratori dipendenti i “contratti e accordi collettivi, promossi da sindacati firmatari di contratti collettivi nazionali di lavoro, accordi anche interaziendali per gli appartenenti alla categoria dei Quadri promossi dalle organizzazioni sindacali nazionali rappresentative della categoria membri del Consiglio nazionale dell’economia del lavoro”; per i lavoratori autonomi e liberi professionisti da “accordi promossi da loro sindacati o associazioni di rilievo almeno regionale”; in altri casi da “regolamenti di enti o aziende, i cui rapporti di lavoro non siano disciplinati da contratti o accordi collettivi, anche aziendali”. Dall’impostazione delle norme come il sistema sia ispirato al desiderio di implementazione dell’incremento del risultato del reddito futuro da pensione è chiaro, restando obiettivo consigliato a chi si voglia proiettare al futuro.
Ancora più di recente con il D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 sulla Disciplina delle forme pensionistiche complementari, all’art. 1 si definisce l’Ambito di applicazione e le definizioni.
«1. Il presente decreto legislativo disciplina le forme di previdenza per l’erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio, ivi compresi quelli gestiti dagli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, al fine di assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale.
2. L’adesione alle forme pensionistiche complementari disciplinate dal presente decreto è libera e volontaria.
3. Ai fini del presente decreto s’intendono per:
a) «forme pensionistiche complementari collettive»: le forme di cui agli articoli 3, comma 1, lettere da a) a h), e 12, che hanno ottenuto l’autorizzazione all’esercizio dell’attività da parte della COVIP, e di cui all’articolo 20, iscritte all’apposito albo, alle quali è possibile aderire collettivamente o individualmente e con l’apporto di quote del trattamento di fine rapporto;
b) «forme pensionistiche complementari individuali»: le forme di cui all’articolo 13, che hanno ottenuto l’approvazione del regolamento da parte della COVIP alle quali è possibile destinare quote del trattamento di fine rapporto;
c) «COVIP»: la Commissione di vigilanza sulle forme pensionistiche complementari, istituita ai sensi dell’articolo 18, di seguito denominata: «COVIP».
«4. Le forme pensionistiche complementari sono attuate mediante la costituzione, ai sensi dell’articolo 4, di appositi fondi o di patrimoni separati, la cui denominazione deve contenere l’indicazione di «fondo pensione», la quale non può essere utilizzata da altri soggetti».
Le tracce invece di una previdenza integrativa con l’utilizzo di questa espressione specifica si trovano solamente per Enasarco: La prima sede nella quale compare l’espressione è la legge 22 luglio 1966, n. 613, all’art. 29, 2° comma, che dispone: Dalla data di entrata in vigore della presente legge il trattamento previdenziale per gli agenti e rappresentanti di commercio, disposto in attuazione degli Accordi economici collettivi per la disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale del 20 giugno 1956 e 13 ottobre 1958 e loro successive modificazioni, assume natura integrativa del trattamento obbligatorio istituito con la legge stessa. E ancora nella Legge 2 febbraio 1973, n. 12 è affermato: “Natura e compiti dell’Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio e riordinamento del trattamento pensionistico integrativo a favore degli agenti e dei rappresentanti di commercio” e nel recente D.L. 6 luglio 2011, n. 98 – Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria – con le modifiche apportate dalla legge di conversione 15 luglio 2011, n. 111, che al comma 13 dell’art. 18 ha disposto: “Con specifico riferimento all’Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio (ENASARCO) compreso tra gli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, si conferma che la relativa copertura contributiva ha natura integrativa, rispetto a quella istituita dalla legge 22 luglio 1966, n. 613, come previsto dall’articolo 2 della legge 2 febbraio 1973, n. 12”.
E’ stata proprio questa norma a provocarci sul tema.
Che bisogno aveva questo provvedimento, nel momento nel quale già Enasarco ha i suoi problemi che nascono dalla dismissione del patrimonio immobiliare, di “confermare” che “la copertura contributiva ha natura integrativa”? Al quesito rispondiamo in altro articolo (3°) per affrontare ora il secondo quesito.
2° quesito: la previdenza integrativa è obbligatoria?
La categoria degli agenti di commercio è l’unica soggetta a due distinti trattamenti di previdenza obbligatoria: ENASARCO e INPS. L’INPS, nella gestione commercianti, pur essendo nata dopo l’ENASARCO (dal 1962), è considerata la forma di previdenza principale, mentre l’ENASARCO è definita previdenza integrativa. L’ENASARCO ha avuto varie vicissitudini dalla data da quando venne istituita con l’accordo economico collettivo 30 giugno 1938: fino al 1972 è stata in tutto e per tutto simile ad una assicurazione sulla vita, e, al raggiungimento dell’età pensionabile, consentiva, in alternativa, la capitalizzazione della rendita, sotto forma di trattamento pensionistico, o, in alternativa, la liquidazione del capitale versato. Con la legge 12 del 2 febbraio 1973 il trattamento previdenziale ENASARCO ha assunto i requisiti tipici del trattamento di previdenza: al raggiungimento dell’età pensionabile, che, fino alla riforma entrata in vigore l’1 luglio 1998, era di 60 anni per gli uomini e 55 anni per le donne, oppure in ipotesi di invalidità permanente, spetta un trattamento di previdenza, reversibile in caso di morte, escludendo, in ogni caso, la liquidazione del capitale. L’ENASARCO è stato trasformato, da ente con personalità giuridica di diritto pubblico, in “fondazione”, quindi ente di natura privata, L’ENASARCO prevede inoltre una serie di trattamenti di previdenza integrativa, come cure termali, assegni parto, borse di studio, mutui per l’acquisto della prima casa, assegni funerari, colonie estive, premi per tesi di laurea in materia di agenzia e di previdenza.
Ma quando si parla di previdenza integrativa non ci si rifà alla impostazione dei tre pilastri?
Banca d’Italia definisce le pensioni complementari: “Forme pensionistiche complementari: “Le forme pensionistiche complementari costituiscono il secondo e il terzo pilastro della previdenza. La scelta di aderire ad una forma pensionistica complementare è libera e volontaria. Chi aderisce ad una di queste forme acquista il diritto a ricevere una pensione complementare, che si aggiunge a quella obbligatoria. I contributi versati alla previdenza complementare (che sono volontari) vengono investiti sui mercati finanziari da soggetti specializzati. La pensione viene calcolata sulla base di tutti i contributi versati e dei rendimenti finanziari eventualmente ottenuti fino al momento della pensione. Le condizioni per avere diritto alla pensione complementare sono fissate dalla legge e sono le stesse previste per avere diritto alla pensione obbligatoria.
Le forme pensionistiche complementari si distinguono in:
– fondi pensione: secondo pilastro della previdenza,
– piani pensionistici individuali (PIP): terzo pilastro della previdenza. Tutte le forme pensionistiche complementari sono regolate dalle stesse norme (anche fiscali) e sono sottoposte al controllo della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione“.
La stessa Banca d’Italia si limita a dire per il terzo pilastro: “I PIP costituiscono il terzo pilastro della previdenza e si realizzano mediante polizze assicurative (contratti di assicurazione sulla vita a scopo previdenziale).”
Se guardiamo alle norme il significato di integrativo è un altro e di facoltativo non ha nulla perché gli iscritti Enasarco, ricorrendo i presupposti, devono e non possono non pagare questa contribuzione.
3° quesito: come è possibile che Enasarco gestisca la previdenza integrativa?
Dopo tutto quanto illustrato alla domanda dobbiamo rispondere riportando alcuni passaggi:
a) con la legge 27 novembre 1960, n. 1397 si era introdotta l’obbligatorietà dell’assicurazione malattia per i commercianti,
b) con la legge 22 luglio 1966, n. 633 si era estesa ai commercianti l’obbligatorietà dell’assicurazione per invalidità, vecchiaia e superstiti,
c) con la legge 2 legge 2 febbraio 1972 nell’ambito del riordinamento del sistema pensionistico si era fatta legge apposita per l’Enasarco, che prevedeva il “trattamento pensionistico integrativo obbligatorio”,
d) ma era poi intervenuta la legge 30 giugno 1994, n. 509, che ha disposto la privatizzazione dell’Ente assieme ad altri enti,
e) a questo punto il sistema era doppiamente zoppo perché:
– Enasarco restava l’unico sistema che prevedesse l’obbligatorietà alla sussistenza di requisiti professionali di un sistema previdenziale che già era anche fornito dall’INPS e
– Enasarco era l’unico ente ad avere regolato una forma integrativa disposta in modo obbligatorio.
Se la previdenza Enasarco è integrativa, la sua obbligatorietà confligge con tutto il sistema di privatizzazione che è stato disposto e non si raccorda con il regime dei soggetti tenuti all’obbligatorietà dei commercianti per i quali si è regolata con il principio di “attività prevalente” il regime di iscrizione alle casse commercianti.
Paquino Romano

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05/03/2018 09:53 - 05/03/2018 09:55#49991 da Pasquino Romano
Risposta da Pasquino Romano al topic CUMULO CONTRIBUTI ENASARCO
Ragazzi, su PENSIONIOGGI siamo sicuri che le casse ci leggono e ci stanno monitorando. probabilmente sono arrivati anche qui. anche perchè ho fatto molti inviti a leggere sia PENSIONIOGGI che Silenti ENASARCO. l'ho messi anche in casa ENASARCO facebook. quindi se si affacciano troll e individui strani che danno ragione ad Enasarco. vuol dire che stiamo colpendo nel segno. non fate caso a queste persone. ma ignorateli.

Questo l'ho scritto ora sulla pagina F.B perchè cominciano ad arrivare le interferenze.

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04/03/2018 19:21#49987 da Pasquino Romano
Risposta da Pasquino Romano al topic CUMULO CONTRIBUTI ENASARCO

PETTERLINI ha scritto: Buongiorno, sono un ex agente di 64 anni (01-07/1953), che ha svolto l'attività di agente dal 1978 al 1996 per un totale di 19 anni. Successivamente a tale data ho cambiando attività (iscritto all'Eppi), e pertanto ho interrotto l'iscrizione ad Enasarco ma non essendo stato informato di dover raggiungere i 20 anni di versamenti per aver diritto alla pensione Enasarco ed ottenendola mediante il pagamento delle volontarie entro due anni dalla cessazione, risulto anch'io nell'annovero dei Silenti Enasarco.
Ora, sentendo che qualcuno nei post ha asserito che in base ai regolamenti prima del 2004 chi aveva raggiunto i 15 anni di contributi avrebbe comunque diritto alla pensione Enasarco, chiedo chi potrebbe darmi qualche risposta o suggerimento in merito.


PETTERLINI, in seconda pagina di questa discussione ho relazionato quello che si potrebbe fare sia per chi può usufruire del cumulo e sia chi,come te, al momento sei nella situazione di silente. puoi,se vuoi,contattare lo studio legale molto esperto in casse professionali. e che a già fatto cause per il riconoscimento del diritto acquisito degli anni previsti in precedenza. tutti vinti.
questo studio mi disse che lavora per tutto il territorio nazionale. ti consiglio di metterti in contatto. e vedere se ci sono spazi per ottenere il giusto riconoscimento.
se hai altri dubbi sono sempre a disposizione.
saluti
Pasquino Romano

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04/03/2018 18:17#49984 da PETTERLINI
Risposta da PETTERLINI al topic CUMULO CONTRIBUTI ENASARCO
Buongiorno, sono un ex agente di 64 anni (01-07/1953), che ha svolto l'attività di agente dal 1978 al 1996 per un totale di 19 anni. Successivamente a tale data ho cambiando attività (iscritto all'Eppi), e pertanto ho interrotto l'iscrizione ad Enasarco ma non essendo stato informato di dover raggiungere i 20 anni di versamenti per aver diritto alla pensione Enasarco ed ottenendola mediante il pagamento delle volontarie entro due anni dalla cessazione, risulto anch'io nell'annovero dei Silenti Enasarco.
Ora, sentendo che qualcuno nei post ha asserito che in base ai regolamenti prima del 2004 chi aveva raggiunto i 15 anni di contributi avrebbe comunque diritto alla pensione Enasarco, chiedo chi potrebbe darmi qualche risposta o suggerimento in merito.

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