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Reiezione certificazione requisito ape social
- factor55
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06/06/2018 10:28#53511
da factor55
Risposta da factor55 al topic Reiezione certificazione requisito ape social
PER SIDE
Da quello che esponi ritengo che tu hai dato una lettura molto superficiale alla circ. n. 34 e comunque ovviamente rispetto la tua opinione anche se è facilmente confutabile la tua tesi:
- la circ. 34 è stata emanata a seguito dell'allargamento della platea
anche a quelli che provenivano da contratti di lavoro a tempo
determinato SUPERIORI a sei mesi che di fatto avevano
INTERROTTO il loro stato di disoccupazione in quanto quelli
INFERIORI a 6 mesi,come specificato dall'art. 19 della legge 150/2015,
SOSPENDONO ma NON interrompono lo status di disoccupazione.
- Il messaggio 4195 del 25/10/2017 richiamando appunto la norma
citata,precisava che non era motivo di respingimento la domanda
proveniente da disoccupati che avevano avuto contratti a tempo
determinato INFERIORI a 6 mesi o voucher. Più chiaro di così.
- la legge di bilancio ha semplicemente aggiunto all'art. 1 comma 179
della legge 232/2016 questo periodo:
“ovvero per scadenza del termine del rapporto di lavoro a
tempo determinato a condizione che abbiano avuto, nei
trentasei mesi precedenti la cessazione del rapporto,
periodi di lavoro dipendente per almeno diciotto mesi”,senza abrogare
il resto che quindi resta in vigore e cioè per i disoccupati a seguito di
licenziamento che é il caso del mio amico.
- pescando nella tua cultura giuridica,converrai con me che la
congiunzione "ovvero" é intesa come "oppure",cioè ha valore
disgiuntivo e quindi questa modifica alla legge INTRODUCE una nuova
categoria di disoccupati senza modificare le condizioni di quelli esistenti
altrimenti si scivolerebbe nel ridicolo.
- Come si scivolerebbe nel ridicolo se a un certo punto
l'INPS,rimangiandosi quello che aveva disposto a ottobre con il mess.
4195,includesse TUTTI quelli che hanno avuto contratti a tempo
determinato nelle suddette nuove regole del 2018.
- Non occorre chissà quale cultura per comprendere che nessun
provvedimento può essere retroattivo,tenuto anche conto che l'art.19
della legge 150/2015.
- Vuoi sapere il vero motivo dell'inclusione nell'APE social dei
disoccupati provenienti da contratti a tempo determinato SUPERIORI a
6 mesi ? Tutto proviene dalle giuste lamentele dei sindacati che
avevano evidenziato l'evidente discriminazione nei confronti di quella
categoria di disoccupati,esclusa dall'APE SOCIAL 2017,molto presente
nel panorama lavorativo in quanto quella forma di contratto,vista la crisi
dilagante,era stata la più usata negli ultimi anni.
Mi sorprende quindi la tua superficiale lettura di una norma che ha una sua logica pur per certi versi contorta,come tutte le leggi.
Infatti che senso avrebbe ALLARGARE la platea dei beneficiari,mettendo in difficoltà altri i cui requisiti erano e sono acquisiti.
Mi fermo qui e spero che tu,da persona competente quale sei,verifichi quello che affermo io e se non cambi idea.....non so che dire.
Ultima annotazione: non so ancora il motivo per il quale al mio amico non sia stata riconosciuta l'ape,lo scoprirò lunedì,ma se il motivo fosse quello che abbiamo dibattuto,sarà un gioco da ragazzi SPIEGARE al funzionario INPS le mie ragioni e ribaltare il risultato.
Da quello che esponi ritengo che tu hai dato una lettura molto superficiale alla circ. n. 34 e comunque ovviamente rispetto la tua opinione anche se è facilmente confutabile la tua tesi:
- la circ. 34 è stata emanata a seguito dell'allargamento della platea
anche a quelli che provenivano da contratti di lavoro a tempo
determinato SUPERIORI a sei mesi che di fatto avevano
INTERROTTO il loro stato di disoccupazione in quanto quelli
INFERIORI a 6 mesi,come specificato dall'art. 19 della legge 150/2015,
SOSPENDONO ma NON interrompono lo status di disoccupazione.
- Il messaggio 4195 del 25/10/2017 richiamando appunto la norma
citata,precisava che non era motivo di respingimento la domanda
proveniente da disoccupati che avevano avuto contratti a tempo
determinato INFERIORI a 6 mesi o voucher. Più chiaro di così.
- la legge di bilancio ha semplicemente aggiunto all'art. 1 comma 179
della legge 232/2016 questo periodo:
“ovvero per scadenza del termine del rapporto di lavoro a
tempo determinato a condizione che abbiano avuto, nei
trentasei mesi precedenti la cessazione del rapporto,
periodi di lavoro dipendente per almeno diciotto mesi”,senza abrogare
il resto che quindi resta in vigore e cioè per i disoccupati a seguito di
licenziamento che é il caso del mio amico.
- pescando nella tua cultura giuridica,converrai con me che la
congiunzione "ovvero" é intesa come "oppure",cioè ha valore
disgiuntivo e quindi questa modifica alla legge INTRODUCE una nuova
categoria di disoccupati senza modificare le condizioni di quelli esistenti
altrimenti si scivolerebbe nel ridicolo.
- Come si scivolerebbe nel ridicolo se a un certo punto
l'INPS,rimangiandosi quello che aveva disposto a ottobre con il mess.
4195,includesse TUTTI quelli che hanno avuto contratti a tempo
determinato nelle suddette nuove regole del 2018.
- Non occorre chissà quale cultura per comprendere che nessun
provvedimento può essere retroattivo,tenuto anche conto che l'art.19
della legge 150/2015.
- Vuoi sapere il vero motivo dell'inclusione nell'APE social dei
disoccupati provenienti da contratti a tempo determinato SUPERIORI a
6 mesi ? Tutto proviene dalle giuste lamentele dei sindacati che
avevano evidenziato l'evidente discriminazione nei confronti di quella
categoria di disoccupati,esclusa dall'APE SOCIAL 2017,molto presente
nel panorama lavorativo in quanto quella forma di contratto,vista la crisi
dilagante,era stata la più usata negli ultimi anni.
Mi sorprende quindi la tua superficiale lettura di una norma che ha una sua logica pur per certi versi contorta,come tutte le leggi.
Infatti che senso avrebbe ALLARGARE la platea dei beneficiari,mettendo in difficoltà altri i cui requisiti erano e sono acquisiti.
Mi fermo qui e spero che tu,da persona competente quale sei,verifichi quello che affermo io e se non cambi idea.....non so che dire.
Ultima annotazione: non so ancora il motivo per il quale al mio amico non sia stata riconosciuta l'ape,lo scoprirò lunedì,ma se il motivo fosse quello che abbiamo dibattuto,sarà un gioco da ragazzi SPIEGARE al funzionario INPS le mie ragioni e ribaltare il risultato.
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05/06/2018 18:16 - 05/06/2018 18:25#53500
da Side
The dark "Side" of the moon
Risposta da Side al topic Reiezione certificazione requisito ape social
Factor, non è necessario un dottorato per comprendere semplici direttive.
In questo caso non viene messo in dubbio il periodo di lavoro a tempo determinato inferiore ai sei mesi il quale non inficia il diritto, ma ribadisco per la pratica di tuo interesse, la circolare Inps n. 34 del 23/02/2018 Cap. 2 :
> a decorrere dal 1° gennaio 2018, possono presentare domanda di riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio dell’APE sociale, coloro che siano in stato di disoccupazione a seguito di scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato, a condizione che abbiano avuto, nei trentasei mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno diciotto mesi ed abbiano concluso, da almeno tre mesi, di godere della prestazione di disoccupazione loro spettante.
> l’arco temporale dei trentasei mesi entro cui individuare i diciotto mesi di rapporto di lavoro dipendente decorre, a ritroso, dalla data di scadenza del rapporto di lavoro a tempo determinato da ultimo svolto al momento della domanda di verifica delle condizioni e sulla base della quale il soggetto chiede di poter beneficiare dell’APE sociale.
Sono comprensibilissime (nuove) semplici regole per poter accedere al beneficio, e il mio dubbio per quanto riguarda la pratica del tuo amico era più che intuibile, ed esplicitamente ora ti chiedo:
il tuo amico ha maturato i 18 mesi di lavoro necessari per accedere al beneficio nell'arco temporale degli ultimi 36 che decorrono dalla scadenza dell'ultimo contratto di lavoro a tempo determinato da ultimo svolto al momento di presentazione dell'istanza ?
Sulla base delle informazioni fornite si potrebbe dedurre:
> cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro: 31/01/2018
> arco temporale dei 36 mesi entro cui individuare i 18 mesi di rapporto lavoro dipendente: 31/01/2015 - 31/01/2018
> requisito dei 18 mesi da lavoro dipendente acquisito dal 31/01/2015 al 31/01/2018 = Si diritto
> requisito dei 18 mesi da lavoro dipendente non presente dal 31/01/2015 al 31/01/2018 = No diritto
La mia è pura intuizione su basi esposte, comunque da verificare in sede Inps...saluti
In questo caso non viene messo in dubbio il periodo di lavoro a tempo determinato inferiore ai sei mesi il quale non inficia il diritto, ma ribadisco per la pratica di tuo interesse, la circolare Inps n. 34 del 23/02/2018 Cap. 2 :
> a decorrere dal 1° gennaio 2018, possono presentare domanda di riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio dell’APE sociale, coloro che siano in stato di disoccupazione a seguito di scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato, a condizione che abbiano avuto, nei trentasei mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno diciotto mesi ed abbiano concluso, da almeno tre mesi, di godere della prestazione di disoccupazione loro spettante.
> l’arco temporale dei trentasei mesi entro cui individuare i diciotto mesi di rapporto di lavoro dipendente decorre, a ritroso, dalla data di scadenza del rapporto di lavoro a tempo determinato da ultimo svolto al momento della domanda di verifica delle condizioni e sulla base della quale il soggetto chiede di poter beneficiare dell’APE sociale.
Sono comprensibilissime (nuove) semplici regole per poter accedere al beneficio, e il mio dubbio per quanto riguarda la pratica del tuo amico era più che intuibile, ed esplicitamente ora ti chiedo:
il tuo amico ha maturato i 18 mesi di lavoro necessari per accedere al beneficio nell'arco temporale degli ultimi 36 che decorrono dalla scadenza dell'ultimo contratto di lavoro a tempo determinato da ultimo svolto al momento di presentazione dell'istanza ?
Sulla base delle informazioni fornite si potrebbe dedurre:
> cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro: 31/01/2018
> arco temporale dei 36 mesi entro cui individuare i 18 mesi di rapporto lavoro dipendente: 31/01/2015 - 31/01/2018
> requisito dei 18 mesi da lavoro dipendente acquisito dal 31/01/2015 al 31/01/2018 = Si diritto
> requisito dei 18 mesi da lavoro dipendente non presente dal 31/01/2015 al 31/01/2018 = No diritto
La mia è pura intuizione su basi esposte, comunque da verificare in sede Inps...saluti
The dark "Side" of the moon
Ultima Modifica 05/06/2018 18:25 da Side.
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05/06/2018 08:16#53479
da Nicola54
Collaboro con patronato INCA CGIL a Roma
Risposta da Nicola54 al topic Reiezione certificazione requisito ape social
Per coloro che mi hanno chiesto informazioni, domani mercoledì 6 giugno sarò presente al patronato.
Possono contattarmi ai numeri 06/89765455 oppure al 06/2285278.
Possono contattarmi ai numeri 06/89765455 oppure al 06/2285278.
Collaboro con patronato INCA CGIL a Roma
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04/06/2018 19:46#53476
da factor55
Visto il tono bonario e amichevole della discussione non stiamo certo a soffermarci sui particolari anche se sono importanti.
Mi incuriosisce la tua affermazione ".....E che a l'INPS non PIACE".
Lo sai per certo o é una tua considerazione ? Non dovrebbe essere così visto che viene citata molto nel famoso messaggio 4195 a supporto del ragionamento relativo allo status di disoccupazione.
Approfitto dell'occasione per chiedere un intervento dell'amico SIDE che come sappiamo é in possesso di conoscenze giurisprudenziali in merito all'interpretazione corretta della circolare n. 34 nel paragrafo che tratta dei CONTRATTI A TEMPO DETERMINNATO che influiscono sullo status di disoccupato.
Una sua dotta disamina non farebbe male
Risposta da factor55 al topic Reiezione certificazione requisito ape social
umbertop68 ha scritto: Scusa Factor non mi sembra di aver detto che con 15gg di lavoro si perda lo stato di disoccupazione. Ho puntualizzato che la circ.34 da indicazioni sull'ultimo lavoro svolto.
E che lo stato di disoccupazione è regolato dalla legge 150/15 che non ho indicato.
E che a l'INPS non PIACE.
Visto il tono bonario e amichevole della discussione non stiamo certo a soffermarci sui particolari anche se sono importanti.
Mi incuriosisce la tua affermazione ".....E che a l'INPS non PIACE".
Lo sai per certo o é una tua considerazione ? Non dovrebbe essere così visto che viene citata molto nel famoso messaggio 4195 a supporto del ragionamento relativo allo status di disoccupazione.
Approfitto dell'occasione per chiedere un intervento dell'amico SIDE che come sappiamo é in possesso di conoscenze giurisprudenziali in merito all'interpretazione corretta della circolare n. 34 nel paragrafo che tratta dei CONTRATTI A TEMPO DETERMINNATO che influiscono sullo status di disoccupato.
Una sua dotta disamina non farebbe male





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da umbertop68
PETROZZI UMBERTO
Risposta da umbertop68 al topic Reiezione certificazione requisito ape social
Scusa Factor non mi sembra di aver detto che con 15gg di lavoro si perda lo stato di disoccupazione. Ho puntualizzato che la circ.34 da indicazioni sull'ultimo lavoro svolto.
E che lo stato di disoccupazione è regolato dalla legge 150/15 che non ho indicato.
E che a l'INPS non PIACE.
E che lo stato di disoccupazione è regolato dalla legge 150/15 che non ho indicato.
E che a l'INPS non PIACE.
PETROZZI UMBERTO
Ultima Modifica 04/06/2018 18:48 da umbertop68.
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04/06/2018 18:15 - 04/06/2018 18:18#53471
da factor55
Risposta da factor55 al topic Reiezione certificazione requisito ape social
RISPOSTA A umbertop68
Sono d'accordo con la tua analisi complessiva mentre avrei qualcosa da precisare rispetto alla famigerata circolare n. 34 vero punto focale della questione che secondo me,a questo punto,anche se la cosa sarebbe ridicola,avrebbe bisogno di un'ulteriore circolare esplicativa da parte dell'INPS ma rivolta però ai propri funzionari.
Intanto precisiamo che da nessuna parte la circ. 34 dice che se hai lavorato anche 15 giorni perdi lo stato di disoccupato.
Si limita,la circolare, a precisare in maniera anche corretta e chiara a mio avviso,come vanno trattati quei soggetti che provengono da contratti a tempo determinato SUPERIORI a 6 mesi,visto che la nuova finanziaria 2018 ALLARGANDO la platea dei beneficiari (rischio di ripetermi ma per chiarezza lo devo fare) ha introdotto NUOVI beneficiari.
Poi,se leggi bene,fa riferimento a quei soggetti già inclusi,tanto per intenderci assimilabili all' APE SOCIAL 2017,ribadendo che non è cambiato niente rispetto alla normativa vigente e quindi la cosa in sé é abbastanza chiara e pacifica,chi é disoccupato a seguito licenziamento non dovrebbe avere nessuna difficoltà a vedere accolta la sua domanda ape social anche se ha lavorato per 2-3-4-5 mesi o ha percepito dei voucher.
In un paese normale dovrebbe essere così e invece no perchè sono spuntati i fenomeni.
Il casino lo stanno combinando i funzionari INPS che hanno preso fischi per fiaschi,equiparando le due condizioni di contratto a tempo determinato,senza considerare il famoso messaggio 4195 del 25/10/2017 che fa riferimento all' art.19 del decreto legislativo n.150 del 2015,MAI ABROGATO, in cui veniva chiarito in misura inequivocabile che il contratto a tempo determinato inferiore a 6 mesi NON interrompe lo status di disoccupato.
Rischiamo di ripetere concetti già esposti e quindi vi rimando al mio post precedente,
ma qui si tratta di capire se i funzionari agiscono per MALAFEDE o per IGNORANZA,
che in tutti e due i casi sono inaccettabili visto il ruolo che rivestono.
Vi pare che il problema che ho esposto sia quello centrale o mi è sfuggito qualcosa e quindi mi aspetto dei contributi in tal senso.
Sono d'accordo con la tua analisi complessiva mentre avrei qualcosa da precisare rispetto alla famigerata circolare n. 34 vero punto focale della questione che secondo me,a questo punto,anche se la cosa sarebbe ridicola,avrebbe bisogno di un'ulteriore circolare esplicativa da parte dell'INPS ma rivolta però ai propri funzionari.
Intanto precisiamo che da nessuna parte la circ. 34 dice che se hai lavorato anche 15 giorni perdi lo stato di disoccupato.
Si limita,la circolare, a precisare in maniera anche corretta e chiara a mio avviso,come vanno trattati quei soggetti che provengono da contratti a tempo determinato SUPERIORI a 6 mesi,visto che la nuova finanziaria 2018 ALLARGANDO la platea dei beneficiari (rischio di ripetermi ma per chiarezza lo devo fare) ha introdotto NUOVI beneficiari.
Poi,se leggi bene,fa riferimento a quei soggetti già inclusi,tanto per intenderci assimilabili all' APE SOCIAL 2017,ribadendo che non è cambiato niente rispetto alla normativa vigente e quindi la cosa in sé é abbastanza chiara e pacifica,chi é disoccupato a seguito licenziamento non dovrebbe avere nessuna difficoltà a vedere accolta la sua domanda ape social anche se ha lavorato per 2-3-4-5 mesi o ha percepito dei voucher.
In un paese normale dovrebbe essere così e invece no perchè sono spuntati i fenomeni.
Il casino lo stanno combinando i funzionari INPS che hanno preso fischi per fiaschi,equiparando le due condizioni di contratto a tempo determinato,senza considerare il famoso messaggio 4195 del 25/10/2017 che fa riferimento all' art.19 del decreto legislativo n.150 del 2015,MAI ABROGATO, in cui veniva chiarito in misura inequivocabile che il contratto a tempo determinato inferiore a 6 mesi NON interrompe lo status di disoccupato.
Rischiamo di ripetere concetti già esposti e quindi vi rimando al mio post precedente,
ma qui si tratta di capire se i funzionari agiscono per MALAFEDE o per IGNORANZA,
che in tutti e due i casi sono inaccettabili visto il ruolo che rivestono.
Vi pare che il problema che ho esposto sia quello centrale o mi è sfuggito qualcosa e quindi mi aspetto dei contributi in tal senso.
Ultima Modifica 04/06/2018 18:18 da factor55.Motivo: integrazione
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