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Reiezione certificazione requisito ape social

02/07/2018 17:43 - 30/07/2018 06:46#54321 da umbertop68
Risposta da umbertop68 al topic Reiezione certificazione requisito ape social
Salve SIDE e Factor vorrei ricapitolare la mia situazione forse alla luce dei fatti non è chiara a factor: Io mi trovo in stato di disoccupazione dal 02/11/2015. sino ad adesso.( Quindi andando a ritroso da questa data sempre 02/11/2015, di 18 mesi e quindi 02/11/2012, anche se non continuativi ho esattamente 90 settimane di contributi.) Subito dopo ho percepito la naspi per 33 settmane.Il 02/07/2016 fino al 06/08/2016 un contratto a tempo. Avendo maturato i 30gg lavorativi nuova Naspi di tre settimane, fino al31/08/2016. Il 23/12/2016 un'altro contratto a tempo fino al10/01/2017. Per poi arrivare al 30 maggio 2017 per fare domanda di ape sociale disoccupati licenziati per un licenziamento del 2011. domanda respinta il 30/10/2017 per riesame, per aver perso lo stato di disoccupazione, Equi tralasciamo
Il 22/09/2017 mi sono rioccupato con un'altro contratto a tempo d. di tre mesi terminato con un licenziamento il 24/11/2017.Ho richiesto una nuova Naspi , terminata il 12/01/2018. Per poi fare domanda ape sociale licenziati tramite patronato con scadenza 31/03/2018. Come sappiamo c'è stata la nuova rioccupazione terminata per non aver superato il periodo di prova.che non ha interrotto lo stato di disoccupazione,questo è quanto. Cosa che per l' inps nelle mitivazioni di respingimento sono irrilevanti non sussistono, del tutto diverse.
Ti ringrazio Side per il tuo consiglio anzi mi è di grande aiuto. farò di nuovo presente al patronato. Stamane mi sono recato dal patronato, il quale intende inpugare il provvedimento tramite l'ausilio dell'avvocato. Per poi aggiornarmi giovedi prossimo.CIAO



Scusa ma ancora mi risce difficile capire il respingimento di certificazione per motivi diversi da quelli indicati nella domanda (licenziamento).

Comunque per farla breve e vorrei me lo comfermassi:il mio stato di disoccupazione deriva dalla scdenza di un contratto a termine,02/11/2015. Secondo le norme che regolano lo stato di disoccupazione i rapporti di lavoro(di cui ho parlato) sono considerati, una condizione di non lavoro. anche il licenziamento,Motivo per cui nelle motivazioni indicate da INPS non viene considerato. Basterbbe verificare,Come cosigliato, che dal 02/11/2015 a ritroso di tre anni e cioè 02/11/2012 ci sono rapporti di lavoro a tempo determinato per 18 mesi. ( ripeto ho 90 settimane). Per poi ripresentare domanda di accesso se non è stata inviata nei termini giusti. E il gioco sarebbe finito. Se i requisiti per accedere alla prestazione fossero questi.Come io credo che siano. Grazie

Domanda: perchè allora hanno respinto la certificazione.?Per un eventuale riesame?

PETROZZI UMBERTO

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02/07/2018 12:00 - 02/07/2018 12:26#54307 da Side

factor55 ha scritto: Scaricato proprio adesso dal sito INPS, sezione INPS RISPONDE.
Adesso,per carità,sappiamo che il linguaggio adoperato dall'INPS é a dir poco sconcertante ma ,porco mondo, se é scritto L'istanza è stata accolta e riceverà formale comunicazione all'indirizzo di residenza, uno come la deve interpretare ?

Come già detto, che la verifica della domanda è stata accolta, ma per averne la certezza, in (le mie domande - fasi - attività) dovrai attendere di visualizzare un bel "si diritto se rientra tra gli ammessi".

Se quella sezione non si schioda, puoi aspettare anche un'eternità...
poi magari Inps è così solerte da inviare il documento di riconoscimento delle condizioni e lasciare intatto quel
"no diritto" sul portale fino a nuovo aggiornamento....è successo anche questo, e il caro amico Proteus se ci legge può dartene conferma !

The dark "Side" of the moon

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02/07/2018 11:41 - 02/07/2018 11:45#54306 da factor55
Risposta da factor55 al topic Reiezione certificazione requisito ape social
Scaricato proprio adesso dal sito INPS, sezione INPS RISPONDE.
Adesso,per carità,sappiamo che il linguaggio adoperato dall'INPS é a dir poco sconcertante ma ,porco mondo, se é scritto L'istanza è stata accolta e riceverà formale comunicazione all'indirizzo di residenza, uno come la deve interpretare ?
Io interpreto che la domanda di VERIFICA DEI REQUISITI APE SOCIAL é stata accolta e quindi che il mio amico POSSIEDE i requisiti per accedere all'APE SOCIAL che ricordo sono i seguenti:
- licenziato il 30/11/2013;
-percepito ASPI fino al 10/12/2014
-esperienze lavorative con VOUCHER nel 2015 e 2016;
-contratto di lavoro a TEMPO DETERMINATO INFERIORE A 6 MESI dal 19/08/2017 al
31/01/2018.
Per scaramanzia e per i casi allucinanti e demenziali che leggiamo su questo forum,aspettiamo questa maledetta lettera di FORMALE COMUNICAZIONE,ma se non fosse così dobbiamo prendere atto che il mondo si é rovesciato.


www.dropbox.com/s/lozncqx31hyfwrt/INPS-R...-MODIFICATA.pdf?dl=0

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02/07/2018 11:34#54305 da Side
Caro Factor,
mi sono soltanto attenuto alla motivazione ufficiale fornita ad Umberto da Inps...ed è al momento, fino a prova contraria, incontestabile:

< Non si trova nella seguente condizione: aver fruito integralmente di una prestazione di disoccupazione a seguito di scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato, a condizione che abbia avuto nei trentasei mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro, periodi di lavoro dipendente per almeno diciotto mesi >.

The dark "Side" of the moon

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02/07/2018 11:20#54300 da factor55
Risposta da factor55 al topic Reiezione certificazione requisito ape social

Side ha scritto: Ciao Umberto,
come tempo fa avevo previsto, il tutto riporta alla Circolare numero 34 del 23-02-2018 in riferimento a:
< Nuove condizioni per la categoria dei disoccupati >

A decorrere dal 1° gennaio 2018, possono presentare domanda di riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio dell’APE sociale, anche coloro che siano in stato di disoccupazione a seguito di scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato, a condizione che abbiano avuto, nei trentasei mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno diciotto mesi ed abbiano concluso, da almeno tre mesi, di godere della prestazione di disoccupazione loro spettante.
L’arco temporale dei trentasei mesi entro cui individuare i diciotto mesi di rapporto di lavoro dipendente decorre, a ritroso, dalla data di scadenza del rapporto di lavoro a tempo determinato da ultimo svolto al momento della domanda di verifica delle condizioni e sulla base della quale il soggetto chiede di poter beneficiare dell’APE sociale.

Il mio consiglio è di verificare attraverso le sedi competenti:

1) La presenza del requisito dei 18 mesi di lavoro dipendente nei trentasei mesi precedenti il termine dell'ultimo rapporto di lavoro a tempo determinato.
2) Cosa da verificare con attenzione, dato che potrebbe influire non poco per una mirata indicazione del diniego, che il Patronato abbia presentato domanda di accesso al beneficio nelle giuste tempistiche e quindi trascorsi i tre mesi di inoccupazione dal termine della prestazione di disoccupazione.

Se confermato il possesso di tutti i requisiti di legge, tranne quello riferito al punto 2 basterebbe procedere con nuova istanza....un grande saluto


Scusa se insisto SIDE ma quello a cui tu fai riferimento della circolare n. 34 riguarda i CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO SUPERIORI a SEI mesi che nel 2017 non erano contemplati dall' APE SOCIAL 2017 e quindi non mi pare il caso di UMBERTO che se non sbaglio deriva da LICENZIAMENTO del 2015. Giusto Umberto ?
Non mi stancherò mai di ribadire che se si legge la circ. 34 attentamente si evince che riguarda una NUOVA categoria di beneficiari e cioè quelli DISOCCUPATI a seguito di contratti a termine
che non hanno nulla a vedere con i DISOCCUPATI a seguito di LETTERA DI LICENZIAMENTO. Tanto é vero che il comma 179 dell'art. 1 della legge 232/2016 è stato INTEGRATO e non ABROGATO,proprio per accogliere questa NUOVA categoria di disoccupati che devono avere i 18 mesi ecc. ecc.
Questi passaggi della circ. n.34 sono significativi e non lasciano dubbi:

Restano ferme tutte le altre condizioni per l’accesso al beneficio stabilite dall’articolo 1, comma
179, della legge di bilancio 2017 per la categoria dei disoccupati di cui alla lettera a).



Il permanere del predetto status di disoccupazione potrà essere verificato presso i centri per
l’impiego (indicati dal richiedente nella domanda) come chiarito al paragrafo 2 della circolare n.
100 del 2017 e fermo restando quanto precisato nel messaggio n. 4195 del 25 ottobre 2017.

Tu dirai che sono paranoico a causa della pratica del mio amico che é ancora in stand by e quindi vale il parere dell'INPS (che ancora ufficialmente non si é espressa) però,caspiterina,
i concetti mi sembrano piuttosto chiari e se qualcuno li ha interpretati male,dovrà per forza fare marcia indietro. Io resto fiducioso (fino a prova contraria).

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02/07/2018 10:46 - 02/07/2018 11:11#54299 da Side
Ciao Umberto,
come tempo fa avevo previsto, il tutto riporta alla Circolare numero 34 del 23-02-2018 in riferimento a:
< Nuove condizioni per la categoria dei disoccupati >

A decorrere dal 1° gennaio 2018, possono presentare domanda di riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio dell’APE sociale, anche coloro che siano in stato di disoccupazione a seguito di scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato, a condizione che abbiano avuto, nei trentasei mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno diciotto mesi ed abbiano concluso, da almeno tre mesi, di godere della prestazione di disoccupazione loro spettante.
L’arco temporale dei trentasei mesi entro cui individuare i diciotto mesi di rapporto di lavoro dipendente decorre, a ritroso, dalla data di scadenza del rapporto di lavoro a tempo determinato da ultimo svolto al momento della domanda di verifica delle condizioni e sulla base della quale il soggetto chiede di poter beneficiare dell’APE sociale.
Pertanto, per poter conseguire l’ape sociale, il soggetto deve aver terminato di godere integralmente della prestazione di disoccupazione da almeno tre mesi, nell’arco dei quali deve aver mantenuto lo status di disoccupato in base alle regole previste dalla normativa vigente.

Il mio consiglio è di verificare attraverso le sedi competenti:

1) La presenza del requisito dei 18 mesi di lavoro dipendente nei trentasei mesi precedenti il termine dell'ultimo rapporto di lavoro a tempo determinato.
2) Cosa da verificare con attenzione, dato che potrebbe influire non poco per una mirata indicazione del diniego, che il Patronato abbia presentato domanda di accesso al beneficio nelle giuste tempistiche e quindi trascorsi i tre mesi di inoccupazione dal termine della prestazione di disoccupazione.

Se confermato il possesso di tutti i requisiti di legge, tranne quello riferito al punto 2 basterebbe procedere con nuova istanza....un grande saluto

The dark "Side" of the moon

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