L'indennità di frequen­za è una prestazione a favo­re degli invalidi civili minori d'età (fino a 18 anni), il cui fine è un sostegno economico per l'inserimento scolastico e sociale.

L'Indennità di Frequenza

L'indennità di frequenza è una provvidenza economica assistenziale riconosciuta ai soggetti minori di 18 anni che hanno difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età nonché i minori che abbiano una perdita uditiva superiore a determinati limiti. Si chiama indennità di frequenza perché l'indennità è subordinata alla frequenza continua o anche periodica di centri ambulatoriali o di centri diurni, anche di tipo semiresidenziale, pubblici o privati, purché operanti in regime convenzionale, specializzati nel trattamento terapeutico o nella riabilitazione e nel recupero di persone portatrici di handicap o alla frequenza di scuole, pubbliche o private, di ogni ordine e grado, a partire dalla scuola materna, nonché centri di formazione o di addestramento professionale finalizzati al reinserimento sociale dei soggetti stessi.

Destinatari
La prestazione, introdotta dalla legge 289/1990, è erogabile in favore dei minori italiani residenti in Italia; a loro sono equiparati, purché sempre residenti in Italia, i cittadini comunitari e i cittadini extracomunitari (si ricorda che la Sentenza della Corte Costituzionale 187/2010 ha fatto venir meno il presupposto della titolarità della carta di soggiorno per la concessione del trattamento in parola). Per il riconoscimento della prestazione non ci sono limiti minimi di età: pertanto il sostegno può essere erogato anche nei confronti dei minori che frequentano l'asilo nido (cfr: Circolare Inps 11/2003).

Requisiti 
Per conseguire il diritto all'indennità di frequenza i minori devono trovarsi in una condizione di invalidità determinata dalla presenza di: a) difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età; b) una perdita uditiva superiore ai 60 decibel nell'orecchio migliore nelle frequenze 500, 1200 e 2000 hertz (ipoacusia). Ognuna delle suddette forme di minorazione è, di per sé sola, sufficiente fondamento del diritto. Per quanto riguarda le difficoltà persistenti a svolgere i compiti e funzioni della propria età la prestazione può essere concessa ove sussista una menomazione duratura che non si esaurisce in un singolo episodio (come ad esempio la frattura dell'arto). Inoltre la minorazione deve comportare un ostacolo allo svolgimento dei compiti e delle funzioni proprie di un soggetto sano di pari età del minore invalido. 

La frequenza 
Presupposto per la concessione dell'indennità di frequenza è la circostanza che il minore deve ulteriormente frequentare in modo continuativo o anche periodico di un istituto scolastico (di ogni ordine e grado, anche privato), di un centro di formazione o addestramento professionale o, infine, di un centro specializzato nel trattamento terapeutico o nella riabilitazione e nel recupero di persone portatrici di handicap. Questi ultimi devono essere pubblici o privati operanti in regime di convenzione. La previsione è vincolante, per cui è una fattispecie nella quale non è possibile farvi rientrare trattamenti svol­ti al di fuori delle struttu­re convenzionate neanche laddove espressamente pre­scritti da un medico, anche specialista. La concessione dell’indennità mensile di frequenza è, infatti, limitata alla reale durata del trattamento o del corso e decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di effettivo inizio della frequenza al corso o al trattamento stesso ed ha termine con il mese successivo a quello di cessazione della frequenza. La cessazione della frequenza comporta, pertanto, la revoca della prestazione. 

Si ricorda che in caso di minore iscritto alla scuola primaria o a quella secondaria di primo e secon­do grado il requisito della frequenza s'intende rispet­tato se la presenza è pari, normalmente, ad almeno i 3/4 dell'orario scolastico annuale stabilito per legge. Nel caso di frequenza di asili nido­ o scuole d'infanzia, va presentata annualmente un'autodichiarazione di fre­quenza in caso di strutture pubbliche, ovvero un certifi­cato di frequenza rilasciato dalla scuola stessa in caso di strutture private. In caso di prosecuzione del percorso scolastico da 16 a 18 anni, successiva­mente cioè all'assolvimento dell'obbligo d'istruzione (il quale, si ricorda, riguarda la fascia d'età da 6 a 16 anni), va presentata annualmente un'autodichiarazione di fre­quenza. In ogni caso, resta fermo l'obbligo di comuni­care l'eventuale cessazione della frequenza scolastica o il cambio di scuola rispetto all'anno scolastico preceden­te (vale a dire in caso di tra­sferimento ad altro istituto scolastico, passaggio da ele­mentare a media inferiore e da media inferiore a media superiore).

Una parentesi va aperta con riguardo alla frequenza dei centri specializzati per il trattamento terapeutico. La frequenza di questi centri, infatti, spesso può assumere natura occasionale e limitata temporalmente al periodo necessario per il recupero fisico conseguente ad un temporaneo evento morboso. Pertanto quanto alla durata mini­ma necessaria al fine di far configurare il diritto alla prestazione, il Consiglio di stato ha da tempo ribadito come questa debba essere intesa non come presenza sporadica, episodica o sim­bolica, ma come frequenza che, pur se non giornaliera, assicuri tuttavia una perma­nenza del soggetto presso il centro o la struttura spe­cializzata nel trattamento terapeutico o riabilitativo secondo cadenza temporale determinata e certificata dalla struttura che segue il bambino compatibile con i risultati attesi dal tratta­mento stesso. Nei casi dubbi, cioè in pre­senza di un numero molto esiguo di giornate di effetti­ va frequenza, l'adeguatezza di quest'ultima (frequenza) deve essere stabilita in base a valutazioni degli organi tecnico­sanitari preposti ai trattamenti terapeutici o di recupero (circolare 15 dicembre 1992 del mini­stero dell'interno). In con­clusione, quando in seguito ad accertamenti risulti non soddisfatto il requisito della frequenza, l'indennità non potrà essere erogata (messaggio inps 728/2015). 

Importo e Reddito
La prestazione, a differenza dell'assegno di invalidità civile, è concessa sino ad un massimo di 12 mensilità annue con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di effettivo inizio della frequenza fino al mese successivo a quello di cessazione della frequenza. L'importo per il 2024 ammonta a 333,33
al mese. Al pari dell'assegno di invalidità civile i beneficiari devono rispettare determinati limiti reddituali personali che, per l'anno 2024, non possono eccedere il valore di 5.725,25 euro. Sono valutabili i redditi di qualsiasi natura calcolati ai fini Irpef al netto degli oneri deducibili e delle ritenute fiscali con esclusione della casa di abitazione e del valore stesso dell'indennità di frequenza. L'indennità, se è soddisfatto il requisito reddituale, avviene sempre in misura piena.

Cumulabilità con altre prestazioni
L'articolo 3 della legge 289 del 1990 dispone che l'indennità mensile di frequenza è incompatibile con qualsiasi forma di ricovero. Inoltre non può essere concessa ai minori che già hanno titolo all'indennità di accompagnamento, oppure a coloro che beneficiano dell'indennità in favore dei ciechi civili parziali o delle indennità di comunicazione in favore dei sordi. In tali circostanze, è garantita comunque la facoltà l'interessato di optare per il trattamento più favorevole. 

Trasformazione al compimento del 18° anno di età
La prestazione, come indicato, spetta sino al 18° anno. Al compimento di tale età, qualora sussistano le condizioni, l'interessato può conseguire l'assegno mensile di invalidità o la pensione di inabilità civile a seconda del grado di invalidità che viene riconosciuto. Si ricorda che, a tal fine, l'articolo 25, comma 5 del decreto legge 90/2014 ha stabilito che i minori - già titolari della prestazione - che ritengano di possedere i requisiti per il diritto alle prestazioni economiche che richiedono il compimento della maggiore età (pensione di inabilità, assegno mensile) possono presentare la relativa domanda entro i sei mesi antecedenti il compimento della maggiore età.

In tali casi le relative prestazioni sono erogate, in via provvisoria, al compimento del diciottesimo anno di età. Ricorrendone gli estremi, le prestazioni verranno concesse all’esito del successivo accertamento delle condizioni sanitarie e degli altri requisiti amministrativi previsti dalla normativa di settore (messaggio inps 6512/2014).

Documenti: messaggio inps 9043/2012; messaggio inps 6512/2014; messaggio inps 728/2015; messaggio inps 3606/2014; Circolare Inps 10/2015; Circolare Inps 11/2003

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