Invalidi Civili, L'inoccupazione può essere provata anche tramite una certificazione delle Entrate

Bernardo Diaz Lunedì, 10 Settembre 2018
La Corte di Cassazione ha respinto un ricorso dell'Inps nel quale l'istituto aveva disconosciuto l'assegno mensile di assistenza ad una disabile.
La prova giudiziale dell'incollocamento al lavoro o del mancato svolgimento dell'attività lavorativa, necessaria per il conseguimento dell'assegno mensile di assistenza agli invalidi civili, può essere fornita anche tramite una certificazione dell'Agenzia delle Entrate da cui si desuma l'assenza di redditi. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con l'Ordinanza numero 21674 del 5 Settembre 2018 in cui i giudici hanno respinto il ricorso dell'Inps. La questione riguardava una invalida parziale, sprovvista di redditi, che aveva chiesto il pagamento dell'assegno mensile di assistenza per gli invalidi civili di cui alla legge 118/1971. La domanda della signora era stata proposta, peraltro, prima della riforma operata dalla legge 247/2007 che, come noto, ha sostituito tra le condizioni per la concessione della prestazione il requisito dell'incollocamento al lavoro, con la più generica richiesta dell'accertamento dello stato di inoccupazione.

La Corte d'Appello di Palermo ribaltando la sentenza di primo grado aveva condannato l'Inps al pagamento della prestazione ritenendo che il requisito della incollocazione, in mancanza di specifiche contestazioni da parte dell'Istituto previdenziale, potesse nella specie presumersi sulla base dell'accertata mancanza di reddito (per il tramite di certificazione dell'Agenzia dell'Entrate). L'Inps, tuttavia, ha proposto ricorso per Cassazione contestando il fatto che il requisito dell'incollocamento (e ora dell'inoccupazione) dovesse essere provato esclusivamente con le certificazioni rilasciate dagli enti competenti come, ad esempio, il Centro per l'Impiego e le direzioni territoriali del lavoro e nelle forme richieste. L'Istituto contestava, in particolare, che la prova giudiziale del mancato svolgimento dell'attività lavorativa potesse ritenersi assolta attraverso la presunzione dell'accertata mancanza di reddito documentata dalla certificazione dell'Agenzia delle entrate.

Secondo la Corte di Cassazione la tesi dell'Istituto è inconsistente e, pertanto, deve essere respinta. I giudici spiegano che la doglianza non può essere accolta poiché prima di tutto non risulta che l'Inps avesse contestato la certificazione dell'Agenzia delle Entrate che attestava l'insussistenza di qualsiasi reddito;  inoltre la modifica dell'accertamento del requisito di occupabilità dell'invalido introdotta con la legge 247/2007 sopra evidenziata, ha lasciato immutato l'onere del disabile di fornire la prova di non aver lavorato nel periodo interessato dalla domanda proposta. Tale prova, spiegano i giudici, può anche avvenire tramite presunzioni dalle quali possa desumersi l'assenza dell'attività lavorativa e, comunque, della percezione di reddito da lavoro. Per cui anche una certificazione prodotta dall'amministrazione finanziaria è valida per assolvere in giudizio l'onere della prova.

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