Pensioni, contributi piu' difficili da valorizzare con lo stop ai Co.co.co

Lunedì, 16 Febbraio 2015
La soppressione delle collaborazioni coordinate e continuative potrebbe avere ripercussioni sulla possibilità di utilizzare la contribuzione accreditata dagli iscritti nella gestione separata ai fini pensionistici.

Kamsin Il Consiglio dei Ministri del prossimo 20 Febbraio ha in programma di abrogare, probabilmente dal 1° gennaio 2016, la tipologia contrattuale della collaborazione coordinata e continuativa, il cui utilizzo improprio ha spesso provocato situazioni di precarietà che il Governo si propone di superare. Il venir meno di questa forma contrattuale avrà indubbie ripercussioni sul sistema pensionistico in generale e, soprattutto, su quello individuale degli iscritti nella gestione separata dell'Inps. Dai dati forniti dall'Inps per l'anno 2013 emerge che, su un totale di 1.239.198 iscritti alla gestione, i collaboratori a progetto sono 302.834. La soppressione della casistica potrebbe avere, quindi, conseguenze per la gestione in generale che perderà un pesante apporto contributivo annuo.

Non solo. L'abolizione di questa figura contrattuale avrà riflessi anche sugli stessi lavoratori le cui posizioni previdenziali rischiano di essere trasferite presso il Fpld, in quanto diventano titolari di un rapporto di lavoro subordinato; se così sarà la conseguenza è che questi lavoratori avranno maggiori difficoltà nella valorizzazione della contribuzione accumulata nella gestione separata accreditata sino al trasferimento.

La contribuzione della gestione separata non può, infatti, essere unificata alla contribuzione versata in altre gestioni dell'Ago, o nelle gestioni sostitutive, se non in base a specifiche disposizioni normative, fra cui rileva la disposizione introdotta dalla legge 228/2012, che dal 1° gennaio 2013 consente agli iscritti presso due o più forme di assicurazione obbligatoria dei lavoratori dipendenti, autonomi, degli iscritti alla gestione separata e alle forme sostitutive ed esclusive, di cumulare gratuitamente i periodi non coincidenti ai fini del conseguimento di un'unica pensione che può, però, essere, però, esclusivamente di vecchiaia, di inabilità assoluta ed ai superstiti.

Viceversa, gli iscritti alla gestione separata, in possesso di contribuzione in altri fondi precedente il 1° gennaio 1996, possono ai sensi dell'articolo 3 del Dm 282/1996 esercitare la facoltà di computare detta anzianità contributiva nella gestione accedendo al pensionamento di vecchiaia e anticipata, in base alle disposizioni previste per i soggetti, il cui primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996.

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Per quanto riguarda, invece, i riflessi sulla gestione separata, è opportuno evidenziare che l'obbligo di iscrizione interessa diverse tipologie di lavoro autonomo, talvolta solo dopo il superamento di determinate soglie reddituali: • i liberi professionisti, per i quali nonèprevistaunaspecificacassa previdenziale;
• i titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche con modalità a progetto o di ridotte dimensioni; • i venditori a domicilio, ex articolo 36 della legge 426/71; • gli spedizionieri doganali non dipendenti; • gli assegni di ricerca.. • i beneficiari diborse di studioper la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca; • i lavoratori autonomi occasionali; • gli associati in partecipazione; • i medici con contratto di formazione specialistica; • i prestatori di lavoro occasionale accessorio (voucher).

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