Pensioni, Via il contributo di solidarieta' sui fondi speciali

Dario Canova Giovedì, 22 Febbraio 2018
La misura, introdotta dalla legge Fornero, per colpire i lavoratori e i pensionati iscritti ai fondi speciali ha esaurito i propri effetti dal 1° gennaio 2018.
Da quest'anno lavoratori e pensionati assicurati presso gli ex-fondi speciali (telefonici, elettrici, trasporti ed Inpdai) nonchè il Fondo Volo non dovranno più versare il contributo di solidarieta'. Lo indica l'Inps nel messaggio 772 del 20 Febbraio 2018 in cui l'Istituto informa che i datori di lavoro non dovranno più versare il contributo tramite le denunce mensili. 

La misura era stata introdotta dalla Riforma Fornero del 2011 sottoforma di un prelievo di solidarieta' a carico dei lavoratori e dei pensionati che hanno maturato periodi contributivi presso i fondi sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria gran parte dei quali ormai assorbiti nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti Inps. In particolare, la predetta norma ha posto a carico degli iscritti alle gestioni ex Fondo trasporti, ex Fondo elettrici, ex Fondo telefonici, ex Inpdai, nonché Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea che, alla data del 31.12.1995, avevano maturato una anzianità contributiva nelle gestioni stesse pari o superiore a cinque anni, un contributo di solidarietà pari allo 0,50% della retribuzione imponibile.

Il contributo è stato applicato partendo dal presupposto che tali fondi erogano trattamenti pensionistici superiori a quelli dell'assicurazione generale obbligatoria soprattutto con riferimento alle anzianità contributive maturate prima della Riforma Amato (cioè ante 1992) ed ha colpito sia i lavoratori (con un prelievo appunto dello 0,50% della retribuzione imponibile percepita) sia i pensionati (con un prelievo che oscillava dallo 0,30% all'1% trattenuto direttamente dall'Inps sulla pensione ). L'Inps precisa che a far tempo dal 1° gennaio 2018 tale contributo non deve essere più versato dai datori di lavoro. Pertanto i datori di lavoro, che abbiano alle proprie dipendenze personale già soggetto al contributo di solidarietà, non sono più tenuti a versare il predetto contributo a decorrere dalle denunce di competenza del mese di gennaio 2018A tal fine, dal 1° gennaio 2018, l'Inps informa che è stata disposta la cessazione della validità del codice “M240”, avente il significato di ”Contributo solid. Art. 24 comma 21 DL 201/2011 (0,50%)”

I datori di lavoro che abbiano comunque versato il contributo di solidarietà con la denuncia di gennaio 2018 potranno recuperare il relativo importo sulle denunce di competenza dei mesi di febbraio e marzo 2018. A tal fine, valorizzeranno all’interno del flusso Uniemens il codice causale già in uso “L241”, presente nell’elemento <CausaleACredito> di <AltreACredito> di <DatiRetributivi>.  

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Documenti: Messaggio inps 772/2018

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