Spettacolo, Indennità di malattia e maternità più alte dal 1° luglio

Martedì, 18 Ottobre 2022
I chiarimenti in un documento dell’Inps. Dal 1° luglio è salito da 100 a 120 euro il limite massimo dell'importo giornaliero su cui si versano i contributi e si calcolano i trattamenti di malattia e maternità dei lavoratori dello spettacolo, dipendenti o autonomi.

Dal 1° luglio 2022 l’indennità di malattia e le indennità di maternità (ed i relativi contributi) spettano nel nuovo limite del massimale giornaliero di 120€ (anziché 100€). Lo rende noto l’Inps nel messaggio n. 3767/2022 in cui torna sulla novella apportata dall’articolo 10 della legge n. 106/2022 contenente la delega al governo la riforma dello spettacolo (G.U. n. 180 del 3/8/2022), in vigore dal 18 agosto 2022. Il mese scorso con il messaggio n. 3473 l’Inps aveva fornito istruzioni in merito all’adempimento dei nuovi obblighi contributivi. Ora spiega che l’adeguamento ha effetti anche sulle prestazioni.

Malattia più tutelata

La tutela della malattia, si ricorda, spetta a tutti i lavoratori iscritti al «fondo pensioni lavoratori dello spettacolo» (Fpls), ad eccezione dei: lavoratori autonomi esercenti attività musicali; lavoratori dipendenti a tempo indeterminato di Fondazioni lirico-sinfoniche; i lavoratori dipendenti, assunti a termine e/o a tempo indeterminato, di p.a. ed enti pubblici.

L’indennità di malattia spetta dal quarto giorno successivo a quello di inizio dell’evento ed è dovuta per un massimo di 180 giorni nell’anno solare con le seguenti misure:

  1. al 60% della retribuzione media globale giornaliera fino al 20° giorno di durata della malattia (comprese le domeniche e le festività nazionali e religiose infrasettimanali);
  2. all’80% della retribuzione media globale giornaliera dal 21° giorno in poi fino al limite di 180 giorni;
  3. al 40% per i lavoratori disoccupati e per i giorni non lavorativi della settimana, nei casi di lavoratori che per contratto prestino la loro attività solo in alcuni giorni predeterminati nella settimana. Qualora i giorni lavorativi, previsti da contratto, cadano in giorni festivi infrasettimanali e nelle domeniche, la percentuale da considerare per tali giorni è del 60% o dell’80%, a seconda della durata della malattia.

La base di calcolo dell'indennità non può eccedere il limite massimo d'importo giornaliero fissato per legge. Fino al 30 giugno, il limite è stato pari a 100 euro. Per gli eventi di malattia verificatesi dal 1° luglio 2022 il massimale sale a 120 euro. Invariato il requisito contributivo: 40 contributi giornalieri, dovuti o versati, presso il Fpls dal 1° gennaio dell’anno precedente all’insorgenza dello stato morboso fino all’inizio dell’evento.

Maternità

Analogo adeguamento ha interessato anche le tutele di maternità ai lavoratori a tempo determinato, gruppi a) e b) dello spettacolo. Dal 1° luglio 2022 il limite, conferma l’Inps, è salito a 120€ che vale anche come massimale di contribuzione. Il nuovo massimale si applica alle domande di indennità che hanno ad oggetto periodi di maternità o paternità dei lavoratori dello spettacolo con rapporto di lavoro a tempo determinato ricadenti interamente o parzialmente dal 1° luglio 2022. Quelle invece interamente antecedenti al 1° luglio 2022 sono liquidate con il massimale giornaliero di 100€.

Attesa la frazionabilità del congedo parentale l’Inps spiega che le domande aventi ad oggetto periodi di congedo parentale ricadenti in parte nel periodo antecedente il 1° luglio 2022 e in parte dopo tale data, sono suddivise liquidando ciascun periodo secondo l’importo massimo della retribuzione giornaliera vigente al momento della fruizione (quindi 120€ o 100€ a seconda dei casi).

Documenti: Messaggio Inps 3767/2022

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