Fisco
Esodati Bancari, l'assegno va corrisposto al netto delle ritenute fiscali
La Corte Suprema di Cassazione ha stabilito che la corresponsione dell'assegno straordinario per il sostegno dei lavoratori del credito posti in prepensionamento, sia effettuata al netto delle ritenute di legge che sono dovute all’erario.
Kamsin È corretto il calcolo dell'assegno straordinario per il sostegno dei lavoratori esodati del settore creditizio operato dall'Inps tenendo conto dell'importo delle ritenute calcolate sull'intero assegno con modalità di tassazione separata. Questa modalità di calcolo consente di neutralizzare l'incidenza delle ritenute e di garantire ai lavoratori prepensionati un importo netto pari al trattamento pensionistico anticipato. E' quanto ha indicato la Corte di cassazione con la sentenza 18128 del 22 Agosto 2014.
Il caso ha inizio da un ex bancario che aveva beneficiato dell'assegno straordinario di sostegno al reddito e si era rivolto al tribunale lamentando un errore nel calcolo dell'assegno erogato dal fondo di solidarietà. Il soggetto richiedeva una somma pari all'importo lordo di cui il ricorrente era titolare che era soggetto all'imposta di cui all'articolo 17, comma 4-bis del testo unico sulle imposte dei redditi. I tribunali di primo e secondo grado accoglievano le istanze del lavoratore e l'Inps proponeva, pertanto, ricorso in Cassazione. I Giudici di Piazza Cavour hanno accolto il ricorso dell'Inps sottolineando che la ratio dell'assegno straordinario è che questo sia pari al trattamento pensionistico netto, virtualmente determinato con il computo dell'anzianità contributiva mancante. A tale importo viene aggiunto quello delle ritenute, calcolate «con lo stesso criterio che deve essere applicato all'intero assegno».
Secondo i giudici dunque la questione va risolta sulla base di quanto disposto dal comma 9 dell'articolo 10 del decreto 28 aprile 2000 n.158, modificato dal protocollo del 16 dicembre 2009, che determina la misura dell'assegno straordinario di sostegno al reddito, in base alla somma fra due valori: l'importo netto del trattamento pensionistico spettante nell'assicurazione generale obbligatoria con la maggiorazione dell'anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione di vecchiaia o di anzianità (ora pensione anticipata); l'importo delle ritenute di legge sull'assegno straordinario. Il Dm 158/2000, si legge nelle motivazioni, ha infatti il compito di assicurare che i dipendenti di banca l'importo reale della pensione, in modo che l'importo delle ritenute di legge, da aggiungere a quella della pensione netta, non può che essere pari alle effettive ritenute applicabili al reddito straordinario che, nella specie, sono quelle previste in misura agevolata dall'articolo 17, comma 4-bis del Dpr 917/1986.
La determinazione dell'importo deve essere dunque effettuata attraverso la sommatoria fra l'importo netto del trattamento pensionistico spettante nell'assicurazione generale obbligatoria con la maggiorazione dell'anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione e l'importo delle ritenute di legge sull'assegno straordinario. All'assegno straordinario, essendo di fatto una liquidazione rateizzata di una somma incentivante l'esodo del lavoratore, si applica la tassazione separata secondo l'articolo 19 del Tuir.
Esodati Bancari, l'assegno straordinario si riduce tra l'8% e l'11%Zedde
Tasi, Per la Cgia in 2 capoluoghi su 3 l'imposta sarà piu' leggera dell'Imu
L'importo che i proprietari di prima casa pagheranno quest'anno con la Tasi rispetto a quanto hanno versato nel 2012 quando c'era l'Imu, in 2 Comuni capoluogo su 3 risultera' piu' "leggero" della vecchia imposta municipale. Kamsin A stimarlo la Cgia di Mestre, secondo cui in particolare pagheranno meno gli abitanti di Siena, Torino, Roma, Livorno e Brindisi.
"Ovviamente - tiene a precisare il segretario Giuseppe Bortolussi - il risultato che emerge da questo confronto e' ancora parziale, perche' non hanno ancora deliberato l'aliquota Tasi, o pubblicato la medesima sul sito del Dipartimento delle Finanze, almeno altri 25 Comuni capoluogo di provincia: tra i quali, realta' importanti come Bari e Palermo. Tuttavia, stando ai 76 Comuni dove e' stato possibile effettuare il confronto, il nuovo tributo sui servizi indivisibili sara', in almeno 49 casi, meno oneroso della vecchia Imu versata dai proprietari delle abitazioni principali nel 2012.
Soprattutto nelle grandi citta', i risparmi saranno di tutto rispetto: a Torino ammonteranno mediamente a 332 euro, a Roma a 319 euro, a Milano e a Genova a 174 euro e a Napoli a 165 euro". Dalla Cgia fanno sapere che i calcoli sono stati effettuati sulla rendita catastale media di ciascun Comune capoluogo di Provincia. Inoltre, si e' presa in considerazione un'abitazione di tipo civile (categoria catastale A2 che comunemente e' la piu' diffusa) e sono state rilevate le aliquote e le detrazioni presenti nelle delibere comunali pubblicate entro l'8 settembre 2014 sul sito del Dipartimento delle Finanze. Ovviamente, i risparmi o gli aumenti di imposta sono importi medi.
La situazione cambia in senso peggiorativo in presenza di figli o per rendite catastali piu' basse. Le maggiori detrazioni Imu infatti rendono il confronto con la Tasi sfavorevole per il contribuente. I proprietari di prima casa che rispetto a 2 anni fa subiranno i rincari maggiori sono quelli residenti a Verbania (+ 200 euro), a Mantova (+ 120 euro), a Prato (+ 117 euro), a Trieste (+ 100 euro), ad Ascoli Piceno (+ 85 euro) e a Lucca (+ 83 euro). Coloro che dal confronto Tasi/Imu godranno il maggior risparmio sono i proprietari di prima casa residenti a Siena: il vantaggio economico rispetto al 2012 sara' per ciascuno di loro di 374 euro.
Seguono i torinesi (- 332 euro), i romani (- 319 euro), i livornesi (- 277 euro) e i brindisini (- 260 euro). "Se teniamo conto che nel 2013 la quasi totalita' degli italiani non ha pagato l'Imu sulla prima casa, gli importi previsti dalla Tasi per l'anno in corso rischiano di mettere in seria difficolta' economica non poche famiglie, soprattutto a Bologna, dove il versamento medio si aggirera' attorno agli 867 euro. Meno pesante ma altrettanto impegnativa la situazione che si verifichera' a Genova, a Torino e a Milano, dove i proprietari dell'abitazione principale pagheranno rispettivamente 725, 716 e 624 euro", ha concluso tuttavia Bortolussi.
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Tasi 2014, ultimo giorno per le delibere dei comuni
Le aliquote sulla Tasi dei comuni che hanno deliberato tra i primi di giugno e il 10 settembre dovranno essere pubblicate sul sito del federalismo fiscale entro il 18 settembre. I contribuenti alla Cassa entro il 16 ottobre e il saldo il 16 dicembre.
Kamsin Oggi è l'ultimo giorno utile per le decisioni comunali sulla Tasi. I primi cittadini che non hanno deliberato entro lo scorso 23 Maggio dovranno inviare al Mef le delibere che fissano le aliquote per il tributo sui servizi indivisibili, aliquote che dovranno essere pubblicate nel portale del federalismo fiscale del dipartimento delle Finanze entro il prossimo 18 Settembre.
E tra i contribuenti scatta l'allarme di nuovi interventi. Intervistato nel corso della trasmissione Porta a Porta, il premier ha annunciato nuovi interventi, spiegando che il Governo «metterà un limite alla tassazione, ci sarà una tassa sola e si saprà quanto costa». Un obiettivo che impone un ridisegno della Iuc, da varare con la legge di stabilità per l'anno prossimo, mentre per ora i contribuenti devono fare i conti conla Tasi che, parole di Renzi, «ci siamo trovati» ed è stata caraterizzata da «mancanza di chiarezza».
I contribuenti nei comuni che rispetteranno l'impegno entro oggi dovranno versare la prima rata entro il 16 ottobre e il saldo il 16 dicembre. In questa situazione si trovano, ad esempio, i proprietari di casa di Milano e di Roma che hanno alzato il prelievo sulla prima casa al 2,5 per mille. In ogni caso, il pagamento avverrà tramite F24 o bollettino postale. Alla fine della scorsa settimana avevano ottenuto la pubblicazione dei documenti 4.752 municipi su 8.057, anche se molti altri Comuni hanno già votato le aliquote e il Mef avrà tempo sino al 18 Settembre per pubblicarle online.
All'appello però mancano ancora oltre 3mila amministrazioni che molto probabilmente non riusciranno a rispettare la scadenza. In questo caso i calcoli per i contribuenti si complicano. Il versamento del tributo è infatti rinviato al 16 Dicembre ed il pagamento avverrà in un'unica soluzione con l'aliquota standard dell'1 per mille. E se per l'abitazione principale il calcolo è semplice (e non prevede detrazioni), sugli altri immobili arrivano almeno due complicazioni. Prima di tutto, la somma di Imu e Tasi non può superare il 10,6 per mille, quindi toccherà ai contribuenti applicare l'aliquota della Tasi che rispetta questa regola: dove l'Imu è al 10 per mille, per esempio, la Tasi da pagare sarà lo 0,6 per mille. Se l'aliquota Imu è del 10,3 per mille la Tasi sarà dello 0,3 per mille. Inoltre, quando la casa è in affitto o comodato, il proprietario dovrà pagare il 90% del tributo, lasciando all'inquilino il restante 10%.
Rinvio al 16 Dicembre anche per i contribuenti i cui comuni abbiano deliberato sulla Tasi entro il 23 maggio. In questi comuni, infatti, i cittadini si sono già presentati alla cassa per versare l'acconto entro il 16 giugno (o in un'altra data fissata dal Comune). Sia che la delibera abbia subìto modifiche, sia che rimanga invariata, il versamento del saldo avverrà entro il 16 dicembre.
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Tasi 2014, ultimi giorni per le delibere dei comuni
Nei comuni che avranno deliberato le aliquote tra inizio giugno e il 10 settembre, con pubblicazione entro il 18 settembre sul sito del Mef, i contribuenti dovranno versare la prima rata entro il 16 ottobre e il saldo il 16 dicembre.
Kamsin Ultimi giorni per le delibere dei Comuni sulla Tasi. Entro il 10 settembre i sindaci che non avevano approvato a maggio le aliquote e i regolamenti del nuovo tributo per i servizi indivisibili devono inserirle nel portale del federalismo fiscale del dipartimento delle Finanze.
In tal caso i contribuenti dovranno versare la prima rata entro il 16 ottobre e il saldo il 16 dicembre. In questa situazione si trovano, ad esempio, i proprietari di casa di Milano e di Roma che hanno alzato il prelievo sulla prima casa al 2,5 per mille. In ogni caso, il pagamento avverrà tramite F24 o bollettino postale. Alla fine della scorsa settimana avevano ottenuto la pubblicazione dei documenti 4.752 municipi su 8.057, anche se molti altri Comuni hanno già votato le aliquote e il Mef avrà tempo sino al 18 Settembre per pubblicarle online.
All'appello però mancano ancora oltre 3mila amministrazioni che molto probabilmente non riusciranno a rispettare la scadenza di domani. In questo caso i calcoli per i contribuenti si complicano. Il versamento del tributo è infatti rinviato al 16 Dicembre ed il pagamento avverrà in un'unica soluzione con l'aliquota standard dell'1 per mille. E se per l'abitazione principale il calcolo è semplice (e non prevede detrazioni), sugli altri immobili arrivano almeno due complicazioni. Prima di tutto, la somma di Imu e Tasi non può superare il 10,6 per mille, quindi toccherà ai contribuenti applicare l'aliquota della Tasi che rispetta questa regola: dove l'Imu è al 10 per mille, per esempio, la Tasi da pagare sarà lo 0,6 per mille. Se l'aliquota Imu è del 10,3 per mille la Tasi sarà dello 0,3 per mille. Inoltre, quando la casa è in affitto o comodato, il proprietario dovrà pagare il 90% del tributo, lasciando all'inquilino il restante 10%.
Rinvio al 16 Dicembre anche per i contribuenti i cui comuni abbiano deliberato sulla Tasi entro il 23 maggio. In questi comuni, infatti, i cittadini si sono già presentati alla cassa per versare l'acconto entro il 16 giugno (o in un'altra data fissata dal Comune). Sia che la delibera abbia subìto modifiche, sia che rimanga invariata, il versamento del saldo avverrà entro il 16 dicembre.
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Sblocca Italia, sconto sulla Tasi per chi si occuperà del decoro urbano
Con il decreto Sblocca Italia arriva uno sconto sulle imposte comunali immobiliari in favore delle comunità di cittadini che si fanno carico di portare a termine un progetto di riqualificazione urbana.
Kamsin Comunità di cittadini, associazioni non profit, rappresentanze di categorie economiche che abbiano presentato un progetto di riqualificazione potranno ottenere l'esonero dal pagamento del corrispondente tributo sulle imposte comunali, Tasi e Tari in primis. E' questa la novità che dovrebbe vedere la luce con il cd. "sblocca Italia", il decreto legge approvato dal Consiglio dei ministri una settimana fa e che uscirà a breve in Gazzetta dopo un lungo lavoro di limatura.
La norma, che richiama una analoga misura introdotta in Gran Bretagna, dovrebbe essere stata confermata perché non c'è un impatto immediato sulle casse dello Stato secondo quanto si apprende da fonti vicine a Palazzo Chigi. Ma lo sconto non arriverà subito in quanto saranno i Comuni, con apposita delibera, a decidere a chi fare lo sconto, in cambio di cosa, per quanti mesi e in quale percentuale.
Il progetto di riqualificazione ambientale potrà prendere, secondo la bozza del provvedimento, diverse forme, come la "pulizia di una limitata zona del territorio, la manutenzione e l'abbellimento di aree verdi, piazze o strade anche mediante le collocazione di elementi di arredo urbano o la realizzazione di eventi". E lo sconto sarà erogato su di "un periodo limitato di tempo" sulla base di quanto previsto dalla delibera comunale. Ad esempio, come ha evidenziato il Corriere della Sera, il condominio che sistema la strada davanti al palazzo può ricevere uno sconto sulla nuova tassa sulla casa (Tasi). Mentre i negoziati che si occupano della manutenzione della piazza su cui si affacciano possono evitare di pagare al Comune il balzello sull'occupazione del suolo pubblico.
L’idea proviene dalle isole britanniche (più precisamente dalla Gran Bretagna di David Cameron), spiega il viceministro per le Infrastrutture Riccardo Nencini: l’obiettivo della misura è evidentemente quello di moltiplicare quegli interventi spontanei dal basso che già oggi si muovono nel silenzio, e che in cambio non ottengono nulla se non una piccola pubblicità e una strana (ma piacevole) sensazione di orgoglio civile.
Saranno i sindaci, dunque, a capire se il gioco vale la candela: se cioè possono rinunciare ad una parte dei soldi frutto delle tasse locali in cambio di interventi che loro non riescono a fare, proprio per mancanza di fondi.
Sblocca Italia, arriva il bonus fiscale per chi compra ed affitta un immobileZedde
Prestito vitalizio ipotecario, cambiano le regole per gli over 60
Con il prestito vitalizio ipotecario gli over 60 potranno trasformare la propria abitazione in denaro contante a fronte dell'iscrizione di un'ipoteca sulla casa come garanzia.
Kamsin Per gli over 60 è in arrivo in aiuto dal disegno di legge in materia di disciplina del prestito vitalizio ipotecario, la misura è stata già approvata in prima lettura dalla Camera ed è in attesa dell'ok definitivo da parte del Senato. Gli over 60 potranno trasformare la propria abitazione in denaro contante iscrivendo un'ipoteca sulla casa a garanzia del prestito erogato dalla banca.
Si tratta di una forma di finanziamento che, nella nuova versione (rispetto a quella attuale regolata dalla legge 248/2005), permette alle persone che hanno compiuto i 60 anni di età e proprietarie di un immobile di convertire parte del valore della casa in liquidità a fronte dell'iscrizione di un'ipoteca sull'abitazione come garanzia. La somma che può essere ottenuta differisce a seconda dell'età del richiedente. Per esempio, chi ha 60 anni o poco più di solito può chiedere tra il 15 e il 20% del valore dell'immobile, mentre chi è più vicino ai 90 può aspirare a ottenere anche il 40%.
Il rimoborso del prestito concesso spetterà di regola agli eredi nell'arco di dodici mesi dalla morte del soggetto finanziato. Gli eredi potranno anche scegliere di vendere l'immobile ipotecato oppure affidare la vendita alla banca mutuataria. Infatti, qualora il finanziamento non sia integralmente rimborsato entro dodici mesi la banca potrà vendere l'immobile ad un valore pari a quello di mercato, determinato da un perito indipendente, utilizzando le somme ricavate dalla vendita per estinguere il credito vantato in dipendenza del finanziamento stesso. Trascorsi ulteriori dodici mesi senza che sia stata perfezionata la vendita, tale valore viene decurtato del 15 per cento per ogni dodici mesi successivi fino al perfezionamento della vendita dell'immobile. In ogni caso c'è un paracadute: se il valore dell'abitazione diminuisce nel tempo e il debito diventa superiore al valore della casa alla banca non spetta più di quanto verrà ricavato dalla vendita dell'appartamento.
Per lo stipulante ci sono tuttavia alcuni vincoli. Inanzitutto il prestito non può essere erogato in caso di immobili non residenziali o ubicati in zone sismiche. Inoltre il soggetto finanziato non potrà trasferiti, in tutto o in parte, la proprietà o altri diritti reali (es. usufrutto) o di godimento sull'immobile dato in garanzia nè potrà compiere atti che ne riducano significativamente il valore, inclusa la costituzione di diritti reali di garanzia in favore di terzi che vadano a gravare sull'immobile. In tali casi la banca potrà chiedere l'immediata restituzione del prestito.
La regolazione dell'istituto sarà affidata ad un regolamento del Ministero dello Sviluppo Economico da adottare entro 3 mesi dall'entrata in vigore della legge. Il provvedimento governativo dovrà peraltro individuare i casi e le formalità che comportino una riduzione significativa del valore di mercato dell'immobile, tale da giustificare la richiesta di rimborso integrale del finanziamento, e con il quale garantire trasparenza e certezza dell'importo oggetto del finanziamento, dei termini di pagamento, degli interessi e di ogni altra spesa dovuta.
Rispetto alla legge 248 del 2005 la nuova proposta di legge ha inoltre modificato il costo delle imposte ipotecarie calcolate sulla somma erogata, che ha rappresentato uno dei principali ostacoli al decollo del prestito vitalizio ipotecario, trasformandolo in un'imposta sostitutiva dello 0,25% da rimborsare gradualmente.
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