Fisco
Bonus mobili, sì ai pagamenti con carta di credito o debito
La Circolare della Agenzia delle Entrate n. 11/E offre risposte agli interessati (Singoli, Caf, Professionisti) sui dubbi relativi alla applicazione del Bonus Mobili. Kamsin Il Bonus è collegato innanzitutto alle spese sostenute per interventi sul patrimonio edilizio elencati nella circolare 29/E del 2013 nell’ arco di tempo che va dal 26 Giugno 2012 al 31 Dicembre 2014. In merito pertanto la circolare sembra chiarire che per aver diritto allo sconto sia sufficiente che il contribuente abbia cominciato a sostenere spese per interventi edilizi (sempre a partire dal 26 Giugno 2012) prima di aver acquistato mobili ed elettrodomestici.
Gli interventi edilizi della circolare fanno riferimento ai commi 1, lettera A),B) e C) e 3 dell’ Art. 16 bis DPR 917/1986. Nella elencazione non viene fatto riferimento alla lettera D dell’ art. 16 relativa alla costruzione di box auto che pertanto non rientra nei presupposti di “intervento edilizio”. Il legislatore ha ancorato la detrazione per l’ acquisto di mobili agli interventi sul patrimonio edilizio esistente e non sulla realizzazione di nuove costruzioni.
Analogo mancato riconoscimento del bonus mobili anche alle spese relative al risparmio energetico che pertanto non possono costituire presupposto per la detrazione. Per l’ accesso al bonus mobili gli interventi sul risparmio energetico debbono configurarsi come interventi di “manutenzione straordinaria” (DPR. N. 380/2001).
“In relazione agli adempimenti da seguire per l’ acquisto di mobili e grandi elettrodomestici,- la circolare ha specificato- che i contribuenti debbono eseguire i pagamenti attraverso bonifici bancari o postali (…) che prevedono la ritenuta del 4%. Rimane ferma la possibilità di effettuare il pagamento mediante carte di credito e di debito”.
La detrazione spetta nella misura del 50% su un ammontare massimo di euro 10.000 che può essere calcolato sommando tutti gli acquisti sostenuti dal 6 Giugno 2013 (Art. 16, comma2 DL. 63/2013) al 31 Dicembre 2014.
Zedde
Rendite finanziarie, da domani scatta l'aumento al 26%
La stangata sulle rendite finanziarie partirà da domani 1° luglio ed interesserà anche tutti coloro che possiedono un conto corrente. Sono queste le novità previste dal decreto irpef che, se da un lato, ha concesso il bonus sugli 80 euro mensili, dall'altro ha modificato il prelievo sulle attività finanziarie portando l'aliquota di tassazione dal 20% al 26%. Kamsin Toccati dall'aumento prima di tutto gli interessi o altri proventi generati da conti correnti, depositi bancari e postali; aumenta il prelievo al 26% anche sui redditi derivanti da obbligazioni, titoli simili e cambiali finanziarie (previste dall'articolo 26 del Dpr n. 600 del 1973) e sugli interessi, premi e altri proventi derivanti dalle obbligazioni, maturati a partire dal 1° luglio 2014, indipendentemente dalla data di emissione dei titoli.
Passa al 26% la tassazione sulle Rendite Finanziarie
Il prelievo passa al 26% anche per i redditi diversi di natura finanziaria ma poiché il maggiore prelievo si applica solo sui redditi maturati a partire dal 1 ° luglio, al fine di evitare che l'aumento incida anche su quelli maturati antecedentemente a tale data è data la possibilità di affrancare il costo o il valore di acquisto delle attività finanziarie possedute al 30 giugno 2014, con il versa
mento di un'imposta sostitutiva del 20% sulle plusvalenze latenti.
Resta confermata al 12,5% invece l'aliquota per chi possiede titoli di Stato (Bot, Cct, Ctz); l'aliquota vale anche peri buoni fruttiferi postali emessi dalla Cassa Depositi e prestiti, e per titoli equiparati, emessi da organismi internazionali. Per le obbligazioni emesse da Stati esteri compresi nella cosiddetta «white list» o da loro enti territoriali il prelievo scende per ottemperare una normativa europea: l'aliquota di tassazione passa infatti dal 20% al 12,5%, con riferimento agli interessi e agli altri proventi maturati a partire dal 1° luglio 2014 e alle plusvalenze derivanti dalla loro cessione o rimborso realizzate dalla stessa data.
Viene inoltre meno la ritenuta sui redditi generati dagli investimenti e attività estere, pari al 20%, che ha effetto ai fini dell'esonero dall'obbligo di compilazione del quadro Rw della dichiarazione dei redditi da parte dei contribuenti e di segnalazione da parte degli intermediari.
Zedde
Esteso anche agli agricoltori lo sconto contributivo
La circolare 81/2014 dell’ Inps indica le disposizioni operative per l’ accesso e la fruizione dei benefici da parte dei datori di lavoro agricoli che assumono lavoratori già sotto il regime Aspi (acronimo del nuovo ammortizzatore sociale introdotto dalla riforma Fornero: Assicurazione Sociale per l’ Impiego). Kamsin Lo sconto contributivo assegna anche al settore agricolo quanto già previsto per le altre categorie di datori di lavoro segnalate dal decreto legge 76/2013 convertito nella legge n. 99/2013.
L’ incentivo consiste nel riconoscimento del 50% della indennità Aspi che viene incassata mediante conguaglio dei contributi dichiarati mensilmente. I datori di lavoro agricoli, per disporre del contributo, dovranno trasmettere alla Sede Inps presso la quale assolvono i propri obblighi contributivi” una specifica dichiarazione sugli aiuti de minimis e dichiarazione di responsabilità “sulla base di un modello allegato alla circolare. “A tal fine si avvarranno dell’ apposita funzionalità, denominata Incentivo ASpl presente nel cassetto previdenziale Aziende Agricole, sezione Comunicazione on line”.
Tramite la stessa modalità sarà possibile consultare l’esito della richiesta; alle aziende che potranno utilizzare il beneficio sarà attribuito il codice “A2” che permetterà la consultazione da parte del datore di lavoro attraverso la specifica funzionalità “Codice Autorizzazione” presente nella sezione “Dati Azienda”.
Zedde
Decreto Competitività, per le Spa il capitale minimo scende a 50mila euro
Spa con capitale sociale minimo fissato a 50mila euro, Srl e cooperative senza collegio sindacale o revisore indipendentemente dal valore del capitale sociale. Sono queste le novità contenute nell'articolo 20 del decreto legge competitività (dl 91/2014) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale lo scorso 24 Giugno dopo una gestazione durata oltre una settimana. Kamsin Una modifica che mostra come il legislatore abbia abbandonato la concezione del capitale sociale come strumento di garanzia per le obbligazioni sociali, per privilegiare invece una nozione di capitale sociale come unico parametro per stabilire le quote di partecipazione dei soci e, d'altro lato, per essere il campanello d'allarme in caso di perdite rilevanti.
L'intervento appena approvato infatti viene dopo la recente introduzione delle Srl semplificate con il capitale di un solo euro, norma introdotta dal precedente esecutivo Monti per agevolare la costituzione di nuove imprese da parte di giovani.
L'intervento in questione opera infatti una modifica all'articolo 2327 del codice civile e rende possibile, dal 25 Giugno 2014, procedere alla costituzione di Spa e Sapa con soli 50mila euro di capitale sociale. Secondo il Consiglio Notarile di Roma la modifica ha effetti immediati anche sulle società già esistenti che potranno, tramite apposita delibera assembleare, procedere alla riduzione del capitale sociale sino al predetto limite anche se, come precisano dall'Ordine, prima di attivare la misura "è necessario attendere che si concluda l'iter definitivo del decreto legge 91/2014 in quanto il legislatore, in sede di conversione legge del provvedimento, potrebbe modificare nuovamente la norma".
In materia di diritto societario decade poi l'obbligo per s.r.l. e cooperative di nominare il collegio sindacale o il sindaco unico o il revisore quando il capitale sociale raggiunge la soglia minima per costituire una s.p.a (prima 120mila euro, oggi 50mila euro). La novità va interessare in particolare le Srl con capitale sociale oltre i 120mila euro alla data del 25 Giugno 2014 in quanto ha fatto venir meno per loro l'obbligo, prima esistente, della presenza dell'organo di controllo contabile.
Per effetto della modifica all'articolo 2477 del codice civile, l'organo di controllo della Srl dovrà essere nominato solo se si tratta di: a) una Srl obbligata alla redazione del bilancio consolidato; b) una Srl che controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti (ad esempio una Srl che controlla una Spa); c) una Srl che, come richiesto dall'articolo 2435-bis del codice civile per due esercizi consecutivi, abbia superato due delle seguenti soglie dimensionali: almeno 4 milioni 400mila euro di attivo dello stato patrimoniale; almeno 8 milioni 800mila euro di ricavi delle vendite e delle prestazioni; almeno 50 dipendenti occupati in media durante l'esercizio.
Zedde
Da domani bancomat obbligatorio per pagamenti superiori a 30 euro
Parte domani il bancomat obbligatorio. Le imprese e i lavoratori autonomi (come elettricisti, falegnami, idraulici) saranno tenuti ad accettare i pagamenti superiori ai 30 euro anche attraverso le carte di debito, ovvero tramite Pos. Kamsin E' quanto ha ricordato la Cgia di Mestre che avverte: "su un campione significativo di istituti di credito italiani, un'azienda con 100.000 euro di ricavo annuo, con il POS, tra canone mensile, canone annuale e la percentuale di commissione sull'incasso, dovra' sostenere una spesa media annua di 1.200 euro".
"Milioni di imprese - dice il segretario della CGIA Giuseppe Bortolussi - che lavorano esclusivamente per altre imprese o per la Pubblica amministrazione saranno costrette a sostenere dei costi del tutto inutili. Si pensi agli autotrasportatori, alle imprese di costruzioni che lavorano per il pubblico, alle aziende metalmeccaniche, a quelle tessili, a quelle dell'abbigliamento o della calzatura che lavorano in subfornitura, alle imprese di pulizia che prestano servizio presso gli studi privati o negli enti pubblici, ai commercianti all'ingrosso.
Tutte attivita' che nella prassi quotidiana ricevono gia' adesso pagamenti tracciabili". Oltre a cio', il segretario della CGIA, Giuseppe Bortolussi, solleva un altro aspetto "molto penalizzante per molte attivita' artigianali: "Gli idraulici, gli elettricisti, i falegnami, gli antennisti i manutentori di caldaie, nonche' i loro dipendenti e collaboratori, spesso si recano singolarmente presso la dimora o l'immobile del committente.
Questo comporta che ciascun dipendente e collaboratore dovra' essere dotato di un Pos. Chi ha voluto questa legge ha idea di quali costi dovranno sostenere queste aziende". Almeno per ora, non sono previste sanzioni per chi non accetta il pagamento con la carta di debito. Tuttavia, la novita' viene vissuta con "fastidio" e come un ulteriore costo per moltissime attivita' economiche. Al netto delle offerte contrattuali che alcune banche stanno proponendo ai propri migliori clienti, secondo le stime realizzate dalla CGIA su un campione significativo di istituti di credito italiani, un'azienda con 100.000 euro di ricavo annuo, con il POS, tra canone mensile, canone annuale e la percentuale di commissione sull'incasso, dovra' sostenere una spesa media annua di 1.200 euro.
Zedde
Tasi, Anutel: Mef chiarisca il pagamento in caso di comproprietà
Il contribuente “normale” che si è dibattuto se pagare o quanto pagare la Tasi non immagina i quesiti che suscita il tributo nelle “accademie” che analizzano e studiano la materia. L’ Anutel (Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali) con una continua attività di ricerca ha approfondito la conoscenza del tributo e fa le pulci ad alcune risposte del Mef a quesiti dei contribuenti. Kamsin Si inizia sulla assenza nella normativa di riferimenti relativi alla “decorrenza “ e al tema dell’ “obbligazione solidale unica”.
Il Ministero aveva individuato alcune linee guida da seguire. Ad esempio nel caso di comproprietà ognuno dovrebbe pagare la quota in base alla detenzione temporanea (numero di mesi di possesso del bene). Sembra logico. No!! Perché come riferito manca la norma che preveda calcoli in base a decorrenze mensili o bimestrali.
Il tema dell’ obbligazione solidale unica si pone allorchè in caso di comproprietà, un solo soggetto dichiara la sua quota come abitazione principale. Per il Ministero ognuno dei comproprietari paga in base alla propria quota e applica l’ aliquota secondo la propria condizione soggettiva. Una interpretazione dell’ Anutel prevede che per il principio della solidarietà tutti i possessori siano tenuti in solido al pagamento del tributo. Perplessità inoltre vengono esposte sul concetto di unicità di destinazione che si manifesta in molti casi concreti.
Altri dubbi hanno suscitato le indicazioni relative alla definizione di “abitazione principale”soprattutto per alcune disposizioni che si sono seguite in breve tempo. Si tratta del dl 102/2013 e della legge 147/2013 rispettivamente dell’Agosto e del Dicembre dello scorso anno. Il principio che la legge più recente prevalga sulle precedenti non deve tuttavia dare luogo a perplessità:vale quanto previsto dalla legge 147/2013.
Infine, secondo il Ministero è’ l’ ex coniuge, che dovrà versare la Tasi in quanto si può equiparare la normativa Imu a quella Tasi, mentre per l’ Associazione manca l’ apposita norma in quanto il dl 16/2012 Art.4, comma 12 quinquies prevede l’ applicazione per la sola imposta municipale.
Zedde