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Il decreto Renzi è legge. Conferma il bonus a 10 milioni di lavoratori dipendenti e provvedere al taglio lineare dell'Irap. Ma il beneficio rischia di essere assorbito dall'aumento di altre voci. Per le imprese niente più rateazione sul pagamento dell'imposta sulla rivalutazione dei beni.

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Il testo definitivo del decreto Irpef (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 95/14) conferma quasi tutte le anticipazioni, con diverse novità. Destinatari del nuovo credito introdotto dal comma 1 bis dell'articolo 13 del Tuir, sono, con riferimento alla tipologia del reddito, tutti coloro che percepiranno nel 2014 redditi di lavoro dipendente e alcune categorie di redditi assimilati al lavoratore dipendente. Ne rimangono esclusi i pensionati e le partite Iva. Un beneficio che pesa 640 euro all'anno per i redditi sino a 24 mila euro per poi azzerarsi a quota 26 mila. Il testo, infatti, non indica un valore mensile, ma un valore annuo pari a 640 euro, per l'appunto, riferito all'intero periodo d'imposta. Questo significa che un lavoratore che lavora da gennaio a dicembre riceverà, con riferimento a ciascuno dei dodici mesi in cui ha prodotto reddito di lavoro dipendente 53,33 euro (640 / 12).

L'intervento è coperto inoltre solo per i prossimi mesi del 2014 anche se il governo si è impegnato a renderlo strutturale per il futuro con la prossima legge di stabilità.

Bene anche l'intervento sull'Irap che, seppur timido, è comunque un buon segnale. Qui il taglio è a due velocità per le cinque aliquote Irap: per quest'anno imprese e autonomi dovranno calcolare gli acconti con il metodo previsionale utilizzando le aliquote Irap oggi in vigore ridotte del 4%. L'aliquota ordinaria che dovranno utilizzare a fine novembre imprese e autonomi sarà pari al 3,75%. L'aliquota si riduce poi del 10% (sarà pari al 3,5%) a partire dai versamenti 2015.

Le famiglie tuttavia si troveranno dal prossimo 1° luglio una brutta sorpresa: l'aumento della tassazione sulle rendite finanziarie. L'incremento dell'aliquota passa infatti dal 20 al 26%, e colpirà, ad eccezione dei titoli di Stato, gli investimenti in titoli azionari e obbligazioni e, soprattutto, gli interessi su conti correnti postali e/o bancari e depositi. Secondo le elaborazioni del MEF emerge che l'aumento del prelievo su conti correnti, depositi, titoli, obbligazioni e altri strumenti finanziari alla fine peserà per non più di 200 milioni su circa il 45% delle famiglie con redditi bassi. 

Per i contribuenti alle prese con il monitoraggio fiscale dei beni posseduti oltre confine (quadro RW di Unico) il decreto irpef cancella inoltre la ritenuta di acconto del 20% applicata direttamente dagli intermediari sui bonifici esteri. Viene meno quindi anche l'obbligo dell'autocertificazione che il contribuente era tenuto a presentare nel caso in cui la ritenuta del 20% non era dovuta.

Sul lato imprese il decreto inserisce il pagamento in unica soluzione (non più in tre rate) dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni delle società. La nuova norma sulla rivalutazione dei beni d'impresa prevede il versamento delle imposte sostitutive (al 16% per i beni ammortizzabili e al 12% per i beni non ammortizzabili) in un'unica soluzione entro il 16 giugno 2014 anziché in tre rate annuali.

Ancora una stretta poi per l'Imu. L'articolo 22 del decreto chiede ai ministeri dell'Economia e dell'Agricoltura di rivedere la mappa dei terreni agricoli di collina e di montagna che potranno beneficiare dell'esenzione dall'imposta municipale propria. L'obiettivo della nuova revisione dell'area di esenzione dovrà assicurare comunque ai comuni un maggior gettito Imu pari a 350 milioni di euro.

L'Agenzia delle Entrate fissa i nuovi codici tributo per Tasi e Tari per il pagamento degli acconti da effettuarsi entro il prossimo 16 Giugno.

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L'agenzia delle entrate ha diffuso i codici tributo per Tari e Tasi, che consentiranno il pagamento degli acconti in programma per il prossimo 16 giugno.
Per quanto riguarda la Tari  ai Comuni che non decidono in tempo valori e regolamenti viene concessa la possibilità di chiedere acconti calcolati in percentuale in base alle regole applicate per Tares, Tarsu o Tia nel 2013. Per i comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l'applicazione di una tariffa corrispettiva in luogo della Tari (articolo 1, comma 668 legge 147/2013). 

Per la Tasi, nei Comuni che non approveranno le aliquote entro fine maggio gli acconti dovranno essere richiesti sulla base dei parametri standard (aliquota all'1 per mille) con il rischio di dover restituire il tributo per tutti gli immobili che con le regole locali saranno esentati dal tributo. Ciò dovrebbe incentivare i comuni a determinare in tempo utile le aliquote sulla Tasi.

Codici tributo per la Tari
Codice per il tributo: 3944
Codice per gli interessi: 3945
Codice per le sanzioni: 3946

Codici della Tariffa corrispettiva (comma 668)
Codice per il tributo: 3950
Codice per gli interessi: 3951
Codice per le sanzioni: 3952

Codici della Tasi
Codice per il tributo sull'abitazione principale e le pertinenze: 3958
Codice per il tributo sui fabbricati rurali strumentali: 3959
Codice per il tributo sulle aree fabbricabili: 3960
Codice per il tributo sugli altri fabbricati 3961
Codice per gli interessi: 3962
Codice per le sanzioni: 3963

Il Decreto Irpef dispone anche l'abrogazione definitiva della nuova ritenuta d'ingresso del 20% sui flussi finanziari provenienti dall'estero, la cui entrata in vigore era stata sospesa e contestualmente differita al 1° luglio 2014.

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Il decreto Irpef conferma l'aumento dell'aliquota sui redditi di natura finanziaria. Le aliquote attualmente fissate al 20% saliranno dal 1° luglio al 26%, ferme restando le aliquote diverse attualmente in essere per gli interessi e i capital gain sui titoli pubblici italiani ed esteri white list (12,5%) e su alcune altre tipologie di redditi. E passa dal 20% al 12,5% l'aliquota sugli interessi e sui capital gain dei titoli degli enti territoriali di Stati esteri white list.

L'articolo 4 del decreto Irpef prevede anche l'abrogazione definitiva della nuova ritenuta d'ingresso del 20% sui flussi finanziari provenienti dall'estero, la cui entrata in vigore era stata sospesa e differita al 1° luglio 2014. Il provvedimento rappresenta una semplificazione sia per gli intermediari finanziari che per i contribuenti, che non dovranno più compilare alcuna autocertificazione per evitare l'applicazione della ritenuta. La ritenuta era ormai considerata superata dal mutato contesto internazionale caratterizzato da una rete sempre più fitta di strumenti multilaterali che prevedono lo scambio automatico di informazioni. 

In tabella sono esposte le variazioni che avranno effetto dal prossimo 1° luglio

  Fino al 30 Giugno 2014 Dal 1° Luglio 2014
Interessi su conti correnti, certificati deposito Ritenuta 20% Ritenuta 26%
Interessi su titoli di stato ed equiparati, titoli di stato white list Imposta sostitutiva 12,5% Imposta sostitutiva 12,5%
Interessi su titoli di enti territoriali di stati esteri white-list Imposta sostitutiva 20% Imposta sostitutiva 12,5%
Interessi su titoli obbligazionari italiani ed esteri Imposta sostitutiva 20%  Imposta sostitutiva 26% 
Dividendi non qualificati non provenienti da società localizzate in paradisi fiscali Ritenuta / Imposta Sostitutiva 20% Ritenuta / Imposta Sostitutiva 26% 
Proventi dei fondi comuni di investimento italiani o Ue  Ritenuta Imposta 20% Ritenuta Imposta 26%
Altri proventi da fondi comuni diversi  Ritenuta Acconto 20% Ritenuta Acconto 26%
Fondi Pensione Imposta sostitutiva 11%  Imposta sostitutiva 11% 
Polizze Vita  Imposta sostitutiva 20%  Imposta sostitutiva 26% 
Capital Gain su titoli di Stato ed equiparati, sui titoli di stati esteri white list Imposta sostitutiva 12,5%  Imposta sostitutiva 12,5% 
Capital Gain sui titoli di enti territoriali di stati esteri white list Imposta sostitutiva 20%   Imposta sostitutiva 12,5%
Capital Gain su altri strumenti finanziari diversi da partecipazioni qualificate Imposta sostitutiva 20%  Imposta sostitutiva 26%
Proventi dal Risparmio Gestito Imposta sostitutiva 12,5% Imposta sostitutiva 26%
Bonus pieno per i redditi compresi tra 8 e 24 mila euro. Cala progressivamente sopra i 24 mila per azzerarsi a 26mila. Esclusi gli incapienti. La distribuzione del bonus è articolata in otto mesi, da maggio a dicembre, ma il diritto si matura in dodici.

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Il decreto Irpef conferma un «bonus» di 640 euro per tutti i lavoratori dipendenti e i collaboratori «assimilati» che hanno un reddito compreso fra 8mila e 24mila euro all'anno; una piccola somma discendente viene anche corrisposta al crescere del reddito a chi si attesta nella fascia 24-26mila euro.

In pratica al di sopra della soglia dei 24mila euro, calano progressivamente gli sconti fino ad azzerarsi a quota 26mila. Esclusi quindi dal beneficio gli incapienti, cioè quei lavoratori con redditi fino a 8mila euro che non pagano l'Irpef grazie alle detrazioni già in vigore.

Qualora invece il lavoratore abbia un reddito superiore agli 8mila euro ma riesca ad abbattere l'Irpef grazie alle detrazioni per lavoro dipendente (come ad esempio coniuge a carico), godrà comunque dei 640 euro annui.  

Il bonus inoltre sarà rapportato al periodo di lavoro nell'anno. Ciò significa che il bonus sarà "massimo" per chi lavora per tutto il periodo  Maggio/Dicembre 2014 (640 euro) mentre, dovrà essere rapportato al numero di mesi lavorati negli altri casi (es. chi lavora 6 mesi avrà diritto al 50% del bonus, cioè 320 euro). In pratica, la distribuzione del bonus è articolata in otto mesi da maggio a dicembre, ma il diritto si matura in dodici.

Ecco come funziona il bonus previsto dal decreto Irpef approvato dal governo di Matteo Renzi.

Fascia di Reddito
Bonus
Aumento del reddito Disponibile
9.000


640 euro










7,3%
10.000 6,7%
11.000 6.3%
12.000 5,9%
13.000 5,5%
14.000 5,2%
15.000 4,9%
16.000 4,6%
17.000 4,4%
18.000 4,2%
19.000 4,0%
20.000 3,9%
21.000 3,7%
22.000 3,6%
23.000 3,4%
24.000 640 euro 3,3%
24.500 480 euro 2,4%
25.000 320 euro 1,6%
25.500 160 euro 0,8%
26.000 0 0%
Un decreto ridefinirà la mappa dei terreni con esenzione Imu. Nel mirino ci sono i terreni agricoli di collina e di montagna che saranno tassati per recuperare un maggior gettito di imposta municipale a favore dei comuni.

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L'articolo 22 del decreto Irpef, attribuisce una delega ad un decreto del Ministero dell'Economia, di concerto con le Politiche Agricole e l'Interno per delimitare i comuni montani nei quali si applica l'esclusione dall'Imu per i terreni agricoli. La norma chiede che l'elenco dei comuni esenti da Imu deve essere predisposto a decorrere dal periodo di imposta 2014 e che la delimitazione dei territori esenti deve generare un maggior gettito non inferiore a 350 milioni di euro.

L'individuazione dei comuni dovrà essere effettuata sulla base dell'altitudine riportata nell'elenco predisposto dall'Istat. Ciò comporterà  verosimilmente, la perdita dell'esenzione da Imu dal 2014 per i terreni di collina che finora usufruivano invece dell'agevolazione e che non potranno risultare nell'elenco.

Si tratta nella stragrande maggioranza dei casi, di beni produttivi adibiti a coltivazioni di vigneti che rischiano quindi di dover contribuire al bilancio dei comuni.

La norma tuttavia conferma il trattamento di riguardo per i terreni agricoli posseduti e coltivati da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali (Iap) iscritti nella gestione Inps; soggetti, questi, che beneficiano già oggi di due disposizioni di favore: un coefficiente di determinazione della base imponibile Imu per i terreni pari a 75 volte il reddito dominicale rivalutato, in luogo di 135;  un diverso sistema di calcolo della base imponibile che, in presenza di aree edificabili destinate alla coltivazione agricola, viene assunta in base al valore catastale e non di mercato come avviene per gli altri contribuenti.

In sostanza quindi il Ministero dell'Economia, sulla base dei territori montani rilevati dagli elenchi Istat, dovrà stabilire quelli per i quali continuerà ad applicarsi l'esenzione da Imu. Si ritiene che l'asticella verrà alzata o abbassata in relazione al raggiungimento del gettito fissato dalla norma.

Debutta oggi il nuovo spesometro, uno strumento rinnovato, che dovrebbe consentire al fisco una più efficace lotta contro gli evasori. L’obbligo interessa chi liquida l’Iva con cadenza trimestrale: dovrà comunicare gli acquisti superiori ai 3.600 euro fatti nel 2013.

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Scatta oggi l’obbligo per chi liquida l’Iva con cadenza trimestrale di comunicare gli acquisti superiori ai 3.600 euro fatti nel 2013 mentre, il 30 aprile, l’obbligo sarà esteso agli operatori finanziari attraverso i quali passano i pagamenti effettuati con carta di credito e bancomat. Da oggi infatti - il termine cadeva di domenica, ed è quindi slittato a martedì - scatta l'obbligo di inviare la comunicazione, cosiddetto "spesometro", con i dati relativi al 2013, da parte dei contribuenti che effettuano la liquidazione Iva trimestrale.

Non uno strumento nuovo, ma decisamente rinnovato lo spesometro che debutta. Quella attuale è infatti una versione modificata dello spesometro che nel 2010 riguardava le spese da 25 mila euro in su, una ‘taglia’ ritenuta troppo alta per stilare delle griglie fedeli al reale. Abbassando la soglia a 3.600 euro l’obiettivo è quello di ottenere una fotografia dei contribuenti italiani più fedeli al reale. In questa soglia rientrano infatti beni come auto ma anche gioielli, iscrizioni annuali a palestre, mobili e viaggi.
 
All’Agenzia delle Entrate bisognerà comunicare sia le prestazioni rese che ricevute. I commercianti dovranno comunicare tutte le vendite emesse con fattura ma, nel caso dei commercianti al dettaglio, lo spesometro scatterà solo se le operazioni per le quali non c’è l’obbligo di fattura (ma documentate da scontrino o ricevuta fiscale) hanno un importo pari o superiore ai fatidici 3.600 euro. I commercianti, le imprese e gli operatori finanziari che venderanno beni “di lusso” o particolarmente costosi saranno obbligati a comunicarlo al Fisco. Nella comunicazione si devono indicare i dati del 2013, relativi alle operazioni per le quali sussiste l'obbligo di emissione della fattura, comunicando per ciascun cliente e fornitore, tutte le operazioni effettuate, a prescindere dall'importo.
 
Saranno esonerate dallo spesometro le cessioni all’esportazione effettuate dalle imprese, le importazioni e gli acquisti intracomunitari che sono già soggetti ad altre rilevazioni da parte dell’anagrafe tributaria.
 
Con le informazioni ottenuto attraverso questo strumento lo Stato italiano potrà controllare, come detto, le posizioni dei singoli contribuenti confrontando il loro reale tenore di vita con quanto dichiarato in sede di dichiarazione dei redditi. Ma lo spesometro servirà anche a fare un identikit delle aziende.
 
Banche ed operatori finanziari, il 30 aprile di ogni anno, dovranno comunicare i dati delle operazioni Iva (sempre superiori a 3.600 euro) effettuate l’anno precedente attraverso carta di credito o bancomat. Gli operatori dovranno comunicare al Fisco i dati di chi ha sostenuto l’acquisto, gli importi della transazione, la data e il codice fiscale dell’operatore attraverso il quale è avvenuto il pagamento elettronico. Le società di leasing e di noleggio che compilano l’apposita dichiarazione sono esonerate dallo spesometro.
 

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