Fisco

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La Legge di conversione del DL 16/2014 riporta a galla il problema della tassazione delle superfici produttive di rifiuti assimilati avviati al recupero, oggetto da diversi mesi di una lunga diatriba. Una norma che interessa da vicino migliaia di imprese che non hanno ancora ben chiaro, dopo tutte le modifiche e dietrofront, le modalità di applicazione dell'esenzione per i rifiuti speciali.

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Ora la normativa in questione viene nuovamente modificata reintroducendo la riduzione della quota variabile del Tributo per le superfici che producono rifiuti assimilati avviati al riciclo. La nuova versione precisa che la riduzione è obbligatoria (non più facoltativa) e fa riferimento al riciclo del rifiuto anziché al recupero. La legge di conversione del DL 16/2014 chiede inoltre ai Comuni l'individuazione delle «aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione». In pratica il Comune dovrà stabilire l'esonero dalla Tari per depositi e magazzini delle attività produttive.

La Tari - Ha sostituito la Tares, che ha avuto vita breve ed è dovuta per finanziare il servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati su tutti gli immobili suscettibili di produrre rifiuti urbani ad eccezione delle superfici che producono rifiuti speciali. Sono inoltre esenti le aree scoperte pertinenziali.

L'imposta è composta da una quota fissa e da una variabile: la prima a copertura dei costi fissi del servizio, la seconda per la fruizione del servizio da parte del contribuente.

Le utenze domestiche pagano in funzione dei metri quadrati e del numero dei componenti il nucleo familiare; le altre utenze pagano in funzione dei metri quadrati e degli indici medi di produttività dei rifiuti. La Tari si paga alle scadenze stabilite dal Comune che deve assicurare almeno due rate semestrali; entro il 30 giugno 2014 il Ministero dell'Ambiente dovrebbe approvare un nuovo regolamento per determinare le nuove tariffe della Tari.

Se il rapporto di lavoro è stato interrotto prima di maggio, il lavoratore potrà ottenere il bonus richiedendolo nella dichiarazione dei redditi per il 2014.

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Non serve alcuna domanda e sarà automaticamente erogato nella busta paga in arrivo a fine maggio. La scorsa settimana la circolare 8/E/2014 dell'Agenzia delle Entrate ha riassunto le istruzioni per applicare il credito introdotto dal Decreto Irpef del 18 aprile. Il bonus sarà erogato direttamente dai datori di lavoro in tutti casi in cui l'imposta lorda dell'anno sia superiore alle detrazioni per lavoro dipendente.

La circolare chiarisce anche cosa bisogna fare nel caso il rapporto di lavoro sia stato interrotto prima di maggio. In assenza di un datore di lavoro, che funga da sostituto d'imposta, infatti sarà possibile ottenere il bonus richiedendolo nella dichiarazione dei redditi per il 2014.

I beneficiari sono contribuenti che quest'anno percepiscono redditi da lavoro dipendente (e alcuni redditi assimilati), al netto del reddito da abitazione principale, fino a 26 mila euro a condizione che l'imposta lorda dell'anno sia superiore alle detrazioni per lavoro dipendente. Il bonus spetta anche se l'imposta lorda è azzerata da altre categorie di detrazioni, come quelle relative a carichi di famiglia.

In totale il beneficio massimo conseguibile nell'anno è pari a 640 euro, e dunque 80 euro al mese a partire da maggio (per tutti i redditi fino a 24 mila euro). Per i redditi superiori il bonus si riduce con gradualità fino ad azzerarsi a quota 26 mila euro.

Il bonus è inoltre rapportato al periodo di lavoro nell'anno in cui dovrà essere erogato e dunque sarà calcolato in base alla durata del rapporto di lavoro, considerando il numero di giorni effettivamente lavorati nel 2014. Tra i beneficiari del credito in busta paga ci sono anche i sacerdoti, i lavoratori socialmente utili, i tirocinanti e percettori di borse di studio.

 Sono esclusi invece i Percettori di indennità, Gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato - dalle Regioni - dalle Province - dai Comuni per l'esercizio di Pubbliche Funzioni; i compensi corrisposti ai Membri delle Commissioni Tributarie - ai Giudici di pace - agli esperti del Tribunale di sorveglianza.

Per quanto riguarda l'applicazione del bonus, la circolare delle Entrate chiarisce che i sostituti d'imposta riconosceranno il credito spettante ai beneficiari a partire dalle retribuzioni erogate a maggio. Secondo le Entrate esiste anche l'eventualità (per ragioni tecniche legate alle procedure di pagamento degli stipendi), che il bonus non arrivi a fine maggio. In tale evenienza  i Sostituti riconosceranno il credito a partire da giugno.

La circolare chiarisce anche che il bonus va anche ai contribuenti senza Sostituto d'Imposta e a tutti i soggetti il cui rapporto di lavoro si è concluso prima di maggio. In queste situazioni il bonus potrà essere richiesto nella dichiarazione dei redditi, utilizzandolo in compensazione, oppure a rimborso.

La circolare individua poi, anche i casi in cui il credito deve essere restituito per superamento del reddito massimo agevolabile. Infatti nei casi di credito non spettante (ad esempio se il reddito complessivo supera i 26 mila euro per via di altri redditi oltre a quelli erogati dal Sostituto d'Imposta), gli interessati sono chiamati a comunicarlo al Sostituto che recupererà il credito nelle successive buste paga, oppure dovrà restituirlo nella dichiarazione dei redditi.

Se l'aliquota non sarà fissata dai Comuni entro il 31 maggio, l'acconto del 16 giugno va pagato sui parametri standard. Sulle prime case il pagamento slitta al 16 Dicembre.

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La legge di conversione del DL 16/2014 rende ancora più complessa l'applicazione della Tasi 2014. Il pagamento per il 2014, se i Comuni non si sbrigano ad approvare entro questo mese le aliquote, viene infatti disciplinato in maniera differenziata: le abitazioni principali devono versare la Tasi in unica soluzione entro il 16 dicembre, tutti gli altri immobili pagano invece l'acconto a giugno con l'aliquota base dell'1 per mille per poi andare al secondo appuntamento di Dicembre.

E' fatta salva la diversa decisione dei Comuni, ma in tal caso la delibera deve essere inviata al dipartimento delle Finanze entro il 23 maggio (che deve pubblicarle entro il 31 Maggio), termine ristretto se si considera che i Sindaci hanno ancora tre mesi di tempo per chiudere i bilanci e decidere se piazzare l'aliquota aggiuntiva e le relative detrazioni sugli Immobili principali.

In molti Comuni (sugli Immobili diversi dalle abitazioni principali), rischia quindi di scattare l'acconto con aliquota standard che innescherà un meccanismo di rimborsi e restituzioni assai problematico per i contribuenti. Infatti nei molti casi in cui i Comuni escluderanno gli altri Immobili o singole tipologie dalla Tasi, e lo faranno dopo il 31 maggio, bisognerà procedere al pagamento dell'acconto il 16 Giugno e poi effettuare le restituzioni a delibera approvata. I problemi peraltro non riguardano solo i contribuenti ma anche i Comuni, che si troveranno a gestire molte richieste di rimborso.

Criticità anche per quanto riguarda il pagamento dell'acconto per gli inquilini. Per i casi in cui scatta l'acconto ad aliquota standard il DL 16/2014 non chiarisce quale sia la quota da porre a carico degli occupanti. Sul punto infatti non esiste un parametro standard, dal momento che la quota a carico degli occupanti è nella disponibilità dei Comuni, che possono fissarla all'interno di un range compreso fra il 10 e il 30 per cento.

Da definire anche il nodo dei bollettini Tasi precompilati che i Comuni dovrebbero inviare ai contribuenti, operazione che si rivela complessa se non proprio di scarsa utilità per mancanza di dati ed informazioni sugli occupanti degli immobili. Sul punto si attende un chiarimento da parte del MEF.

I responsabili delle Acli denunciano la complessità delle scadenze della Tasi. "Difficile rispettare la scadenza del 16 giugno"

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Crescono i problemi per il pagamento della Tasi, la tassa sui beni indistinti. Ad oggi infatti, sono pochi i Comuni ad aver deliberato le aliquote da applicare. «Il timore è che come sempre, avremo migliaia di aliquote diverse: sarà da diventare matti, anche perché la norma non prevede più l’obbligo da parte degli Enti locali di inviare a casa il bollettino precompilato» precisa un responsabile del Caf Acli di Roma, Edoardo Silvestri. La Tasi sarà pagata anche dagli inquilini: «Per loro le aliquote possono andare dal 10 al 30% della somma a carico del proprietario; anche questo sarà deciso dal Comune che dovrà stabilire le date di scadenza dei pagamenti».

Gli inquilini dovranno quindi portare al Caf il Contratto di locazione con i dati catastali dell’immobile. «Visto che non riusciremo ad avere le aliquote a breve, come Acli ci stiamo attrezzando per annotarci tutte le persone che dovranno pagare la Tasi; quando tutto sarà definito, spediremo a casa la somma da pagare. Ma si può già prevedere che sarà il caos».

Dal 1° al 16 giugno i Caf dovranno infatti consultare tutte le delibere comunali pubblicate sul sito del Ministero delle Finanze, impostare i software - calcolare il tributo e quindi consegnare i modelli di pagamento ai contribuenti. "Il problema - denuncia Silvestri - è che se le delibere non risulteranno pubblicate dal Mef entro il 31 maggio, il versamento del 16 giugno, calcolato con l'aliquota di base dell'1 per mille, interesserà comunque i proprietari di Immobili diversi dalle abitazioni principali e anche gli inquilini se si tratta di fabbricati locati; con il rischio che questi contribuenti si trovino a dover pagare somme che successivamente potrebbero risultare non dovute laddove il Comune, come peraltro si sta profilando in buona parte dei municipi, dovesse assoggettare alla Tasi solo le abitazioni principali". Non solo - prosegue Silvestri - se l'immobile è adibito ad abitazione principale l'appuntamento slitta al 16 Dicembre".

C'è da augurasi quindi che tutte le delibere siano inserite sul sito Ministeriale entro il 31 maggio. In tal caso tutti i contribuenti saranno tenuti ad eseguire il versamento del 16 giugno sulla base delle aliquote pubblicate dal Comune.  

Rispetto al 2013, rileva la Cgia, sono due i fattori che rischiano di far aumentare nuovamente il peso fiscale sugli immobili strumentali: la riduzione della quota di Imu deducibile ai fini delle imposte dirette che scende dal 30% del 2013 al 20% previsto per quest'anno.

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E' allarme Tasi per artigiani e piccoli imprenditori: quest'anno il balzello rischia di essere una vera stangata sugli Immobili strumentali. Il prelievo fiscale su questa categoria potrebbe subire un ulteriore aggravio: sui capannoni di quasi 400 euro (+11,4%) , mentre sui negozi di circa 140 euro (+17,1%), secondo la stima della Cgia di Mestre.

In termini assoluti il carico fiscale aggiuntivo sugli Immobili ad uso commerciale e produttivo previsto per quest'anno, potrebbe aggirarsi attorno a 1,6 miliardi di euro. Se invece il confronto viene eseguito rispetto al 2011 (anno in cui si è pagata per l'ultima volta l'Ici), l'incremento del carico fiscale  rischia di essere - sostiene la Cgia - esponenziale: per i capannoni potrebbe sfiorare l'89%, per i negozi l'aumento dovrebbe aggirarsi attorno al 133%.

Le aliquote utilizzate nell'ipotesi della Cgia sono quelle medie deliberate dai 100 Comuni capoluogo di provincia negli anni scorsi. Per il 2014 invece, si è ipotizzato che i Comuni applichino la medesima aliquota Imu del 2013 e aumentino al massimo quella della Tasi.

 "Alla luce delle difficoltà finanziarie in cui versano - dichiara il segretario della Cgia Giuseppe Bortolussi - non è da escludere che molte Amministrazioni comunali applicheranno un'aliquota Tasi sugli Immobili strumentali ben superiore  a quella base. E' bene che i Sindaci facciano attenzione: un ulteriore aumento del carico fiscale sugli Immobili produttivi e commerciali potrebbe mettere fuori mercato molte aziende che sono sempre più con l'acqua alla gola per la mancanza di liquidità".

Rispetto al 2013 rileva la Cgia, sono due i fattori che rischiano di far aumentare nuovamente il peso fiscale sugli immobili strumentali: la riduzione della quota di Imu deducibile ai fini delle imposte dirette che scende dal 30 per cento del 2013 al 20 per cento previsto per quest'anno e l'introduzione della Tasi (il nuovo tributo sui servizi indivisibili), in sostituzione della maggiorazione Tares. La Cgia ricorda che sulla base delle decisioni prese dal legislatore, l'aliquota massima Imu più Tasi, sulle abitazioni diverse da quella principale e sugli immobili strumentali non potrà superare l'11,4 per mille.

Dall'analisi delle delibere degli unici Comuni capoluogo di provincia che hanno approvato quest'anno le aliquote Imu e Tasi sui fabbricati ad uso produttivo e sui negozi, la Cgia rileva che negli ultimi due anni l'aliquota media Imu ha superato il 9 per mille, discostandosi in maniera significativa dall'aliquota base del 7,6 per mille. Attualmente sono solo una decina i Comuni capoluogo di provincia che hanno pubblicato sul sito del Dipartimento delle Finanze le delibere di approvazione delle aliquote.

Sono due le tipologie di Immobili strumentali considerati: un capannone (categoria catastale D1) - un negozio (categoria catastale C1); le rendite sono quelle medie risultanti dalla banca dati del catasto relativamente all'area territoriale del relativo comune.

Nel campione la situazione peggiorerà in 7 Comuni, mentre nei rimanenti 3 si rileverà un miglioramento. Negli Enti locali in cui il prelievo si fa più pesante, l'aliquota Imu rimane uguale a quella del 2013 ma si aggiunge la Tasi il cui "peso" è superiore all'abolizione della maggiorazione Tares.

Il risultato - nota la Cgia - è un aggravio netto per l'imprenditore. Ad esempio a Brescia l'aliquota Imu applicata sugli Immobili strumentali nel 2014 rimane al livello massimo già raggiunto nel 2013 e si aggiunge la Tasi con aliquota dello 0,8 per mille. A Forlì l'aliquota della Tasi rimane a zero, ma viene aumentato il prelievo Imu che passa dal 9,8 al 10,6 per mille.

Le entrate specificano le nuove modalità e i nuovi termini per l'invio all'anagrafe tributaria della comunicazione annuale relativa ai mezzi di pagamento superiori a 15mila euro da o verso l'estero.

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Il provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate del 24 aprile 2014 (Prot. 2014/58231) ha previsto le nuove modalità e i nuovi termini per l'invio all'anagrafe tributaria della comunicazione annuale relativa ai trasferimenti di mezzi di pagamento superiori a 15mila euro da o verso l'estero, effettuati attraverso intermediari residenti, da parte di persone fisiche, enti non commerciali, società semplici e associazioni equiparate secondo quanto previsto dall'articolo 5 del Tuir.

Con il provvedimento si precisa che l'obbligo di comunicazione, posto a carico degli intermediari finanziari, riguarda esclusivamente le movimentazioni da o verso l'estero, superiori alla soglia di 15mila euro

L'obbligo dichiarativo è inoltre esteso anche alle "operazioni frazionate" cioè quelle operazioni che, sebbene siano riconducibili ad un'operazione unitaria sotto il profilo economico (per esempio il pagamento di una singola fattura di un fornitore estero), vengono poste in essere entro un periodo di tempo eccessivamente ristretto, attraverso più operazioni effettuate con lo scopo di eludere l'obbligo dichiarativo verso il fisco, in quanto inferiori al limite di 15.000 euro.

Le sanzioni previste per gli intermediari finanziari che violano l'obbligo di trasmettere al Fisco i dati relativi alle movimentazioni superiori alla soglia di 15.000 euro vanno dal 10% al 25% dell'operazione non segnalata.

L'obbligo dichiarativo avrà effetto per le operazioni effettuate dall'anno 2014. La nuova scadenza per la presentazione della comunicazione sarà ancorata a quella del modello 770.

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