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Se l'aliquota non sarà fissata dai Comuni entro il 31 maggio, l'acconto del 16 giugno va pagato sui parametri standard. Sulle prime case il pagamento slitta al 16 Dicembre.

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La legge di conversione del DL 16/2014 rende ancora più complessa l'applicazione della Tasi 2014. Il pagamento per il 2014, se i Comuni non si sbrigano ad approvare entro questo mese le aliquote, viene infatti disciplinato in maniera differenziata: le abitazioni principali devono versare la Tasi in unica soluzione entro il 16 dicembre, tutti gli altri immobili pagano invece l'acconto a giugno con l'aliquota base dell'1 per mille per poi andare al secondo appuntamento di Dicembre.

E' fatta salva la diversa decisione dei Comuni, ma in tal caso la delibera deve essere inviata al dipartimento delle Finanze entro il 23 maggio (che deve pubblicarle entro il 31 Maggio), termine ristretto se si considera che i Sindaci hanno ancora tre mesi di tempo per chiudere i bilanci e decidere se piazzare l'aliquota aggiuntiva e le relative detrazioni sugli Immobili principali.

In molti Comuni (sugli Immobili diversi dalle abitazioni principali), rischia quindi di scattare l'acconto con aliquota standard che innescherà un meccanismo di rimborsi e restituzioni assai problematico per i contribuenti. Infatti nei molti casi in cui i Comuni escluderanno gli altri Immobili o singole tipologie dalla Tasi, e lo faranno dopo il 31 maggio, bisognerà procedere al pagamento dell'acconto il 16 Giugno e poi effettuare le restituzioni a delibera approvata. I problemi peraltro non riguardano solo i contribuenti ma anche i Comuni, che si troveranno a gestire molte richieste di rimborso.

Criticità anche per quanto riguarda il pagamento dell'acconto per gli inquilini. Per i casi in cui scatta l'acconto ad aliquota standard il DL 16/2014 non chiarisce quale sia la quota da porre a carico degli occupanti. Sul punto infatti non esiste un parametro standard, dal momento che la quota a carico degli occupanti è nella disponibilità dei Comuni, che possono fissarla all'interno di un range compreso fra il 10 e il 30 per cento.

Da definire anche il nodo dei bollettini Tasi precompilati che i Comuni dovrebbero inviare ai contribuenti, operazione che si rivela complessa se non proprio di scarsa utilità per mancanza di dati ed informazioni sugli occupanti degli immobili. Sul punto si attende un chiarimento da parte del MEF.

I responsabili delle Acli denunciano la complessità delle scadenze della Tasi. "Difficile rispettare la scadenza del 16 giugno"

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Crescono i problemi per il pagamento della Tasi, la tassa sui beni indistinti. Ad oggi infatti, sono pochi i Comuni ad aver deliberato le aliquote da applicare. «Il timore è che come sempre, avremo migliaia di aliquote diverse: sarà da diventare matti, anche perché la norma non prevede più l’obbligo da parte degli Enti locali di inviare a casa il bollettino precompilato» precisa un responsabile del Caf Acli di Roma, Edoardo Silvestri. La Tasi sarà pagata anche dagli inquilini: «Per loro le aliquote possono andare dal 10 al 30% della somma a carico del proprietario; anche questo sarà deciso dal Comune che dovrà stabilire le date di scadenza dei pagamenti».

Gli inquilini dovranno quindi portare al Caf il Contratto di locazione con i dati catastali dell’immobile. «Visto che non riusciremo ad avere le aliquote a breve, come Acli ci stiamo attrezzando per annotarci tutte le persone che dovranno pagare la Tasi; quando tutto sarà definito, spediremo a casa la somma da pagare. Ma si può già prevedere che sarà il caos».

Dal 1° al 16 giugno i Caf dovranno infatti consultare tutte le delibere comunali pubblicate sul sito del Ministero delle Finanze, impostare i software - calcolare il tributo e quindi consegnare i modelli di pagamento ai contribuenti. "Il problema - denuncia Silvestri - è che se le delibere non risulteranno pubblicate dal Mef entro il 31 maggio, il versamento del 16 giugno, calcolato con l'aliquota di base dell'1 per mille, interesserà comunque i proprietari di Immobili diversi dalle abitazioni principali e anche gli inquilini se si tratta di fabbricati locati; con il rischio che questi contribuenti si trovino a dover pagare somme che successivamente potrebbero risultare non dovute laddove il Comune, come peraltro si sta profilando in buona parte dei municipi, dovesse assoggettare alla Tasi solo le abitazioni principali". Non solo - prosegue Silvestri - se l'immobile è adibito ad abitazione principale l'appuntamento slitta al 16 Dicembre".

C'è da augurasi quindi che tutte le delibere siano inserite sul sito Ministeriale entro il 31 maggio. In tal caso tutti i contribuenti saranno tenuti ad eseguire il versamento del 16 giugno sulla base delle aliquote pubblicate dal Comune.  

Rispetto al 2013, rileva la Cgia, sono due i fattori che rischiano di far aumentare nuovamente il peso fiscale sugli immobili strumentali: la riduzione della quota di Imu deducibile ai fini delle imposte dirette che scende dal 30% del 2013 al 20% previsto per quest'anno.

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E' allarme Tasi per artigiani e piccoli imprenditori: quest'anno il balzello rischia di essere una vera stangata sugli Immobili strumentali. Il prelievo fiscale su questa categoria potrebbe subire un ulteriore aggravio: sui capannoni di quasi 400 euro (+11,4%) , mentre sui negozi di circa 140 euro (+17,1%), secondo la stima della Cgia di Mestre.

In termini assoluti il carico fiscale aggiuntivo sugli Immobili ad uso commerciale e produttivo previsto per quest'anno, potrebbe aggirarsi attorno a 1,6 miliardi di euro. Se invece il confronto viene eseguito rispetto al 2011 (anno in cui si è pagata per l'ultima volta l'Ici), l'incremento del carico fiscale  rischia di essere - sostiene la Cgia - esponenziale: per i capannoni potrebbe sfiorare l'89%, per i negozi l'aumento dovrebbe aggirarsi attorno al 133%.

Le aliquote utilizzate nell'ipotesi della Cgia sono quelle medie deliberate dai 100 Comuni capoluogo di provincia negli anni scorsi. Per il 2014 invece, si è ipotizzato che i Comuni applichino la medesima aliquota Imu del 2013 e aumentino al massimo quella della Tasi.

 "Alla luce delle difficoltà finanziarie in cui versano - dichiara il segretario della Cgia Giuseppe Bortolussi - non è da escludere che molte Amministrazioni comunali applicheranno un'aliquota Tasi sugli Immobili strumentali ben superiore  a quella base. E' bene che i Sindaci facciano attenzione: un ulteriore aumento del carico fiscale sugli Immobili produttivi e commerciali potrebbe mettere fuori mercato molte aziende che sono sempre più con l'acqua alla gola per la mancanza di liquidità".

Rispetto al 2013 rileva la Cgia, sono due i fattori che rischiano di far aumentare nuovamente il peso fiscale sugli immobili strumentali: la riduzione della quota di Imu deducibile ai fini delle imposte dirette che scende dal 30 per cento del 2013 al 20 per cento previsto per quest'anno e l'introduzione della Tasi (il nuovo tributo sui servizi indivisibili), in sostituzione della maggiorazione Tares. La Cgia ricorda che sulla base delle decisioni prese dal legislatore, l'aliquota massima Imu più Tasi, sulle abitazioni diverse da quella principale e sugli immobili strumentali non potrà superare l'11,4 per mille.

Dall'analisi delle delibere degli unici Comuni capoluogo di provincia che hanno approvato quest'anno le aliquote Imu e Tasi sui fabbricati ad uso produttivo e sui negozi, la Cgia rileva che negli ultimi due anni l'aliquota media Imu ha superato il 9 per mille, discostandosi in maniera significativa dall'aliquota base del 7,6 per mille. Attualmente sono solo una decina i Comuni capoluogo di provincia che hanno pubblicato sul sito del Dipartimento delle Finanze le delibere di approvazione delle aliquote.

Sono due le tipologie di Immobili strumentali considerati: un capannone (categoria catastale D1) - un negozio (categoria catastale C1); le rendite sono quelle medie risultanti dalla banca dati del catasto relativamente all'area territoriale del relativo comune.

Nel campione la situazione peggiorerà in 7 Comuni, mentre nei rimanenti 3 si rileverà un miglioramento. Negli Enti locali in cui il prelievo si fa più pesante, l'aliquota Imu rimane uguale a quella del 2013 ma si aggiunge la Tasi il cui "peso" è superiore all'abolizione della maggiorazione Tares.

Il risultato - nota la Cgia - è un aggravio netto per l'imprenditore. Ad esempio a Brescia l'aliquota Imu applicata sugli Immobili strumentali nel 2014 rimane al livello massimo già raggiunto nel 2013 e si aggiunge la Tasi con aliquota dello 0,8 per mille. A Forlì l'aliquota della Tasi rimane a zero, ma viene aumentato il prelievo Imu che passa dal 9,8 al 10,6 per mille.

Le entrate specificano le nuove modalità e i nuovi termini per l'invio all'anagrafe tributaria della comunicazione annuale relativa ai mezzi di pagamento superiori a 15mila euro da o verso l'estero.

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Il provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate del 24 aprile 2014 (Prot. 2014/58231) ha previsto le nuove modalità e i nuovi termini per l'invio all'anagrafe tributaria della comunicazione annuale relativa ai trasferimenti di mezzi di pagamento superiori a 15mila euro da o verso l'estero, effettuati attraverso intermediari residenti, da parte di persone fisiche, enti non commerciali, società semplici e associazioni equiparate secondo quanto previsto dall'articolo 5 del Tuir.

Con il provvedimento si precisa che l'obbligo di comunicazione, posto a carico degli intermediari finanziari, riguarda esclusivamente le movimentazioni da o verso l'estero, superiori alla soglia di 15mila euro

L'obbligo dichiarativo è inoltre esteso anche alle "operazioni frazionate" cioè quelle operazioni che, sebbene siano riconducibili ad un'operazione unitaria sotto il profilo economico (per esempio il pagamento di una singola fattura di un fornitore estero), vengono poste in essere entro un periodo di tempo eccessivamente ristretto, attraverso più operazioni effettuate con lo scopo di eludere l'obbligo dichiarativo verso il fisco, in quanto inferiori al limite di 15.000 euro.

Le sanzioni previste per gli intermediari finanziari che violano l'obbligo di trasmettere al Fisco i dati relativi alle movimentazioni superiori alla soglia di 15.000 euro vanno dal 10% al 25% dell'operazione non segnalata.

L'obbligo dichiarativo avrà effetto per le operazioni effettuate dall'anno 2014. La nuova scadenza per la presentazione della comunicazione sarà ancorata a quella del modello 770.

I Comuni hanno tempo fino al 31 Luglio per approvare le regole. L'acconto si paga il 16 giugno

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Il decreto «salva-Roma» ha ottenuto il disco verde definitivo del Parlamento ed ha quindi reso definitivi i correttivi alla Tasi (il Tributo sui Servizi Indivisibili), in particolare viene sciolto il nodo dedicato alla super-Tasi che finanzia le detrazioni sulla prima casa. Con il decreto "salva-Roma" si concede ai Comuni, la possibilità di applicare un'aliquota extra dello 0,8 per mille (alle abitazioni principali o agli altri immobili, oppure dividendo il carico fra le due categorie) per finanziare le detrazioni sull'abitazione principale.

Il provvedimento stanzia anche un Fondo aggiuntivo da 625 milioni di euro che chiude il cerchio per coprire i buchi apertisi nei Comuni con l'addio all'Imu sulle abitazioni principali. Normativa che nella pratica si traduce in un fisco piu' caro sulle seconde Case - Negozi - Capannoni industriali - Alberghi - Uffici - Centri commerciali e quindi molti Comuni tra cui Roma e Milano, stanno scegliendo infatti di aumentare le aliquote su questi immobili dal 10,6 per mille all'11,4 per mille.

Il provvedimento specifica in realtà che l'aliquota aggiuntiva può essere prevista solo dai Comuni che garantiscono detrazioni alle prime case, ma gli estensori non si sono curati di precisare se tutto il gettito aggiuntivo prodotto dalla «super-aliquota» debba essere vincolato alla detrazioni, nè chiarisce se le detrazioni devono impedire alla Tasi di superare l'Imu pagata nel 2012.

La legge approvata ieri si avventura nel chiedere che le detrazioni siano «tali da generare effetti sul carico di imposta Tasi equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'Imu relativamente alla stessa tipologia di immobile» ma, questa «equivalenza» viene interpretata in vario modo dai Comuni senza che ci siano per ora interpretazioni ufficiali. In tanti Comuni, da Milano a Roma, sono in cantiere infatti, detrazioni selettive con il risultato che ci saranno abitazioni principali destinatarie di un conto Tasi più pesante dell'Imu.

Quanto alle regole per l'appuntamento alla cassa è confermato che l'acconto dovrà essere pagato il 16 Giugno con il saldo il 16 Dicembre se i Comuni avranno stabilito le aliquote entro  maggio. I Comuni hanno tempo fino al 31 luglio per approvare le aliquote e le detrazioni ma c'è da augurarsi che la scadenza di maggio sia rispettata, perchè nei Comuni che non approveranno le aliquote entro la fine di questo mese il versamento dovrà essere calcolato con l'aliquota standard, pari all'1 per mille senza detrazioni; saranno pertanto chiamati alla cassa anche contribuenti che con le regole definitive non dovranno pagare il tributo, con la conseguenza di innescare un complesso meccanismo di restituzioni e rimborsi.

Per le abitazioni principali invece, se le aliquote non saranno rese pubbliche entro maggio, il pagamento slitta per intero al 16 Dicembre. Insomma un garbuglio di regole che rischia di aumentare il caos sulla materia.

Con i chiarimenti delle Entrate si avvicina il bonus a fine maggio per i lavoratori dipendenti con un reddito annuo entro i 26mila euro. Il documento delle Entrate precisa che in taluni casi esiste l’eventualità, per ragioni tecniche legate alle procedure di pagamento degli stipendi, che il bonus non arrivi a fine maggio.

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Non serve farne domanda e sarà riconosciuto nella busta paga in arrivo a fine maggio. E' quanto ha precisato la circolare dell’Agenzia delle Entrate che ha riassunto le istruzioni per applicare il credito introdotto dal decreto Irpef del 18 aprile.

Il bonus sarà erogato direttamente dai datori di lavoro in tutti i casi in cui l’imposta lorda dell’anno è superiore alle detrazioni per lavoro dipendente. La circolare specifica tra l’altro, come regolarsi nel caso il rapporto di lavoro sia stato interrotto prima di maggio. In assenza di un datore di lavoro, che funga da sostituto d’imposta, è infatti possibile ottenere il credito richiedendolo nella dichiarazione dei redditi per il 2014.

In dettaglio i beneficiari sono i contribuenti che quest’anno percepiscono redditi da lavoro dipendente (e alcuni redditi assimilati), al netto del reddito da abitazione principale, fino a 26 mila euro anno; a condizione che l’imposta lorda dell’anno sia superiore alle detrazioni per lavoro dipendente.Il bonus spetta anche se l’imposta lorda è azzerata da altre categorie di detrazioni, ad esempio quelle relative a carichi di famiglia.

In totale si tratta di un credito complessivo di 640 euro, cioè 80 euro mensili a partire da maggio, che vale per i redditi fino a 24 mila euro. Per redditi superiori il «premio» si riduce con gradualità fino a 26 mila euro. In base a quanto indicato nel decreto, il bonus «è rapportato al periodo di lavoro nell’anno»: dovrà essere calcolato in base alla durata del rapporto di lavoro, considerando il numero di giorni effettivamente lavorati nel 2014.

 I sostituti d’imposta riconosceranno il credito spettante ai beneficiari a partire dalle retribuzioni erogate a maggio. Nel caso in cui i sostituti non possono erogare il beneficio a maggio (per ragioni tecniche ), riconosceranno il credito a partire dalle retribuzioni di giugno.

La circolare ricorda che l’incentivo va anche ai contribuenti senza sostituto d’imposta (che sarebbe tenuto al riconoscimento del credito in via automatica) e a tutti i soggetti il cui rapporto di lavoro si è concluso prima di maggio. Per tutti questi contribuenti il bonus potrà essere richiesto nella dichiarazione dei redditi, utilizzandolo in compensazione oppure a rimborso.

 Nei casi di credito non spettante perché per esempio il reddito complessivo supera i 26 mila euro per via di altri redditi (oltre a quelli erogati dal sostituto d’imposta), gli interessati devono comunicarlo al sostituto che recupererà il credito nelle successive buste paga, oppure dovrà restituirlo nella dichiarazione dei redditi.

Tra i beneficiari del premio in busta paga ci sono anche i sacerdoti, i lavoratori socialmente utili, i tirocinanti e i percettori di borse di studio. A specificarlo è il documento dell’Agenzia delle Entrate in cui sono indicati i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente definiti dal Tuir (Testo Unico delle Imposte sui Redditi).

Sono esclusi invece i percettori di indennità, gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni per l’esercizio di pubbliche funzioni, nonché i compensi corrisposti ai membri delle Commissioni Tributarie, ai Giudici di Pace e agli esperti del Tribunale di sorveglianza. 

Il bonus produrrà un incremento del reddito disponibile tra il 5 ed il 7% sui redditi sino a 14mila euro lordi annui e si ridurrà man mano sino ad azzerarsi a quota 26mila.

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