Ammortizzatori sociali, Domande entro il 31 ottobre per l’Iscro 2.0

Mercoledì, 24 Luglio 2024
I chiarimenti in un documento dell'Inps dopo le modifiche apportate dalla legge di bilancio 2024. Da agosto le domande per le partite iva iscritte alla gestione separata INPS che abbiano osservato una riduzione dei redditi superiore al 70% rispetto alla media dei redditi dei due anni anteriori.

Ci sarà tempo dal 1° agosto 2024 al 31 ottobre 2024 per la presentazione delle domande dell'ISCRO 2.0, l'ammortizzatore sociale per i liberi professionisti iscritti alla Gestione Separata dopo le modifiche apportate dalla legge di bilancio 2024. Lo rende noto l’Inps nella Circolare n. 84/2024 in cui spiega che la misura è stata resa strutturale ad opera dell’articolo 1, co. 142-155 della legge n. 213/2023 rispetto alla prima versione, sperimentale, nel triennio 2021-2023. Tra l’altro, in presenza dei requisiti, la domanda potrà essere presentata anche da chi ha fruito dell’ammortizzatore in precedenza.

Requisiti

L’indennità straordinaria di continuità reddituale ed operativa (Iscro) è il primo ammortizzatore sociale dedicato ai liberi professionisti, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici, iscritti alla Gestione separata, che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo connesso all’esercizio di arti e professioni. La legge n. 213/2023 ha reso strutturale la misura modificando diversi requisiti rispetto al passato.

In particolare dal 2024 la prestazione è concessa in favore dei professionisti che abbiano un reddito di lavoro autonomo, nell’anno precedente la presentazione della domanda, inferiore al 70% (50% sino al 2023) della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei due anni (erano tre nella versione precedente) precedenti l’anno anteriore la presentazione della domanda (il requisito va autocertificato al momento della presentazione della domanda). Occorre inoltre, aver dichiarato un reddito da lavoro autonomo non superiore a 12.000€ (erano 8.145 euro sino al 2023) nell'anno antecedente la presentazione della domanda ed una partita iva attiva da almeno tre anni (quattro sino al 2023) per l’attività che ha dato titolo all’iscrizione alla gestione previdenziale in corso.

Come in passato è necessario non essere titolari di un trattamento pensionistico diretto a carico di una gestione previdenziale pubblica obbligatoria (ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità), né di ape sociale o assegno di inclusione né risultare iscritti ad una gestione previdenziale pubblica obbligatoria; essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria (Durc Positivo).

I requisiti, spiega l’Inps, vanno posseduti sia al momento della domanda che durante l’erogazione della prestazione; se persi (es. titolarità di un trattamento pensionistico diretto, iscrizione ad una forma di previdenza obbligatoria, cessazione della partita iva, titolarità di Adi) si decade dalla prestazione.

Calcolo, misura e durata

Dal 2024 l’indennità è erogata per sei mensilità ed è pari al 25% della metà della media dei redditi degli ultimi due anni anteriori alla domanda. Il valore dell’indennità è comunque compreso entro un massimo di 800 euro mensili ed un minimo di 250 euro mensili. Non è previsto il riconoscimento di contribuzione figurativa.

L’indennità non può essere concessa nel biennio successivo all’anno di inizio di fruizione della stessa. E ciò ancorché l’assicurato decada dal diritto all’indennità pur non avendo beneficiato di tutte e sei le mensilità.

Domande entro il 31 ottobre 2024

L’Inps spiega che a regime le domande si potranno presentare telematicamente dal 15 giugno al 31 ottobre di ogni anno direttamente tramite il sito istituzionale. Per l’anno 2024 i termini si apriranno dal 1° agosto 2024 al 31 ottobre 2024. Potrà presentare domanda, in presenza delle condizioni, anche chi ha già beneficiato dello stesso ammortizzatore nel triennio 2021-2023.

Incompatibilità

L’indennità è incompatibile con gli altri trattamenti di disoccupazione indennizzata (Naspi, Dis-Coll, Alas e indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo).

Misure di politica attiva

Come nella prima versione dell’ISCRO i beneficiari sono tenuti a partecipare a percorsi di aggiornamento professionale secondo modalità che devono essere (ancora) definite da apposito decreto interministeriale Lavoro-Economia. Per tali finalità l’Inps trasmetterà i nominativi dei beneficiari alle Regioni nell’ambito del Siisl (il sistema informativo di inclusione sociale e lavorativa) e al Siulp (sistema informativo unitario delle politiche attive del lavoro).

Documenti: Circolare Inps 84/2024

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