Bonus Baby Sitting, Contributo di 100 euro a settimana sino al 30 giugno 2021

Bernardo Diaz Giovedì, 15 Aprile 2021
La misura, introdotta con il decreto legge n. 30/2021, copre retroattivamente le prestazioni svolte sin dal 1° gennaio 2021. I chiarimenti in un documento dell'INPS.
Bonus Baby sitting con effetti retroattivi. I genitori lavoratori autonomi e i lavoratori dipendenti che prestano attività connesse all'emergenza da COVID-19 potranno farne richiesta per prestazioni svolte dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021 entro un massimo di 100 euro settimanali. Lo rende noto l'Inps nella Circolare n. 58/2021 pubblicata ieri in cui spiega che il beneficio può essere fruito anche per periodi temporali anteriori all'entrata in vigore del dl n. 30/2021 (13 marzo 2021).

Categorie Beneficiarie

L'articolo 2, co. 6 del dl n. 30/2021 riconosce la facoltà di ottenere un bonus per l'acquisto di prestazioni di baby sitting ai lavoratori iscritti alla gestione separata INPS (professionisti e collaboratori) nonché ai lavoratori autonomi (iscritti alle gestioni speciali commercianti, artigiani e coltivatori diretti). I richiedenti, spiega l'INPS, devono essere iscritti in via esclusiva in una delle predette gestioni (es. non è possibile chiedere il beneficio se il professionista è iscritto anche al FPLD o ad altre gestioni previdenziali di natura obbligatoria). E' irrilevante, invece, la contestuale iscrizione a più gestioni ricomprese tra quelle sopra descritte (es. può ottenere il beneficio il commerciante iscritto anche alla gestione separata). 

Il bonus è riconosciuto anche al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri (inclusi gli ostetrici), dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori socio-sanitari. Sono compresi i medici di base e i pediatri di libera scelta che operano in convenzione con le ASL, gli ostetrici, i soccorritori, gli autisti, i medici e il personale sanitario addetto al servizio emergenza/urgenza 118, purché anch’essi operanti in regime di convenzione con le ASL.

Misura

Il beneficio ammonta ad un massimo di 100 euro settimanali ed è erogato, alternativamente, ad entrambi i genitori in presenza di figlio minore di anni 14 convivente per: a) i periodi di sospensione delle attività didattiche in presenza; 2) infezione del figlio da SARS COVID-19; 3) quarantena del figlio disposta dall'ASL competente (per contatto in qualsiasi luogo avvenuto). L'Inps spiega che è possibile fruire del bonus anche per i periodi anteriori all'entrata in vigore del dl n. 30/2021 (13 marzo 2021) e più nello specifico per prestazioni rese dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021. Il beneficio spetta anche in caso di adozione, affido preadottivo o condiviso tra i genitori, allegando la sentenza dell’Autorità che attesti l’affido.

Condizioni

La fruizione del bonus è consentita a condizione che nelle stesse giornate della settimana prescelta:

a) entrambi i genitori non svolgano la prestazione lavorativa in regime di lavoro agile;

b) entrambi i genitori non abbiano chiesto il congedo straordinario indennizzato al 50% (prorogato anch'esso sino al 30 giugno 2021);

c) che l'altro genitore non svolga alcuna prestazione lavorativa o sia sospeso dal lavoro ovvero sia beneficiario di altri strumenti previsti per il sostegno al reddito (es Naspi, CIGO, CIGS, CIGD) salvo sia genitore anche di altri figli minori di 14 anni avuti da altri soggetti che non siano a loro in volta in smart working, in congedo oppure che abbiano chiesto il bonus in questione.

L'erogazione della misura è quindi flessibile. Infatti nell'arco di una stessa settimana è possibile alternare giorni di congedo straordinario dell'altro genitore lavoratore dipendente con giorni di bonus baby sitting del genitore lavoratore autonomo. Idem se l'altro genitore è sospeso dal lavoro o è in regime di lavoro agile solo per alcuni giorni della settimana. 

Libretto della famiglia

Le modalità di fruizione del bonus restano quelle note. Il richiedente dovrà presentare una doppia domanda, la prima per accertare il diritto al bonus, la seconda per spenderlo tramite il cd. Libretto della Famiglia dove deve registrarsi anche il prestatore. La prima domanda va fatta tramite il sito Inps online digitando il servizio "Bonus servizi Baby Sitting DL 30/2021" o rivolgendosi ai Patronati. Una volta accolta la domanda, il genitore beneficiario e il cd prestatore occasionale devono registrarsi sulla «piattaforma delle prestazioni occasionali» e procedere all'appropriazione del voucher entro 15 giorni solari dall'accoglimento della domanda, pena la perdita del voucher. Fatta l'appropriazione verrà visualizzato nel «portafoglio elettronico» l'importo di voucher ottenuto per remunerare prestazioni, che devono essere comunicate in procedura dopo il loro svolgimento (sempre tramite la piattaforma telematica Inps o contact center). Le prestazioni inserite entro il 3 del mese successivo a quello in cui si sono svolte sono pagate dall'Inps il giorno 15 dello stesso mese con accredito su c/c. Come detto possono essere remunerate le prestazioni svolte dal 1° gennaio al 30 giugno 2021, la comunicazione deve avvenire entro il 30 settembre 2021. Ovviamente i periodi temporali per i quali si può chiedere il bonus devono coincidere con il periodo da infezione da COVID-19, quarantena o sospensione dell'attività didattica in presenza.

Fuori i familiari

L'Inps spiega che il bonus non può essere utilizzato per remunerare le prestazioni rese dai familiari. Pertanto, i familiari non devono svolgere prestazioni di lavoro come baby-sitter remunerate mediante il bonus in argomento; a tal fine rilevano i rapporti di parentela o affinità entro il terzo grado. Questa, tuttavia, è una forzatura in quanto il dl n. 30/2021 non ha riprodotto la medesima preclusione per i familiari contenuta  nell'articolo 13-terdecies del dl n. 137/2020 convertito con legge n. 176/2020 (c.d. decreto ristori).

Erogazione diretta

Il bonus può essere erogato, in alternativa, direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l’infanzia, di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. In quest’ultimo caso, il bonus è incompatibile con il c.d. bonus asilo nido previsto dall’articolo 1, comma 355, dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni.

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Documenti: Circolare Inps 58/2021

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